CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 18901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,. a MILANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, ha disposto lo scioglimento della comunione relativa all'immobile confiscato per il 61,54% a [OSCURATO:PERSONA], intestataria dello stesso, in quanto fruito dai proposti Costantino e [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'istanza di assegnazione formulata dalla medesima Tummolo, contitolare per il restante 38,46%, della proprietà, ritenendo non assegnabile la quota confiscata, in ragione della situazione di revocabilità che si determinerebbe ex art. 48, comma 15, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Ricorre per cassazione la Tummolo, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 6, cod. proc pen. come richiamato dall'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il Tribunale provveduto con decreto invece che con ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 48 d.lgs. 159 del 2011 e mancanza o contradittorietà della motivazione. Il Tribunale ha rigettato la proposta di acquisto della quota confiscata della Tummolo, partecipante alla comunione in buona fede, interpretando in malam partem il disposto normativo di cui al comma 15 dell'art. 48 d.lgs. 159/2011 secondo cui «quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento». Si è - immotivatamente e con decisione antieconomica per lo Stato, siccome ricollegata all'alea della vendita, laddove la Tummolo avrebbe invece acquistato per il valore congruo indicato dal perito - anticipata l'operatività di tale clausola di salvaguardia sulla scorta dell'infondata presunzione che la ricorrente, in caso di accettazione della sua offerta, avrebbe consentito al figlio, [OSCURATO:PERSONA], di continuare ad abitare nell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è privo di pregio poiché l'art. 125 cod. proc. pen., nel prescrivere che «le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità», mentre «i decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge», ricollega inscindibilmente la sanzione per i primi due tipi di provvedimento al difetto di motivazione. Nel caso di specie, a fronte di un provvedimento articolato e adeguatamente motivato, del tutto irrilevante è il nomen iuris assegnato dal Tribunale, non essendosi prodotto alcun vulnus al diritto di difendersi conoscendo le ragioni del provvedimento sfavorevole. 3. Quanto al secondo motivo, questo non si confronta in primo luogo con le argomentazioni del Tribunale che, preso atto della situazione obiettiva dell'ininterrotta destinazione dell'immobile in parola all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare sin dal momento del sequestro propedeutico alla confisca, ha ritenuto - con motivazione non illogica ovvero contraddittoria - che il verosimile protrarsi di tale situazione avrebbe determinato la situazione di revoca disciplinata dal comma 15 dell'art. 48 d.lgs. n. 159 del 2011. In secondo luogo e in senso assorbente, va poi osservato che, alla data del provvedimento di confisca, era già in vigore il comma 5 dell'art. 48 come modificato dall'art. 36 dl. n. 113 del 2018, conv. con L. n. 132 del 2018 (in vigore dal 4 dicembre 2018), che in vieta che la vendita dei beni confiscati avvenga in favore del «proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto», di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen., nonché - per ciò che qui interessa - «dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi». Si tratta di una norma introdotta con il dichiarato fine «di razionalizzare le procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati» che, dunque, unitamente a quella già esistente di cui all'art. 48, comma 15, d.lgs. n. 159 del 2011, persegue l'obiettivo di escludere qualsiasi rischio d'infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affitto o vendita. Se, infatti, il comma 15 della norma citata, opera nel senso di scongiurare il pericolo che, dopo il trasferimento, i beni possano rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca o comunque di appartenenti alla criminalità organizzata, il comma 5 - come modificato - è suscettibile di incidere in via preventiva, escludendo ab origine dal novero degli acquirenti i soggetti ivi indicati. La proposta della Tummolo di acquisto della quota confiscata trova pertanto un invalicabile limite in detto divieto di legge, certamente in vigore alla data del provvedimento impugnato. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna deíVicorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T