CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE. APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo — che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento — è nuovo e, come tale, non proponibile per la prima volta in questa sede,. Ritenuto che il secondo motivo — volto ad ottenere le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena — costituisce mera riproposizione di omologo motivo di appello, che ha già ricevuta adeguata risposta da parte del giudice di merito (cfr. pagg. 6 e 7) e, attenendo all'esercizio di poteri discrezionali congruamente motivati, esula dal sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef2 [OSCURATO:PERSONA] CANnEI U