CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, che si è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato, commesso il 17 febbraio 2015 nel capoluogo emiliano. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità: le telecamere di videosorveglianza non avrebbero ripreso con chiarezza il volto dell'autore del fatto, mentre le dichiarazioni accusatorie del teste Chiavacci sarebbero nulla più di un parere, inidoneo a fondare il riconoscimento dell'imputato come persona presente sul posto. Sul punto sarebbero violate le norme processuali poste a presidio della correttezza della ricognizione personale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della conl:estata circostanza aggravante (art. 625, primo comma n. 2, cod. pen.). La porta oggetto di effrazione sarebbe quella condominiale, mentre non vi sarebbero segni di effrazione sulla porta ripresa dalla telecamera. Nessuna prova, dunque, che l'imputato abbia usato violenza alla porta. La motivazione sarebbe illogica anche laddove ha negato al ricorrente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. considerando il valore della porta di ingresso, il cui danneggiamento non sarebbe però attribuibile all'imputato. Nessun bene sarebbe stato asportato, con la conseguente inesistenza di danni economici. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con all'erroneo diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e in parte inammissibile. 1. Il primo motivo è anzitutto affetto da genericità c.d. estrinseca, cioè dal difetto di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). Il ricorrente reitera il primo motivo di appello, come se non vi fosse stata una risposta da parte della Corte territoriale, con la quale dunque non si confronta. La risposta vi è stata ed è convincente, poiché la prova della presenza dell'imputato in loco è stata tratta anzitutto dalle stesse sue dichiarazioni, oltre che dalla testimonianza del teste Chiavacci, che, lungi dal riportare "un parere", ha riferito quanto ricordava ed ha riconosciuto l'imputato, nelle immagini esibitegli, sulla base della pregressa sua conoscenza. Dunque, la Corte non si è sottratta all'onere di motivare per quale ragione abbia ritenuto convincente tale forma di individuazione, certamente «utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice» (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908). Il motivo è dunque inammissibile. 2. Il secondo motivo, nel momento in cui introduce valutazioni diverse della prova (con riguardo all'individuazione della porta oggetto di danneggiamento), senza dedurre specificamente il travisamento della stessa e senza dimostrare il carattere di decisività della prova eventualmente travisata, si palesa come inammissibile, posto che la rivalutazione degli elementi di prova è preclusa in sede di legittimità. Né, ovviamente, coglie nel segno il mero riferimento, nell'intitolazione del motivo, anche al vizio di violazione di legge, posto che ciò che il motivo sollecita è, appunto, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, che non può integrare il vizio di legittimità (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., in disparte le osservazioni appena svolte circa l'inammissibile rivalutazione delle prove che il motivo sollecita nel momento in cui induce la Corte a verificare quale fosse la porta realmente danneggiata, la motivazione del giudice di appello è priva di rilievi ed il risultato è conforme a diritto, laddove valorizza, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, sia i danni provocati sia il valore delle slot machines contenute nel locale preso di mira (pag. 3 della sentenza impugnata). E' appena il caso di ricordare che nel delitto tentato «la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980). A tali criteri si è correttamente attenuta la Corte di appello. 3. Il terzo motivo è infondato. Deve certo essere rilevato che il nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati. Tuttavia, il motivo di ricorso si limita a collegare la richiesta a quella, inammissibilmente proposta, di esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, mentre la Corte di appello ha, in modo non illogico, motivato in ordine al carattere predatorio delle azioni e ai precedenti penali, elementi significativi di gravità ed abitualità che, anche secondo la nuova norma, ostano al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con