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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09689/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Gibellina (Tp) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 33/2021 della Corte di appello di Caltanissetta del 18/10/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sez. dist. di Monreale del 1 febbraio 2008, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 12 maggio 2010, di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 750,00 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 12, comma 5, d.

Igs. n. 286 del 1998 e 629 cod. pen.

La richiesta era stata presentata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011, al fine di conformarsi, secondo la prospettazione dell'istante, ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c.

Italia) in tema di condanna dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un testimone (parte offesa) che la difesa non aveva potuto esaminare in contraddittorio.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando da un lato l'assenza di una sentenza vincolante per lo Stato italiano, non avendo l'istante promosso alcun giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo e dall'altro la assenza di una sentenza pilota in materia, quale definita dall'art. 61 del Regolamento adottato il 10 settembre 2012 dalla Corte EDU, avendo l'istante allegato a sostegno pronunce connotate tutte dalla disamina dello specifico caso di volta in volta sottoposto alla Corte sovranazionale ai fini della verifica della eventuale violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante, il quale deduce i seguenti motivi di censura.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 630 cod. proc. pen. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011 (cd. revisione europea) in riferimento agli artt. 7 e 46 Conv.

EDU e 61, comma 9 del Regolamento nonché falsa applicazione degli artt. 512 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. ed all'art. 6, commi 1 e 3, lett. d) Conv.

EDU.

La Corte territoriale si è limitata ad indicare, in maniera erronea, quali sono i confini dell'obbligo per lo Stato italiano di conformarsi ad una sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della sua eventuale estensibilità a casi analoghi non sottoposti alla Corte di Strasburgo.Sottolineando che il richiedente non è parte in alcun procedimento concluso con sentenza favorevole dalla Corte sovranazionale, la Corte di appello ha eluso la questione dell'estensione degli effetti di una pronuncia di condanna della Corte europea a casi non specificamente oggetto di giudizio, disciplinata dall'art. 61 del Regolamento riguardo alle sentenze cd. pilota ed ai casi in cui la sentenza stessa segnali l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno dello Stato e via sia un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.

Nel caso in esame, la condanna del richiedente si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. in aperta violazione dei principi enunciati da diverse sentenze della Corte EDU contro lo Stato italiano (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c.

Italia; sent. 13 ottobre 2005, Bracci c.

Italia; sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c.

Italia; sent. 8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia; sent. 19 ottobre 2006, Majdallah c.

Italia; sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c.

Italia; sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c.

Italia) e pertanto, trovandosi egli nella medesima posizione, ha diritto all'applicazione dei suddetti principi al procedimento che lo riguarda, dal momento che le citate decisioni del giudice sovranazionale costituiscono espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.

Quelle citate sono da considerare sentenze a portata generale, che trovano fondamento normativo nell'art. 61, comma 9 del Regolamento della Corte di Strasburgo, in quanto segnalano l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno dell'ordinamento processuale italiano, rappresentato dall'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente - premesso di non essere parte in alcun procedimento concluso con sentenza favorevole della Corte Europea del diritti dell'uomo - postula l'estensione come caso analogo della pronuncia Cafagna c.

Italia in data 12 ottobre 2017, cui attribuisce la natura di "sentenza pilota", poiché volta alla rimozione di un vulnus sistemico dell'ordinamento processuale italiano ed in quanto emessa sulla scia di un univoco orientamento della Corte europea dei diritti umani, derivante da una pluralità di pronunce emesse sul tema dell'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e del contrasto di tale applicazione con l'art. 6, comma 2, lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte territoriale ha, tuttavia, congruamente evidenziato, con un percorso argomentativo logico e coerente e come tale immune da censure, come il carattere di sentenza pilota non emerga affatto dal tenore del dispositivo della sentenza in questione, limitato al riconoscimento della sola tutela risarcitoria né 'dall'ordito motivazionale esclusivamente incentrato sulla disamina dello specifico caso sottoposto alla Corte di Strasburgo'.

Correttamente, pertanto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la condanna dello Stato italiano emessa nello specifico caso devoluto alla Corte europea non giustifichi una interpretazione estensiva dell'istituto della revisione europea tale da incidere sul giudicato formatosi nei processi che hanno riguardato casi asseritamente analoghi ovvero genericamente connotati dallo stesso vizio procedurale.

Non è dato, infatti, genericamente invocare la necessità di una interpretazione convenzionalmente orientata delle norme interne, secondo i canoni delineati dalla Corte costituzionale e in conformità con quanto rilevato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in modo che il risultato sia in linea con i principi enunciati dalla Corte europea, giacché ciò può rilevare solo all'interno del processo ed influire sul suo corso, ma non incidere ex post, una volta che si sia formato il giudicato, impregiudicata restando l'eventualità che venga adita la Corte di Strasburgo e che venga riconosciuta una violazione delle garanzie convenzionali, da cui discenderebbe per l'appunto l'operatività della causa di revisione introdotta dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale.

Del resto dalle stesse decisioni della Corte europea citate in ricorso a sostegno dell'istanza di revisione emerge chiaramene che il problema dell'incidenza dell'art. 512 cod. proc. pen. sull'equità complessiva del procedimento è stato ogni volta affrontato in riferimento al caso considerato.

Né poteva essere altrimenti, poiché nessuna decisione ha mai affermato la contrarietà in sé dell'art. 512 cod. proc. pen. all'art. 6, comma 2, lett. d) Conv.

EDU, venendo sempre valutata l'incidenza in concreto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dal testimone al di fuori del contraddittorio sull'equilibrio complessivo della decisione, in rapporto sia al pregiudizio arrecato alla difesa dell'imputato, impossibilitata a procedere al controesame, sia all'eventuale sussistenza di altri elementi di prova.

L'attivazione della richiesta di revisione cd. europea non può, quindi, costituire lo strumento processuale per evitare di adire direttamente la Corte di Strasburgo, tranne per l'appunto che non ci si trovi di fronte ad una sentenza espressamente adottata come "sentenza pilota" ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del 2012 o all'affermazione di un principio generale che prescinde dalla necessità di una verifica casistica dell'eventuale violazione di principi convenzionali, evenienze nessuna delle quali ricorrente nel caso in esame.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Gibellina (Tp) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 33/2021 della Corte di appello di Caltanissetta del 18/10/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sez. dist. di Monreale del 1 febbraio 2008, confermata dalla Corte di appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 12 maggio 2010, di condanna alla pena di sei anni di reclusione e 750,00 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 12, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e 629 cod. pen. La richiesta era stata presentata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011, al fine di conformarsi, secondo la prospettazione dell'istante, ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c. Italia) in tema di condanna dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un testimone (parte offesa) che la difesa non aveva potuto esaminare in contraddittorio. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando da un lato l'assenza di una sentenza vincolante per lo Stato italiano, non avendo l'istante promosso alcun giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo e dall'altro la assenza di una sentenza pilota in materia, quale definita dall'art. 61 del Regolamento adottato il 10 settembre 2012 dalla Corte EDU, avendo l'istante allegato a sostegno pronunce connotate tutte dalla disamina dello specifico caso di volta in volta sottoposto alla Corte sovranazionale ai fini della verifica della eventuale violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante, il quale deduce i seguenti motivi di censura. Violazione e falsa applicazione dell'art. 630 cod. proc. pen. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 7 aprile 2011 (cd. revisione europea) in riferimento agli artt. 7 e 46 Conv. EDU e 61, comma 9 del Regolamento nonché falsa applicazione degli artt. 512 e 526, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. ed all'art. 6, commi 1 e 3, lett. d) Conv. EDU. La Corte territoriale si è limitata ad indicare, in maniera erronea, quali sono i confini dell'obbligo per lo Stato italiano di conformarsi ad una sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della sua eventuale estensibilità a casi analoghi non sottoposti alla Corte di Strasburgo.Sottolineando che il richiedente non è parte in alcun procedimento concluso con sentenza favorevole dalla Corte sovranazionale, la Corte di appello ha eluso la questione dell'estensione degli effetti di una pronuncia di condanna della Corte europea a casi non specificamente oggetto di giudizio, disciplinata dall'art. 61 del Regolamento riguardo alle sentenze cd. pilota ed ai casi in cui la sentenza stessa segnali l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno dello Stato e via sia un orientamento consolidato della giurisprudenza europea. Nel caso in esame, la condanna del richiedente si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. in aperta violazione dei principi enunciati da diverse sentenze della Corte EDU contro lo Stato italiano (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia; sent. 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia; sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia; sent. 8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia; sent. 19 ottobre 2006, Majdallah c. Italia; sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia; sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c. Italia) e pertanto, trovandosi egli nella medesima posizione, ha diritto all'applicazione dei suddetti principi al procedimento che lo riguarda, dal momento che le citate decisioni del giudice sovranazionale costituiscono espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea. Quelle citate sono da considerare sentenze a portata generale, che trovano fondamento normativo nell'art. 61, comma 9 del Regolamento della Corte di Strasburgo, in quanto segnalano l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno dell'ordinamento processuale italiano, rappresentato dall'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente - premesso di non essere parte in alcun procedimento concluso con sentenza favorevole della Corte Europea del diritti dell'uomo - postula l'estensione come caso analogo della pronuncia Cafagna c. Italia in data 12 ottobre 2017, cui attribuisce la natura di "sentenza pilota", poiché volta alla rimozione di un vulnus sistemico dell'ordinamento processuale italiano ed in quanto emessa sulla scia di un univoco orientamento della Corte europea dei diritti umani, derivante da una pluralità di pronunce emesse sul tema dell'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. e del contrasto di tale applicazione con l'art. 6, comma 2, lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte territoriale ha, tuttavia, congruamente evidenziato, con un percorso argomentativo logico e coerente e come tale immune da censure, come il carattere di sentenza pilota non emerga affatto dal tenore del dispositivo della sentenza in questione, limitato al riconoscimento della sola tutela risarcitoria né 'dall'ordito motivazionale esclusivamente incentrato sulla disamina dello specifico caso sottoposto alla Corte di Strasburgo'. Correttamente, pertanto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la condanna dello Stato italiano emessa nello specifico caso devoluto alla Corte europea non giustifichi una interpretazione estensiva dell'istituto della revisione europea tale da incidere sul giudicato formatosi nei processi che hanno riguardato casi asseritamente analoghi ovvero genericamente connotati dallo stesso vizio procedurale. Non è dato, infatti, genericamente invocare la necessità di una interpretazione convenzionalmente orientata delle norme interne, secondo i canoni delineati dalla Corte costituzionale e in conformità con quanto rilevato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in modo che il risultato sia in linea con i principi enunciati dalla Corte europea, giacché ciò può rilevare solo all'interno del processo ed influire sul suo corso, ma non incidere ex post, una volta che si sia formato il giudicato, impregiudicata restando l'eventualità che venga adita la Corte di Strasburgo e che venga riconosciuta una violazione delle garanzie convenzionali, da cui discenderebbe per l'appunto l'operatività della causa di revisione introdotta dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale. Del resto dalle stesse decisioni della Corte europea citate in ricorso a sostegno dell'istanza di revisione emerge chiaramene che il problema dell'incidenza dell'art. 512 cod. proc. pen. sull'equità complessiva del procedimento è stato ogni volta affrontato in riferimento al caso considerato. Né poteva essere altrimenti, poiché nessuna decisione ha mai affermato la contrarietà in sé dell'art. 512 cod. proc. pen. all'art. 6, comma 2, lett. d) Conv. EDU, venendo sempre valutata l'incidenza in concreto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dal testimone al di fuori del contraddittorio sull'equilibrio complessivo della decisione, in rapporto sia al pregiudizio arrecato alla difesa dell'imputato, impossibilitata a procedere al controesame, sia all'eventuale sussistenza di altri elementi di prova. L'attivazione della richiesta di revisione cd. europea non può, quindi, costituire lo strumento processuale per evitare di adire direttamente la Corte di Strasburgo, tranne per l'appunto che non ci si trovi di fronte ad una sentenza espressamente adottata come "sentenza pilota" ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del 2012 o all'affermazione di un principio generale che prescinde dalla necessità di una verifica casistica dell'eventuale violazione di principi convenzionali, evenienze nessuna delle quali ricorrente nel caso in esame. 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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