CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 33817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l'atto di ufficio inerente la tutela dell'incolumità di altro detenuto per i compiti di sicurezza all'interno del carcere che spettano agli agenti della polizia penitenziaria (vedi p. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla sussistenza del dolo ed alla compatibilità del suo accertamento con il rilevato vizio parziale di mente (pp. 4,5); ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che le considerazioni sviluppate nella memoria del 3 giugno 2022 depositata dal difensore sono reiterative dei medesimi argomenti esposti nel ricorso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14/07/2022 Il Consigliere