CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fa seguente SENTENZA Sut ricorso n. 33765-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sant'[OSCURATO:PERSONA], n. 96, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2401/07/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16.04.2018; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], celebrata ai sensi dell'art. 23, RGN 33765/2018 Consi e est Federici • • 2 comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del . primo motivo del ricorso; lette le conclusioni delle parti; [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dal ricorso si evince che la società chiese il rimborso di un credito IRAP, maturato dalla SAGIT s.r.I., avente causa della ricorrente, relativo all'anno 2002. Al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, dinanzi alla.quale, pur nella sua tardiva costituzione, l'Agenzia delle entrate oppose la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La commissione provinciale accolse le ragioni della società con sentenza n. 253/04/2015. L'appello dell'Agenzia delle entrate fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 2401/07/2018. Il giudice regionale riconobbe la legittimità della sospensione del rimborso, in ragione di crediti erariali, ancorché non liquidi ed esigibili, superiori 'a quelli chiesti a rimborso dalla società. La società ha censurato la sentenza con cinque motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. All'esito della udienza pubblica del 25 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa. La società ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente si duole: • con il primo motivo della nullità della sentenza, per violazione dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto al rigetto dell'appello incidentale; con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 111 comma 6 e RGN 33765/2018 Cons e esot. Federici 24 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla manifesta illogicità del ragionamento dei giudici regionali; con il terzo motivo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver pronunciato sulla preliminare eccezione di .inammissibilità dell'appello dell'ufficio; . con il quarto motivo per la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, in relazione all'art. 36, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; con il quinto della nullità della sentenza .per violazione dell'art. 3, I. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod proc civ., quanto alla non rilevata assenza di motivazione della sospensione del rimborso. Preliminarmente deve tuttavia esaminarsi l'istanza di rinuncia al ricorso, depositata dalla società nelle more del giudizio, sottoscritta per assenso dall'Agenzia delle entrate, con compensazlone delle spese di lite. Con la memoria ritualmente depositata la contribuente ha infatti dichiarato la cessazione dell'interesse alla prosecuzione della causa, essendo intervenuta la convalida del rimborso da parte dell'Agenzia. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le s