CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. _ ORDINANZA P/Ifil 2 s sul ricorso iscritto al n. 390/2022 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; [OSCURATO:PERSONA] la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, ed il Comune di Marino (RM), in persona del Sindaco pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 maggio 2021 n. 13811; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 maggio 2021 n. 13811, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione di ipoteca in dipendenza di cartelle di pagamento per tributi di varia natura, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato il ricorso proposto in via incidentale dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 luglio 2016 n. 4339/28/2016. La Corte Suprema di Cassazione ha pronunziato l'absolutio ab instantia (in relazione al ricorso principale) sul presupposto che la materia del contendere era esclusivamente costituita dall'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca (anche con riguardo ai difetti di notifica delle cartelle di pagamento, nonché alla prescrizione ed alla decadenza della pretesa impositiva), il cui annullamento per omessa comunicazione del relativo preavviso era assorbente di ogni altra censura. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si sono costituite con controricorso, mentre la Regione Lazio ed il Comune di Marino sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 395, n. 4, e 391-bis cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata da questa Corte l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione, sul falso presupposto che, una volta rigettato il ricorso incidentale, stante l'impugnazione della sola iscrizione di ipoteca, il contribuente non aveva più interesse alla coltivazione del ricorso principale, laddove questi aveva specificamente chiesto l'accertamento dell'estinzione dei debiti tributari. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 140 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo risultante dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 22 novembre 2012 n. 258, nonché motivazione apparente ed omessa pronunzia in ordine all'estinzione della pretesa impositiva, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le cartelle di pagamento prodromiche all'iscrizione di ipoteca erano state regolarmente notificate, nonostante l'omessa affissione alla porta dell'abitazione del destinatario. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 10 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di appello la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, nonostante l'affermazione in motivazione della carenza di legittimazione passiva della medesima. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5", 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042). 1.2 È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa t pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cas., Sez. 6A-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5", 3 maggio 2022, n. 13989). 1.3 Nella specie, quindi, si deve escludere la sussistenza stessa di un errore revocatorio, che il contribuente ha ravvisato nell'omesso esame dei motivi posti a fondamento del ricorso principale per cassazione, con i quali si lamentava la mancata pronunzia del giudice tributario sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e sull'estinzione dei crediti fiscali. Difatti, í predetti motivi sono stati oggetto di specifico scrutinio da parte del giudice di legittimità, il quale ne ha valutato l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorrente, in considerazione della strumentalità delle censure rispetto all'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca, nella quale si compendiava il thema decidendum. Stando alla motivazione della sentenza impugnata, infatti, «oggetto del contendere, come si evince dalla lettura degli atti di causa e della sentenza impugnata, è esclusivamente l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca, la quale è stata contestata pure con riguardo a difetti della notifica delle cartelle e alla prescrizione della pretesa tributaria». Inoltre: «Ciò spiega perché la CTR, una volta respinto l'appello principale, ha subito rigettato quello incidentale, senza neppure prendere espressamente posizione su tutte le doglianze del contribuente, le quali erano da considerare ormai assorbite, poiché il collegio aveva con evidenza ritenuto ormai definito il thema decidendum, essendo stata affrontata quella che, a suo avviso, era l'unica domanda proposta. Se ne ricava che, essendo stato respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] è da reputare integralmente vincitore e che, dunque, i suoi due motivi di impugnazione non devono essere scrutinati». 1.4 In base alla ratio decidendi, dunque, l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca (per l'omissione della comunicazione preventiva) assorbiva ogni ulteriore profilo di doglian2:a sulla notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e sull'estinzione della pretesa impositiva, rendendone superfluo ed ultroneo l'esame. Peraltro, è il caso di rammentare che, qualora l'azione del contribuente, anziché essere esercitata, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, mediante l'impugnazione di specifici atti di imposizione o di riscossione (o di determinati atti di rifiuto), abbia ad oggetto il mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, ciò comporta, dato il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria, la dichiarazione di improponibilità assoluta della domanda proposta dinanzi al giudice tributario (tra le tante: Cass., Sez. Un., 20 novembre 2007, n. 24011; Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2009, n. 21890; Cass., Sez. 6^-5, 20 ottobre 2014, n. 22206; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2020, n. 10960; Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25479; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6068), dovendo la volontà impositiva dell'amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto di esercizio della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6068). 2. Parimenti, il secondo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili.2.1 È agevole verificare, infatti, per la speculare corrispondenza del testo, che si tratta della mera riproposizione dei motivi già dedotti a fondamento del ricorso per cassazione, che possono venire in rilievo, per il caso di esito favorevole della pronunzia rescindente, soltanto in sede di pronuncia rescissoria. 2.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto (da proporre, in base al disposto dell'art. 391-bis cod. proc. civ., con ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. cod. proc. civ.) deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall'art. 398, comma 2, cod. proc. civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'ad. 366, n. 3, cod. proc. civ., (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 1.3863), ma non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2003, n. 17631; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2004, n. 24170; Cass., Sez.6^- 5, 11 ottobre 2019, n. 25647; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2020, n. 19450). Invero, nella domanda con cui la parte chiede la revocazione della sentenza d'appello non può che ricomprendersi anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche tale ultima non sia formulata in modo esplicito. Per cui, al di là dell'eventuale e futura pronunzia in sede rescissoria, tali motivi non possono assumere alcuna rilevanza ai fini della pronunzia in sede rescindente. 3. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione, non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. 4. Quanto alle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrenti, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra ricorrente ed intimati, nulla deve essere disposto, non essendosi costituite in giudizio le parti vittoriose. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti, liquidandole nella misura di € 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent