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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31870/2026

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ndida [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2026 della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedel ricorrente;lette la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 368 cod. pen. in danno di FrancescoAngrisani perché il fatto non costituisce reato e revocava le statuizioni civili.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazionedi ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazioneall’art. 591, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appelloomesso di dichiarare la inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], icui motivi, volti ad escludere la natura calunniosa della denuncia, risultavano incontrasto con il tenore della querela presentata dall’imputata.Con l’atto di appello l’imputata si era doluta esclusivamente dellacircostanza che, con la querela depositata, ella non aveva prospettato una falsaricostruzione in ordine alla simulazione del contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA](suo dante causa) e Anqrisani, ma aveva solo contestato l'irregolarità dellasuccessiva trascrizione della sentenza civile 584/2019 emessa dal Tribunale diSalerno nel procedimento RG 832/2008, che l’imputata aveva ritenuto, sulla basedel proprio convincimento, preclusa dalla medesima sentenza.Le argomentazioni prospettate con l’atto di appello contrastanochiaramente con l’esposizione contenuta in tutti gli atti a firma dell’imputata [OSCURATO:PERSONA],che aveva denunciato presunti accordi truffaldini tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],relativi a vicende risalenti al 2009, già denunciate da quest’ultimo ed in relazionealle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per calunnia.

Proprio talicontenuti erano stati evocati dal primo giudice a fondamento della pronuncia dicondanna, con conseguente genericità dell’appello che ha omesso di confrontarsicon la motivazione della sentenza.2.2.

Con il secondo motivo è stata dedotta l’illogicità e la contraddittorietàdella motivazione.L'intero procedimento traeva origine dalla richiesta di archiviazioneformulata dal Pubblico Ministero, basata sull’assunto del rilievo meramentecivilistico delle questioni oggetto della querela depositata da [OSCURATO:PERSONA] e dalsuccessivo provvedimento del G.i.p. che, in accoglimento dell’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato la sussistenza di condotte rilevanti ai sensidell’art. 368 cod. pen. alla luce degli elementi poi utilizzati e valorizzati dalTribunale nella pronuncia di condanna.La sentenza impugnata pone nel nulla le valutazioni sia del G.i.p. sia delprimo Giudice, attribuendo, invece, rilevanza alle argomentazioni originariamenteprospettate nella richiesta di archiviazione, omettendo di tenere conto di tutti idati acquisiti nel corso del procedimento, con conseguente contraddittorietà dellamotivazione con cui si è pervenuti all’assoluzione, avendo la Corte di appellopretermesso le effettive ragioni della condanna.2.3.

Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione dell’art. 368 cod. pen.La Corte territoriale ha affermato che “non può escludersi che una personache abbia operato una lettura superficiale e inesperta abbia poi erroneamenteinteso che cosa fosse lecito alla controparte.” Sul punto va osservato che la Cortedi appello ha valutato la sola “ignoranza tecnica” della querelante, omettendo ditenere conto degli ulteriori e prevalenti elementi già valorizzati dal G.i.p. e dalTribunale.

In ragione di tale omissione, l’elemento soggettivo della calunnia è statovalutato solo in relazione alla regolarità della trascrizione, fermo che, anche sottotale limitato profilo, risulta erronea l’esclusione del dolo posto che l’imputata benpoteva verificare l’effettiva possibilità di trascrizione della sentenza con l'ausilio diun avvocato o presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

L’omissione di talepossibile verifica concretizza, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo dellacalunnia.In ogni caso, non corrisponde al vero quanto affermato dalla Corte diappello in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ipotizzato reati nellastipulazione del contratto di compravendita, la cui trascrizione, come peraltro laCorte di appello ha riconosciuto, rientrava nel pieno diritto di [OSCURATO:PERSONA].3.

Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.4.

Con memoria del 9/07/2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delricorrente, ha replicato alle le conclusioni del Procuratore generale, depositando,a supporto delle argomentazioni prospettate con i motivi di ricorso, la sentenza diprimo grado e la memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen. depositata nel giudiziodi appello e insistendo nell’accoglimento del ricorso.5.

Con memoria del 15/07/2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità didifensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso,riportandosi alle conclusioni formulate dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo, incentrato sull’assunto dell’originaria inammissibilitàdell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], astrattamente ammissibile pur senon prospettato nella fase del giudizio di merito (v.

Sez. 3, n. 38683 del26/04/2017, Rv. 270799-01, secondo cui l]'inammissibilità dell'appello per difettodi specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamentodella decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a normadell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), è, tuttavia, manifestamente infondato.2.1.

L’imputata, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, avevasollecitato l’assoluzione in ragione della circostanza che, con la querela, avevaprospettato non una truffa relativa al contratto simulato ma solo l’irregolaretrascrizione della sentenza civile, che assumeva essere preclusa dalla sentenza,tanto che la proposizione della querela fu preceduta dalla richiesta di annullamentodella trascrizione della sentenza e accompagnata dalla diffida alla Conservatoria diprocedere alla cancellazione della trascrizione.

Sulla base di tali argomentazioni,l’appellante aveva stigmatizzato l’erronea valutazione del primo giudice, nellaparte in cui aveva ritenuto provato il dolo della calunnia in ragione dellaconsapevolezza dell’imputata circa la natura simulata del contratto.Diversamente da quanto assunto dall’odierno ricorrente, la doglianzaprospettata risulta direttamente pertinente alla motivazione della sentenza diprimo grado che aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di calunnia peravere falsamente prospettato “artifizi e raggiri” nella conclusione del contratto dicompravendita, argomento che la Corte di appello, dopo avere riepilogatol’effettivo contenuto della querela, ha smentito, evidenziando che l’imputata,“contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non ha ipotizzato reati nellastipulazione del contratto di compravendita”.La Corte di appello ha, altresì, analizzato nel dettaglio l’”accusa”, formulatadall’imputata, concernente l’asserito contrasto tra la trascrizione dellacompravendita e le statuizioni della sentenza civile che aveva accertatol’autenticità delle sottoscrizioni, rispetto alla quale l’imputata aveva contestato lasussistenza del dolo sin dal primo grado di giudizio.Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che, sul piano oggettivo, laRizzo ebbe ad “accusare” [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una “falsa lettura delprovvedimento”: [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, il diritto di trascrivere il contratto, tantoessendo previsto proprio nella motivazione della sentenza che "lungi dallosconfessare la trascrivibilità, la rimarca, con la semplice e dovuta differenza dispostare l'oggetto della trascrizione dalla sentenza (che ha una mera funzione diaccertamento) alia scrittura privata, ovvero la fonte sostanziale dispositiva”.Sul piano soggettivo, il Giudice di appello ha ritenuto non provato concertezza che l’imputata avesse compreso la pronuncia del giudice civile, nella partein cui aveva escluso la trascrivibilità della (sola) sentenza, chiarendo, inmotivazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità, "una volta ottenuta lasentenza che accerta l’autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 2652 cod.civ., l’atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cuisottoscrizioni siano state accertate giudizialmente”.Proprio in ragione della peculiarità della fattispecie, la Corte di appello haconcluso che non si potesse escludere una erronea interpretazione del contenutodella sentenza da parte della denunciante, con conseguente insussistenzadell’elemento soggettivo del reato.2.2.

La censura prospettata dal ricorrente sconta un vizio di fondo, ovverouna indebita sovrapposizione tra presupposti di ammissibilità dell’appello einfondatezza dei motivi di impugnazione, su cui il ricorrente si concentra evocandoi dati che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto condurre ad unaconferma della pronuncia di condanna.Sul punto va ribadito che [i]n tema di impugnazioni, è inammissibile, perdifetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti acontestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto,in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primogrado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui erastata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'impugnante, perescludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., avevacontestato, tra l'altro, la qualifica dell'androne quale luogo di privata dimora stantela sua mancata chiusura e la facile accessibilità da parte di terzi) (Sez. 4, n. 36154del 12/09/2024, Rv. 287205-01).Il giudice d'appello, dunque, può dichiarare l'inammissibilitàdell'impugnazione per difetto di specificità quando i motivi non siano affattoargomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, manon quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, aconfutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenzadi primo grado. (In applicazione del principio la Corte, rilevandone lacontraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiaratoinammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno dellarichiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motiviritenuti inammissibili) (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978-01).3.

Il secondo motivo è generico e versato sostanzialmente in fatto.Il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa della vicenda,omettendo di confrontarsi con la motivazione logica, coerente ed esaustiva dellasentenza impugnata che ha escluso, con argomentazioni immuni da vizi, la provadell’elemento soggettivo del reato, sulla base dei dati di fatto accertati nel corsodel processo, rispetto ai quali non è ravvisabile alcuna contraddittorietà.Del tutto inconferenti risultano le osservazioni del ricorrente in ordine alcontrasto tra le argomentazioni esposte dalla Corte di appello e le diversevalutazioni espresse dal G.i.p. o dal Tribunale, posto chela contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusanel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei duegradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà diapprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediantela motivazione, espongono, in maniera autonoma e indipendente, le ragioni delledecisioni adottate (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022; conf. n. 11484 del 1986, Rv.174057-01)4.

Quanto al terzo motivo, con il quale è stata denunciata violazione dilegge in relazione all’art. 368 cod. pen. va rilevato che, secondo la più recentegiurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la parte civile chepropone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza diproscioglimento dell'imputato, non può dedurre l'inosservanza o l'erroneaapplicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali. (cfr. Sez. 6, n.649 del 18/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289143-01).Ed invero, una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, ilproscioglimento dell’imputato, al giudice dell’impugnazione non è, infatti, piùconsentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento delladomanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penaledell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria orestitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto dellapresunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU,deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame, incentratosull'inosservanza o l'erronea applicazione della norma penale di cui all’art. 368cod. pen.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndida [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2026 della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedel ricorrente;lette la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 368 cod. pen. in danno di FrancescoAngrisani perché il fatto non costituisce reato e revocava le statuizioni civili.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazionedi ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazioneall’art. 591, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appelloomesso di dichiarare la inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], icui motivi, volti ad escludere la natura calunniosa della denuncia, risultavano incontrasto con il tenore della querela presentata dall’imputata.Con l’atto di appello l’imputata si era doluta esclusivamente dellacircostanza che, con la querela depositata, ella non aveva prospettato una falsaricostruzione in ordine alla simulazione del contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA](suo dante causa) e Anqrisani, ma aveva solo contestato l'irregolarità dellasuccessiva trascrizione della sentenza civile 584/2019 emessa dal Tribunale diSalerno nel procedimento RG 832/2008, che l’imputata aveva ritenuto, sulla basedel proprio convincimento, preclusa dalla medesima sentenza.Le argomentazioni prospettate con l’atto di appello contrastanochiaramente con l’esposizione contenuta in tutti gli atti a firma dell’imputata [OSCURATO:PERSONA],che aveva denunciato presunti accordi truffaldini tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],relativi a vicende risalenti al 2009, già denunciate da quest’ultimo ed in relazionealle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per calunnia. Proprio talicontenuti erano stati evocati dal primo giudice a fondamento della pronuncia dicondanna, con conseguente genericità dell’appello che ha omesso di confrontarsicon la motivazione della sentenza.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l’illogicità e la contraddittorietàdella motivazione.L'intero procedimento traeva origine dalla richiesta di archiviazioneformulata dal Pubblico Ministero, basata sull’assunto del rilievo meramentecivilistico delle questioni oggetto della querela depositata da [OSCURATO:PERSONA] e dalsuccessivo provvedimento del G.i.p. che, in accoglimento dell’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato la sussistenza di condotte rilevanti ai sensidell’art. 368 cod. pen. alla luce degli elementi poi utilizzati e valorizzati dalTribunale nella pronuncia di condanna.La sentenza impugnata pone nel nulla le valutazioni sia del G.i.p. sia delprimo Giudice, attribuendo, invece, rilevanza alle argomentazioni originariamenteprospettate nella richiesta di archiviazione, omettendo di tenere conto di tutti idati acquisiti nel corso del procedimento, con conseguente contraddittorietà dellamotivazione con cui si è pervenuti all’assoluzione, avendo la Corte di appellopretermesso le effettive ragioni della condanna.2.3. Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione dell’art. 368 cod. pen.La Corte territoriale ha affermato che “non può escludersi che una personache abbia operato una lettura superficiale e inesperta abbia poi erroneamenteinteso che cosa fosse lecito alla controparte.” Sul punto va osservato che la Cortedi appello ha valutato la sola “ignoranza tecnica” della querelante, omettendo ditenere conto degli ulteriori e prevalenti elementi già valorizzati dal G.i.p. e dalTribunale. In ragione di tale omissione, l’elemento soggettivo della calunnia è statovalutato solo in relazione alla regolarità della trascrizione, fermo che, anche sottotale limitato profilo, risulta erronea l’esclusione del dolo posto che l’imputata benpoteva verificare l’effettiva possibilità di trascrizione della sentenza con l'ausilio diun avvocato o presso la Conservatoria dei registri immobiliari. L’omissione di talepossibile verifica concretizza, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo dellacalunnia.In ogni caso, non corrisponde al vero quanto affermato dalla Corte diappello in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ipotizzato reati nellastipulazione del contratto di compravendita, la cui trascrizione, come peraltro laCorte di appello ha riconosciuto, rientrava nel pieno diritto di [OSCURATO:PERSONA].3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.4. Con memoria del 9/07/2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delricorrente, ha replicato alle le conclusioni del Procuratore generale, depositando,a supporto delle argomentazioni prospettate con i motivi di ricorso, la sentenza diprimo grado e la memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen. depositata nel giudiziodi appello e insistendo nell’accoglimento del ricorso.5. Con memoria del 15/07/2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità didifensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso,riportandosi alle conclusioni formulate dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, incentrato sull’assunto dell’originaria inammissibilitàdell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], astrattamente ammissibile pur senon prospettato nella fase del giudizio di merito (v. Sez. 3, n. 38683 del26/04/2017, Rv. 270799-01, secondo cui l]'inammissibilità dell'appello per difettodi specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamentodella decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a normadell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), è, tuttavia, manifestamente infondato.2.1. L’imputata, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, avevasollecitato l’assoluzione in ragione della circostanza che, con la querela, avevaprospettato non una truffa relativa al contratto simulato ma solo l’irregolaretrascrizione della sentenza civile, che assumeva essere preclusa dalla sentenza,tanto che la proposizione della querela fu preceduta dalla richiesta di annullamentodella trascrizione della sentenza e accompagnata dalla diffida alla Conservatoria diprocedere alla cancellazione della trascrizione. Sulla base di tali argomentazioni,l’appellante aveva stigmatizzato l’erronea valutazione del primo giudice, nellaparte in cui aveva ritenuto provato il dolo della calunnia in ragione dellaconsapevolezza dell’imputata circa la natura simulata del contratto.Diversamente da quanto assunto dall’odierno ricorrente, la doglianzaprospettata risulta direttamente pertinente alla motivazione della sentenza diprimo grado che aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di calunnia peravere falsamente prospettato “artifizi e raggiri” nella conclusione del contratto dicompravendita, argomento che la Corte di appello, dopo avere riepilogatol’effettivo contenuto della querela, ha smentito, evidenziando che l’imputata,“contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non ha ipotizzato reati nellastipulazione del contratto di compravendita”.La Corte di appello ha, altresì, analizzato nel dettaglio l’”accusa”, formulatadall’imputata, concernente l’asserito contrasto tra la trascrizione dellacompravendita e le statuizioni della sentenza civile che aveva accertatol’autenticità delle sottoscrizioni, rispetto alla quale l’imputata aveva contestato lasussistenza del dolo sin dal primo grado di giudizio.Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato che, sul piano oggettivo, laRizzo ebbe ad “accusare” [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una “falsa lettura delprovvedimento”: [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, il diritto di trascrivere il contratto, tantoessendo previsto proprio nella motivazione della sentenza che "lungi dallosconfessare la trascrivibilità, la rimarca, con la semplice e dovuta differenza dispostare l'oggetto della trascrizione dalla sentenza (che ha una mera funzione diaccertamento) alia scrittura privata, ovvero la fonte sostanziale dispositiva”.Sul piano soggettivo, il Giudice di appello ha ritenuto non provato concertezza che l’imputata avesse compreso la pronuncia del giudice civile, nella partein cui aveva escluso la trascrivibilità della (sola) sentenza, chiarendo, inmotivazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità, "una volta ottenuta lasentenza che accerta l’autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 2652 cod.civ., l’atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cuisottoscrizioni siano state accertate giudizialmente”.Proprio in ragione della peculiarità della fattispecie, la Corte di appello haconcluso che non si potesse escludere una erronea interpretazione del contenutodella sentenza da parte della denunciante, con conseguente insussistenzadell’elemento soggettivo del reato.2.2. La censura prospettata dal ricorrente sconta un vizio di fondo, ovverouna indebita sovrapposizione tra presupposti di ammissibilità dell’appello einfondatezza dei motivi di impugnazione, su cui il ricorrente si concentra evocandoi dati che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto condurre ad unaconferma della pronuncia di condanna.Sul punto va ribadito che [i]n tema di impugnazioni, è inammissibile, perdifetto di specificità del motivo, l'atto di appello con cui il ricorrente si limiti acontestare un punto della decisione, senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto,in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primogrado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui erastata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che l'impugnante, perescludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., avevacontestato, tra l'altro, la qualifica dell'androne quale luogo di privata dimora stantela sua mancata chiusura e la facile accessibilità da parte di terzi) (Sez. 4, n. 36154del 12/09/2024, Rv. 287205-01).Il giudice d'appello, dunque, può dichiarare l'inammissibilitàdell'impugnazione per difetto di specificità quando i motivi non siano affattoargomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, manon quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, aconfutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenzadi primo grado. (In applicazione del principio la Corte, rilevandone lacontraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiaratoinammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno dellarichiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motiviritenuti inammissibili) (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978-01).3. Il secondo motivo è generico e versato sostanzialmente in fatto.Il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa della vicenda,omettendo di confrontarsi con la motivazione logica, coerente ed esaustiva dellasentenza impugnata che ha escluso, con argomentazioni immuni da vizi, la provadell’elemento soggettivo del reato, sulla base dei dati di fatto accertati nel corsodel processo, rispetto ai quali non è ravvisabile alcuna contraddittorietà.Del tutto inconferenti risultano le osservazioni del ricorrente in ordine alcontrasto tra le argomentazioni esposte dalla Corte di appello e le diversevalutazioni espresse dal G.i.p. o dal Tribunale, posto chela contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché la stessa va esclusanel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze dei duegradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà diapprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediantela motivazione, espongono, in maniera autonoma e indipendente, le ragioni delledecisioni adottate (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022; conf. n. 11484 del 1986, Rv.174057-01)4. Quanto al terzo motivo, con il quale è stata denunciata violazione dilegge in relazione all’art. 368 cod. pen. va rilevato che, secondo la più recentegiurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la parte civile chepropone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza diproscioglimento dell'imputato, non può dedurre l'inosservanza o l'erroneaapplicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali. (cfr. Sez. 6, n.649 del 18/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289143-01).Ed invero, una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, ilproscioglimento dell’imputato, al giudice dell’impugnazione non è, infatti, piùconsentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento delladomanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penaledell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria orestitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto dellapresunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU,deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame, incentratosull'inosservanza o l'erronea applicazione della norma penale di cui all’art. 368cod. pen.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
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