CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 050EZ6G) (S.F.D.) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Alessandria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 10-bis digs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in data 16 maggio 2019, per essersi trattenuto sul territorio dello Stato italiano in violazione delle norme del d.lgs. citato. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato contestato, essendo stata riconosciuta l'esistenza di una richiesta di asilo politico - Regolamento CE n. 2725 del 2000 - presentata dall'imputato in data 18 febbraio 2015 presso gli uffici della Questura di Brindisi. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Entrambi i motivi proposti sono manifestamente infondati. 4. Con il primo motivo si lamenta che l'imputato aveva presentato richiesta di asilo politico alla Questura di Brindisi in data 18 febbraio 2015 e, nonostante ciò, veniva denunciato il 16 maggio 2019 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione, senza che si fosse verificato lo sviluppo del procedimento amministrativo. 4.1. La doglianza, basata sulla lettura di un'annotazione sul Casellario centrale identità, non è supportata da alcuna allegazione da parte del ricorrente, così incorrendo nel difetto di autosufficienza del ricorso, infatti, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Cass., Sez. IV, n. 46979 del 10 novembre 2015, Rv. 265053 - 01). Nel caso di, specie si richiama la richiesta di asilo politico presentata alla Questura di Brindisi in data 18 febbraio 2015, peraltro neanche citata nel provvedimento impugnato, senza allegare né detta istanza, né tantomeno il provvedimento definitorio con il relativo permesso di soggiorno ovvero il rigetto accompagnato dall'eventuale impugnazione giurisdizionale. Sul punto il ricorso riporta affermazioni astratte e non documentate, senza neanche provare di aver sottoposto detta questione al giudice di primo grado. di contro la sentenza impugnata da atto dell'esistenza, accertata da una copia consegnata dall'imputato agli operanti della Polizia ferroviaria di Alessandria, di un ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce da cui è possibile desumere, in assenza di idonea produzione documentale, l'irregolarità della presenza dell'imputato sul territorio nazionale. 5. Anche il secondo motivo risulta inammissibile per manifesta infondatezza. Il vizio di motivazione dedotto sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sussiste, infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il diniego è stato motivato, sia pure sinteticamente ma con motivazione logica priva di contraddizioni, dalla valutazione complessiva del fatto oggetto di giudizio e dagli elementi negativi della personalità dell'imputato, in particolare su precedenti condanne irrevocabili e dalle risultanze dei precedenti dattiloscopici. Va, quindi, ribadito che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. V, n. 43952 del 13 aprile 2017, Rv. 271269 - 01) 7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novetybre 2021 [OSCURATO:PERSONA]..-ettore [OSCURATO:PERSONA] IFilocfrò [OSCURATO:PERSONA]