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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 2021

Cassazione n. 38203/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Verona ha - per quanto di interesse in questa sede- affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesioni volontarie.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia denunziando violazione di legge in relazione alle modalità di calcolo della pena, giacché non è stato indicato il reato più grave e la riduzione per le attenuanti generiche è stata operata dopo aver determinato l'aumento ex art. 81 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, giacché la pena finale non è illegale.

L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale".

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso in Roma, il 1 maggio 2021 e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Verona ha - per quanto di interesse in questa sede- affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia e lesioni volontarie. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia denunziando violazione di legge in relazione alle modalità di calcolo della pena, giacché non è stato indicato il reato più grave e la riduzione per le attenuanti generiche è stata operata dopo aver determinato l'aumento ex art. 81 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, giacché la pena finale non è illegale. L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale". P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 1 maggio 2021 e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38203/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris