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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 34058/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] sia con sentenza del Tribunale di Messina in data 4 novembre 2011 (irrevocabile il 20 novembre 2011), sia con sentenza del medesimo Tribunale in data 20 giugno 2012 (irrevocabile il 26 marzo 2014).

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando inosservanza degli artt. 123 e 666 cod. proc. pen.

Denunzia in primo luogo che la decisione è stata emessa in violazione del diritto di difesa, sul rilievo che la nomina del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], effettuata dal ricorrente con dichiarazione in data 17 febbraio 2022 raccolta in carcere, non era stata acquisita al fascicolo processuale, sicché il predetto difensore, presente in aula il giorno dell'udienza fissata per la trattazione, veniva nominato di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza così avere potuto in precedenza assolvere al mandato avvalendosi della nomina di fiducia.

L'atto di nomina di cui sopra non poteva che indicare lo stesso numero del procedimento di esecuzione riportato nella richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, che costituiva l'unico riferimento sul quale poteva fare affidamento il condannato; sicché spettava a chi riceveva tale atto individuare l'esatto procedimento riguardante la richiesta di cui sopra.

Il ricorrente rileva inoltre che il fascicolo dell'esecuzione conteneva solamente la richiesta di revoca del beneficio e il certificato del casellario giudiziale non aggiornato, di talché il difensore aveva richiesto in udienza un rinvio della trattazione per acquisire le sentenze poste a fondamenta della richiesta, ma il giudice dell'esecuzione non si è pronunziato su tale istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo ai rilievi che lamentano l'adozione del provvedimento mancando di considerare la richiesta di verifica dei presupposti previsti ai fini della revoca, che imponeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 665, comma 6, cod. proc. pen., della documentazione di decisiva rilevanza costituita dalle sentenze citate nella richiesta del pubblico ministero.

Di contro, sono infondate le deduzioni aventi ad oggetto la violazione delle prerogative spettanti al difensore di fiducia ai fini dell'assistenza e della rappresentanza del condannato.

2. Con riferimento a tali ultime questioni, va rilevato che non si lamenta la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per mancanza della sua notificazione al difensore di fiducia precedentemente nominato, ma si svolgono considerazioni in ordine all'impossibilità dell'esercizio del mandato di fiducia prima dell'udienza, mancandosi di tenere conto dell'onere informativo gravante esclusivamente a carico dell'interessato della comunicazione della nomina - effettuata in stato di detenzione ai sensi dall'art. 123 cod. proc. pen. - al difensore di fiducia designato attraverso tale nomina (Sez. 6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo, Rv. 281823).

Le critiche svolte nel ricorso non rappresentano l'assolvimento di tale onere, che avrebbe consentito al difensore di avvalersi della nomina intervenuta prima dell'udienza, così da poter espletare il mandato, esibendo la nomina e comunque chiedendone l'acquisizione al fascicolo.

Di conseguenza è rilevabile semplicemente l'assenza di iniziative del difensore relative all'accesso al fascicolo in ragione di una mancata conoscenza della nomina in carcere, derivante da un difetto di una comunicazione spettante non già all'autorità procedente, ma all'interessato.

3. I rilievi concernenti l'assenza dell'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della decisione sono invece fondati, posto che il giudice dell'esecuzione, a causa della mancanza delle sentenze nel fascicolo rappresentata dal difensore, non ha potuto confrontarsi con i dati contenuti in tali sentenze ai fini della verifica dei presupposti della revoca, ma si è limitato a recepire le annotazioni nel certificato del casellario giudiziale citate nella richiesta, approntando peraltro un iter motivazione che indica incomprensibilmente un reato risalente al 17 maggio 2009 come commesso entro un quinquennio a far data del 20 novembre 2011 e un altro reato risalente al 20 settembre 2013 come commesso nel quinquennio a far data dal 26 marzo 2014.

4. L'omissione del doveroso approfondimento istruttorio, idonea a inficiare il contenuto della decisione, impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] sia con sentenza del Tribunale di Messina in data 4 novembre 2011 (irrevocabile il 20 novembre 2011), sia con sentenza del medesimo Tribunale in data 20 giugno 2012 (irrevocabile il 26 marzo 2014). 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando inosservanza degli artt. 123 e 666 cod. proc. pen. Denunzia in primo luogo che la decisione è stata emessa in violazione del diritto di difesa, sul rilievo che la nomina del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], effettuata dal ricorrente con dichiarazione in data 17 febbraio 2022 raccolta in carcere, non era stata acquisita al fascicolo processuale, sicché il predetto difensore, presente in aula il giorno dell'udienza fissata per la trattazione, veniva nominato di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza così avere potuto in precedenza assolvere al mandato avvalendosi della nomina di fiducia. L'atto di nomina di cui sopra non poteva che indicare lo stesso numero del procedimento di esecuzione riportato nella richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, che costituiva l'unico riferimento sul quale poteva fare affidamento il condannato; sicché spettava a chi riceveva tale atto individuare l'esatto procedimento riguardante la richiesta di cui sopra. Il ricorrente rileva inoltre che il fascicolo dell'esecuzione conteneva solamente la richiesta di revoca del beneficio e il certificato del casellario giudiziale non aggiornato, di talché il difensore aveva richiesto in udienza un rinvio della trattazione per acquisire le sentenze poste a fondamenta della richiesta, ma il giudice dell'esecuzione non si è pronunziato su tale istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo ai rilievi che lamentano l'adozione del provvedimento mancando di considerare la richiesta di verifica dei presupposti previsti ai fini della revoca, che imponeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 665, comma 6, cod. proc. pen., della documentazione di decisiva rilevanza costituita dalle sentenze citate nella richiesta del pubblico ministero. Di contro, sono infondate le deduzioni aventi ad oggetto la violazione delle prerogative spettanti al difensore di fiducia ai fini dell'assistenza e della rappresentanza del condannato. 2. Con riferimento a tali ultime questioni, va rilevato che non si lamenta la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per mancanza della sua notificazione al difensore di fiducia precedentemente nominato, ma si svolgono considerazioni in ordine all'impossibilità dell'esercizio del mandato di fiducia prima dell'udienza, mancandosi di tenere conto dell'onere informativo gravante esclusivamente a carico dell'interessato della comunicazione della nomina - effettuata in stato di detenzione ai sensi dall'art. 123 cod. proc. pen. - al difensore di fiducia designato attraverso tale nomina (Sez. 6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo, Rv. 281823). Le critiche svolte nel ricorso non rappresentano l'assolvimento di tale onere, che avrebbe consentito al difensore di avvalersi della nomina intervenuta prima dell'udienza, così da poter espletare il mandato, esibendo la nomina e comunque chiedendone l'acquisizione al fascicolo. Di conseguenza è rilevabile semplicemente l'assenza di iniziative del difensore relative all'accesso al fascicolo in ragione di una mancata conoscenza della nomina in carcere, derivante da un difetto di una comunicazione spettante non già all'autorità procedente, ma all'interessato. 3. I rilievi concernenti l'assenza dell'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della decisione sono invece fondati, posto che il giudice dell'esecuzione, a causa della mancanza delle sentenze nel fascicolo rappresentata dal difensore, non ha potuto confrontarsi con i dati contenuti in tali sentenze ai fini della verifica dei presupposti della revoca, ma si è limitato a recepire le annotazioni nel certificato del casellario giudiziale citate nella richiesta, approntando peraltro un iter motivazione che indica incomprensibilmente un reato risalente al 17 maggio 2009 come commesso entro un quinquennio a far data del 20 novembre 2011 e un altro reato risalente al 20 settembre 2013 come commesso nel quinquennio a far data dal 26 marzo 2014. 4. L'omissione del doveroso approfondimento istruttorio, idonea a inficiare il contenuto della decisione, impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
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