CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 32860/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11838-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ia rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 61/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 7/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Bologna n.117/2010, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Enzo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Denis e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della Guerrisi, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo la revocazione ex art. 2901 cod. civ. del contratto di compravendita immobiliare Ric. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- avente ad oggetto due immobili, uno sito in Ravenna e l'altro in [OSCURATO:PERSONA], dei quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto la proprietà con atto del 18 maggio 2010 ad [OSCURATO:PERSONA], riservandosene il diritto di abitazione per tutta la loro vita, con clausola di accrescimento al superstite. [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi, aderì alla domanda attorea. Il Tribunale di Ravenna accolse la domanda, dichiarando conseguentemente inefficace il menzionato contratto di compravendita nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, quel Tribunale ritenne sussistenti tutti i presupposti dell'azione disciplinata dall'art. 2901 cod. civ. e rigettò l'eccezione sollevata dai convenuti, secondo cui la vendita era avvenuta allo scopo di pagare un debito scaduto, e conseguentemente, che la stessa fosse irrevocabile ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 cod. civ. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA] nonché Enzo e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituirono gli appellati, eccetto [OSCURATO:PERSONA], dichiarata contumace. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 61/2020, rigettò entrambi gli appelli, confermando integralmente la decisione di prime cure. Avverso detta sentenza Enzo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta nelle more del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria. Hanno resistito con distinti controricorsi, tutti illustrati da memorie, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della mandataria doValue S.p.a., già doBank S.p.a., già appellata e Ric. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- intervenuta nel giudizio di secondo grado, nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., in surroga della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., quest'ultima quale cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA]. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., 769 e 809 c. c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.», viene impugnato il capo della sentenza d'appello che ha escluso la qualità di contraddittori necessari nel processo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori di [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di integrazione del contradditorio era stata proposta già in primo grado, e si fondava sul fatto che il prezzo della compravendita in questione era stato pagato dai predetti genitori. Ad avviso dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stata indicata come acquirente dell'immobile in quanto destinataria di una donazione indiretta da parte dei genitori, i quali avevano provveduto a pagare il prezzo dei due immobili mediante l'emissione di un assegno del valore di euro 144.00,00; tale titolo era stato poi immediatamente girato al nonno dell'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], al fine - secondo i ricorrenti - di saldare un debito che i venditori avevano contratto tempo prima con lo stesso. La Corte territoriale, sul rilievo che la decisione riguardasse esclusivamente la domanda di revocazione del contratto rispetto al quale i coniugi Grilli-Berardi non rivestono la qualità di parte, e che è solo riguardo ai soggetti attraverso i quali l'atto Ric. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -4- dispositivo ha arrecato danno alle ragioni dei creditori che il giudizio dovesse svolgersi, ha ritenuto che la doglianza proposta dai Dalmonte fosse infondata. I ricorrenti sostengono che il terzo acquirente del bene sia litisconsorte necessario; trattandosi nel caso di specie di donazione indiretta degli immobili compravenduti ed avendo pagato un debito della figlia, i genitori della Grilli debbano essere considerati litisconsorti necessari. 2. Con il secondo motivo, denunziando la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 769, 809 e 2901 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.», i ricorrenti sostengono che la Corte di merito, rilevata la sussistenza di una donazione indiretta, avrebbe dovuto valutare, per poter accogliere la domanda, la sussistenza della scientia damni anche in capo agli effettivi acquirenti e poi donanti degli immobili in parola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare accertandosi se essi avevano la consapevolezza di arrecare un danno ai creditori e tenendo in conto che gli stessi ben potevano avere uno specifico interesse economico all'operazione realizzata con l'acquisto della nuda proprietà dei predetti beni, quale investimento a lungo termine in favore della figlia. 3. I due motivi, che ben possono essere esaminati congiuntamente, devono essere rigettati in quanto manifestamente infondati. L'art. 102 cod. proc. civ., norma definita "in bianco", disciplina le ipotesi di litisconsorzio necessario, stabilendo che, ove la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Nel caso di specie, l'attrice ha proposto un'azione revocatoria del contratto di compravendita stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -5- Dalmonte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le posizioni soggettive incise dalla decisione sulla domanda così proposta sono quelle dei soggetti appena menzionati: a nulla rileva che il prezzo della compravendita sia stato pagato da terzi (ancorché ciò risulti espressamente dal contratto, avendo gli stessi adempiuto espressamente ex art. 1180 cod. civ. l'obbligazione della figlia relativa al pagamento del prezzo dei beni compravenduti). D'altra parte, non può sfuggire che l'eventuale accoglimento dell'azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comportando esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla posizione delle parti del contratto e nei confronti del creditore che ha promosso il giudizio, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (v. Cass., n. 17021/2015; Cass. n. 2082/2013). Le considerazioni appena svolte mostrano l'infondatezza anche del secondo motivo. Escluso che i coniugi Grilli-Berardi rivestano la qualità di contraddittori necessari nel presente giudizio, sostanzialmente per la ragione che gli stessi non sono parti del contratto di compravendita impugnato con l'azione revocatoria dalla Banca, deve allora escludersi qualsiasi necessità di un'indagine sulla condizione psicologica degli stessi al momento della compravendita, appalesandosi la stessa del tutto irrilevante. L'art. 2901 cod. civ., infatti, richiede esclusivamente la dimostrazione della scientia damni in capo al debitore (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza in capo al terzo (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA]), 9/ del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Ric. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -6- 4. Con il terzo motivo, lamentando l'omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in relazione al secondo motivo di gravame proposto dagli odierni ricorrenti, con il quale questi ultimi rappresentano di aver censurato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso che l'operazione economica realizzata tra le parti del contratto di compravendita aveva, in realtà, la finalità di adempiere un debito scaduto, contratto da [OSCURATO:PERSONA] con il nonno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Asseriscono i ricorrenti che dal corretto apprezzamento di tale circostanza avrebbe dovuto conseguire il rigetto dell'azione revocatoria, in quanto, a norma dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., non può essere revocato l'adempimento di un debito scaduto. 4.1. Il motivo deve essere rigettato. Va anzitutto precisato che la statuizione della Corte di merito si compendia in una declaratoria d'inammissibilità (benché nella motivazione si parli d'infondatezza) delle censure, perché l'appello proposto dagli odierni ricorrenti (così come quello proposto dalla Grilli) non aveva censurato specificamente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione dal primo giudice, con la conseguenza che il gravame non risultava idoneo a provocare la riforma della decisione di primo grado (v. sentenza impugnata, p. 6-7). Tale statuizione è idonea ad assorbire ogni ulteriore valutazione relativa al merito dei singoli motivi di gravame. In secondo luogo, può ritenersi, dalla lettura della complessiva motivazione della sentenza impugnata, che la Corte territoriale abbia implicitamente disatteso il motivo di gravame del quale gli odierni ricorrenti lamentano l'omesso esame. Il giudice di seconde cure, infatti, appare aderire al convincimento Ric. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -7- manifestato dal Tribunale, il quale ha ritenuto doversi escludere che la somma fosse servita al pagamento di un debito scaduto sulla scorta delle risultanze istruttorie ed in esito ad una complessiva valutazione dei fatti allegati e provati. Si osserva pure, infine, che il motivo di gravame, riportato nel ricorso per cassazione, sembra tendere a lamentare anche l'asserita pretermissione del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA]. Tale asserzione è stata espressamente rigettata dalla Corte territoriale stabilendo che, non essendo neppure questi, al pari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parte del contratto di compravendita, lo stesso non è parte necessaria del giudizio (v. sentenza impugnata p. 8). A quanto precede va, pure aggiunto che neppure sono state testualmente riportate nel mezzo all'esame le prove articolate dai Dalmonte, in relazione alla cui richiesta pure si lamenta l'omessa pronuncia, con conseguente inammissibilità, sotto tale profilo, della censura proposta. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. Ric. 2020 n. 11838 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -8- La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de