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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14479/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 10 novembre 2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni disposta dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso Bologna, tramite il suo difensore, articolando un solo motivo di ricorso.

Violazione di legge per omessa motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno acquisito il fascicolo del processo penale cd Grimilde, limitandosi a recepire le motivazioni della sentenza di condanna, peraltro non passata in giudicato, ai fini di valutare la sussistenza della pericolosità sociale qualificata del ricorrente.

In tal modo non si è tenuto conto: a) dell'esame reso dal Bologna il 25 maggio 2020 in cui aveva offerto elementi utili per giustificare i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e dimostrare la propria estraneità al contesto mafioso; b) della sentenza della Corte di appello numero 4642 del 2022.

Quest'ultima, in particolare, aveva escluso sia la finalità agevolativa della cosca in relazione alla truffa in danno dei Roncaia - per i quali era stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero - ritenuta centrale ai fini della pericolosità sociale del proposto; sia il coinvolgimento nell'estorsione di cui al capo 39; sia l'aggravante mafiosa per i capi 51 e

53. Inoltre, è stato omesso di considerare che il collaboratore di giustizia Colosirno, diversamente da Valerio, aveva negato che Bologna fosse affiliato alla ndrangheta e gli elementi acquisiti e i precedenti penali di Bologna dimostrano l'appartenenza di questi ad altre ipotesi di pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La censura si incentra sulla mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato in quanto fondato sulla sola sentenza di condanna, non irrevocabile, emessa nei confronti del proposto ritenuto intraneo, con ruolo di direzione ed organizzazione, alla cosca ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA].

3. Prima di esaminare i motivi di ricorso proposti, tutti riversati in fatto, è opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione è delineato dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in esame dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

4. Sulla base di dette premesse e tenuto conto del principio che, ai fini dell'idoneità della motivazione, nel giudizio di legittimità deve farsi riferimento ai provvedimenti di primo e secondo grado che si integrano a vicenda, ritiene il collegio che il provvedimento impugnato non sia affetto da alcuna delle criticità dedotte dal ricorrente.

Deve osservarsi, al contrario, che la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare [OSCURATO:PERSONA] nella categoria di pericolosità sociale qualificata, stanti i suoi stretti e perduranti legami con le figure apicali della cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA], per come suffragata dagli elementi esaminati nella sentenza di condanna emessa nel processo penale cosiddetto Grimilde.

Risultano ampiamente valorizzate le vicende di cui il ricorrente è stato protagonista e per le quali ha riportato la condanna del Tribunale di Bologna, rilevandosi come le condotte venute in rilievo nel citato processo penale, riguardante le attività della cosca mafiosa operante nelle province di Parma, [OSCURATO:PERSONA] e Piacenza, si saldassero con l'essere il Bologna un soggetto pluripregiudicato a partire già dal 1998, con precedenti penali anche per associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

La Corte distrettuale ha anche menzionato come la sentenza di secondo grado nel citato processo non avesse affatto ridimensionato il quadro di pericolosità sociale qualificata in quanto le assoluzioni da alcuni capi di imputazione, e l'esclusione dell'aggravante mafiosa per altri, non avevano fatto venire meno il dato centrale sia della sua appartenenza alla cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], con i cui vertici il ricorrente aveva rapporti confidenziali; sia dell'essere accreditato per realizzare truffe e richieste usurarie a vantaggio del sodalizio.

A fronte di tutto questo il motivo di ricorso si risolve in una assertiva contestazione, peraltro negli stessi termini già proposta in sede di appello, inidonea a confutare specificamente i rilievi del decreto impugnato, incentrato proprio sulla pericolosità qualificata del ricorrente.

Infine, nessuna valenza assumono, né la circostanza del mancato passaggio in giudicato della sentenza, né l'acquisizione dell'intero fascicolo del processo penale, allsa luce della pacifica giurisprudenza, a cui si è correttamente attenuta la Corte distrettuale, in ordine all'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale che discende dalle loro profonde differenze funzionali e strutturali: il processo penale accerta un fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione valuta un profilo inerente alla pericolosità di una persona.

Detto principio è fissato dall'art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011 e determina l'effetto dell'esclusione di ogni pregiudizialità dell'accertamento penale.

Il giudice della prevenzione deve provvedere a un'autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, nel senso che li può utilizzare, anche quando il procedimento penale non è definito; esprimere il suo giudizio e spiegare le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale del proposto.

E' costante l'affermazione di questa Corte per cui ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi.

Anche di recente si è affermato che «poiché in tema di misure di prevenzione, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n.4191 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655).

E ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.

L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta «il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità» (Sez. 6 n. 10063 del 11/01/2023, Mancuso, non massinnata; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805).5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 10 novembre 2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni disposta dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ha proposto ricorso Bologna, tramite il suo difensore, articolando un solo motivo di ricorso. Violazione di legge per omessa motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno acquisito il fascicolo del processo penale cd Grimilde, limitandosi a recepire le motivazioni della sentenza di condanna, peraltro non passata in giudicato, ai fini di valutare la sussistenza della pericolosità sociale qualificata del ricorrente. In tal modo non si è tenuto conto: a) dell'esame reso dal Bologna il 25 maggio 2020 in cui aveva offerto elementi utili per giustificare i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e dimostrare la propria estraneità al contesto mafioso; b) della sentenza della Corte di appello numero 4642 del 2022. Quest'ultima, in particolare, aveva escluso sia la finalità agevolativa della cosca in relazione alla truffa in danno dei Roncaia - per i quali era stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero - ritenuta centrale ai fini della pericolosità sociale del proposto; sia il coinvolgimento nell'estorsione di cui al capo 39; sia l'aggravante mafiosa per i capi 51 e 53. Inoltre, è stato omesso di considerare che il collaboratore di giustizia Colosirno, diversamente da Valerio, aveva negato che Bologna fosse affiliato alla ndrangheta e gli elementi acquisiti e i precedenti penali di Bologna dimostrano l'appartenenza di questi ad altre ipotesi di pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La censura si incentra sulla mancanza o apparenza della motivazione del decreto impugnato in quanto fondato sulla sola sentenza di condanna, non irrevocabile, emessa nei confronti del proposto ritenuto intraneo, con ruolo di direzione ed organizzazione, alla cosca ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Prima di esaminare i motivi di ricorso proposti, tutti riversati in fatto, è opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione è delineato dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in esame dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 4. Sulla base di dette premesse e tenuto conto del principio che, ai fini dell'idoneità della motivazione, nel giudizio di legittimità deve farsi riferimento ai provvedimenti di primo e secondo grado che si integrano a vicenda, ritiene il collegio che il provvedimento impugnato non sia affetto da alcuna delle criticità dedotte dal ricorrente. Deve osservarsi, al contrario, che la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare [OSCURATO:PERSONA] nella categoria di pericolosità sociale qualificata, stanti i suoi stretti e perduranti legami con le figure apicali della cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA], per come suffragata dagli elementi esaminati nella sentenza di condanna emessa nel processo penale cosiddetto Grimilde. Risultano ampiamente valorizzate le vicende di cui il ricorrente è stato protagonista e per le quali ha riportato la condanna del Tribunale di Bologna, rilevandosi come le condotte venute in rilievo nel citato processo penale, riguardante le attività della cosca mafiosa operante nelle province di Parma, [OSCURATO:PERSONA] e Piacenza, si saldassero con l'essere il Bologna un soggetto pluripregiudicato a partire già dal 1998, con precedenti penali anche per associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione e bancarotta fraudolenta. La Corte distrettuale ha anche menzionato come la sentenza di secondo grado nel citato processo non avesse affatto ridimensionato il quadro di pericolosità sociale qualificata in quanto le assoluzioni da alcuni capi di imputazione, e l'esclusione dell'aggravante mafiosa per altri, non avevano fatto venire meno il dato centrale sia della sua appartenenza alla cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], con i cui vertici il ricorrente aveva rapporti confidenziali; sia dell'essere accreditato per realizzare truffe e richieste usurarie a vantaggio del sodalizio. A fronte di tutto questo il motivo di ricorso si risolve in una assertiva contestazione, peraltro negli stessi termini già proposta in sede di appello, inidonea a confutare specificamente i rilievi del decreto impugnato, incentrato proprio sulla pericolosità qualificata del ricorrente. Infine, nessuna valenza assumono, né la circostanza del mancato passaggio in giudicato della sentenza, né l'acquisizione dell'intero fascicolo del processo penale, allsa luce della pacifica giurisprudenza, a cui si è correttamente attenuta la Corte distrettuale, in ordine all'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale che discende dalle loro profonde differenze funzionali e strutturali: il processo penale accerta un fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione valuta un profilo inerente alla pericolosità di una persona. Detto principio è fissato dall'art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011 e determina l'effetto dell'esclusione di ogni pregiudizialità dell'accertamento penale. Il giudice della prevenzione deve provvedere a un'autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, nel senso che li può utilizzare, anche quando il procedimento penale non è definito; esprimere il suo giudizio e spiegare le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale del proposto. E' costante l'affermazione di questa Corte per cui ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi. Anche di recente si è affermato che «poiché in tema di misure di prevenzione, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n.4191 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655). E ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta «il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità» (Sez. 6 n. 10063 del 11/01/2023, Mancuso, non massinnata; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805).5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes