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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 15101/2026

Testo disponibile della fonte

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i Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2025, e depositata il 14 novembre2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 2 ottobre 2025 haapplicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere.La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta nei confronti diDaniele [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraver svolto le funzioni di spacciatore al dettaglio della sostanza stupefacente (capo1), sia in ordine a numerosi reati-fine, commessi tra il 12 novembre 2022 e l’11novembre 2023, relativi ad acquisto, detenzione a fini di spaccio, cessione edofferta in vendita di sostanze stupefacenti di diverse tipologie (capi 2, 3, 5, 6, 25,27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-bis, 55, 56, 58, 60, 61).2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata inepigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo.Si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, poiché la stessa, neldistinguere la condotta di partecipazione associativa dal mero concorso di personenel reato continuato di spaccio, si pone in contrasto con i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo i quali, ai fini della configurabilità dellapartecipazione dell’acquirente all’associazione occorre la prova di un vincolo stabilee duraturo, tale da integrare l’adesione al programma criminoso (si citano, Sez. 6,n. 2710 del 22/01/2025, e Sez. 6, n. 6599 del 03/12/2021).

Si rappresenta che ilprovvedimento impugnato omette di valutare plurimi elementi fattuali chedepongono in senso contrario alla partecipazione e, in particolare: a) lo stato disoggezione e di debolezza contrattuale in cui versava l’odierno ricorrente rispettoall’associazione, confermata dalle minacce e dalle pressioni subite per il sospettoche lo stesso si fosse rifornito da canali alternativi; b) il “contenuto economicodelle transazioni” e la “rilevanza degli acquisti” del ricorrente per la sopravvivenzao il consolidamento del sodalizio, posto che il richiamo alla pluralità dei reati-finenon consente di rilevare l’incidenza qualitativa e quantitativa delle forniture sulgruppo di riferimento, né è di per sé idoneo a dimostrare l’esistenza del vincoloassociativo; c) l’imposizione di acquisti non necessari e contrari agli interessi delricorrente, nonché il travisamento della conversazione in cui lo stesso si opponealla richiesta di versare un contributo settimanale alla cassa comune, affermandola propria posizione di semplice acquirente del gruppo.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenutasussistenza e attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misuraapplicata.Si deduce, in primo luogo, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata poiché nonha adeguatamente valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva, conconseguente violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il quale esige chel’attualità del pericolo di reiterazione sia oggetto di una specifica valutazioneprognostica basata su elementi di fatto.

Si osserva che la motivazione delTribunale del riesame si fonda esclusivamente sulla gravità dei fatti, non successivial novembre 2023, e sulla presunta rilevanza del ruolo del ricorrente, senzaindicare elementi dai cui desumere l’attualità del pericolo di recidiva edisattendendo il principio secondo cui, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n.309/90, occorre una motivazione più stringente (si citano, in proposito, Sez. 3, n.2600 del 22/01/2025, e Sez. 6, n. 11742 del 20/03/2024).Si rappresenta, poi, che l’ordinanza impugnata contiene una motivazionemeramente apparente in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arrestidomiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, con conseguenteviolazione degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis) e 275, comma 3-bis, cod. proc.pen., i quali impongono, rispettivamente, un onere di “autonoma valutazione” e diindicazione delle “concrete e specifiche ragioni”.

Si sottolinea, inoltre, che ilTribunale del riesame non ha adeguatamente apprezzato l’elemento di segnopositivo dell’incensuratezza del ricorrente, da valutare unitamente all’assenza dielementi concreti in ordine all’attualità della pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Prive di specificità e comunque manifestamente infondate sono le censureesposte nel primo motivo, nella parte in cui contestano la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione ad associazionefinalizzata al narcotraffico, deducendo che l’ordinanza impugnata omette diconsiderare elementi di segno contrario alla tesi accusatoria, quali lo stato disoggezione e debolezza contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiall’associazione, la mancata individuazione del contenuto economico degli acquistiche il medesimo avrebbe effettuato dal gruppo, l’opposizione del precisatoricorrente alla richiesta di versare un contributo settimanale al sodalizio.2.1.

Ai fini dell’esame delle censure, e considerato il ruolo attribuito all’attualericorrente nell’ordinanza impugnata, ossia di soggetto che stabilmente si rifornivadi droga dal sodalizio criminale, è utile richiamare il consolidato orientamentogiurisprudenziale in proposito.Numerose decisioni hanno affermato, infatti che integra la condotta dipartecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ladisponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio,ove, unitamente ad altri indici comprovanti l'inserimento organico nellaassociazione, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa(così Sez 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 – 01),oppure che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevolecomunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato delconsumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirentidella sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singolisi propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (cfr. per tutte,Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 – 01, e Sez. 4, n. 4497del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945 – 01).2.2.

L’ordinanza impugnata indica plurimi elementi a fondamentodell’affermazione dell’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico e della partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1.

L’ordinanza premette che la figura di [OSCURATO:PERSONA], insieme a quelladi [OSCURATO:PERSONA], è una delle prime emerse dall’attività investigativa.Segnala che i primi accertamenti hanno fatto rilevare come [OSCURATO:PERSONA],insieme con [OSCURATO:PERSONA], effettuava una serie di spostamenti nel centrocittadino di Eboli, ove i due avevano brevissimi incontri con una pluralità disoggetti.

Rappresenta, poi, che la polizia giudiziaria aveva proceduto al controllodi alcuni di tali soggetti subito dopo l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li avevatrovati in possesso di sostanze stupefacenti di tipo crack e cocaina.

Evidenzia, nellaspecie, che uno di questi forniva poi alla polizia giudiziaria operante l’utenzatelefonica di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, quindi, che, secondo quanto accertato dalla poliziagiudiziaria nel prosieguo delle indagini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ladisponibilità di due piccoli magazzini/scantinati, uno situato in via [OSCURATO:PERSONA] e l’altroin via Imperato di Eboli, in seguito risultati essere utilizzati per lo stoccaggio e ilconfezionamento dello stupefacente da parte degli indagati.2.2.2.

Il Tribunale espone, a questo punto, che le attività di intercettazionehanno consentito di collocare [OSCURATO:PERSONA] in un contesto criminale più ampio,di natura associativa, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], suo nipote, all’epoca dei fattidetenuto, ma attivo dal carcere mediante l’utilizzo di dispositivi cellulari, e aGiovanni [OSCURATO:PERSONA], e composto da numerose persone, analiticamente indicate e concompiti differenziati, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA].

Precisa, segnatamente, che DanieleRuggiero, pur spacciando droga autonomamente, era legato al sodalizio criminaleguidato dal nipote, in quanto obbligato a rifornirsi in via continuativa di sostanzestupefacenti da tale consorteria.In particolare, il Tribunale, a riprova di quanto assunto, richiama innanzituttola conversazione del 24 febbraio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avvenuta all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale l’uomo riferivaalla donna di aver avuto un battibecco con il nipote [OSCURATO:PERSONA], capo delsodalizio, e gestore dei contatti diretti con i fornitori di sostanza stupefacente, ilquale gli aveva intimato di saldare l’acquisto di una partita di droga (circa mezzochilo di cocaina) in anticipo rispetto alla tempistica pattuita.

Secondo quantoriportato dall’ordinanza, nella precisata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eJosephine [OSCURATO:PERSONA], il primo diceva che: a) [OSCURATO:PERSONA], nel formulare le suerichieste, aveva fatto riferimento ad un debito verso una pluralità di soggetti; b)egli, partecipando alla preliminare fase decisionale di tale operazione, si eradapprima opposto all’acquisto a credito della sostanza stupefacente e, poi, in unsecondo momento, aveva acconsentito al finanziamento, accollandosi anchel’impegno di prendere per sé mezzo chilo di sostanza, con l’obbligo di versare incorrispettivo a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 17.000,00 euro; c) il denaro da luigestito era, in parte, custodito dalla sua ex-moglie, [OSCURATO:PERSONA], e, in altra parte,occultato all’interno del magazzino di via Imperato; d) il nipote [OSCURATO:PERSONA] gliaveva chiesto di eseguire subito il pagamento, rappresentandogli che, in casocontrario, sarebbero stati costretti ad acquistare ulteriore sostanza per saldare ildebito; c) il prezzo al quale egli aveva stato acquistato lo stupefacente era pari a40 euro al grammo.Il Tribunale, inoltre, a conferma del significato attribuito a tale conversazione,segnala che: a) il 25 febbraio 2023 alle ore 12,28 circa, attraverso le videoripreseeffettuate in via Imperato, è stato notato [OSCURATO:PERSONA] entrare nel civico n. 10della suddetta via e, poco dopo, entrare in uno scantinato dell’edificio oveprelevava, da una cassaforte aperta, una notevole quantità di denaro contante; b)subito dopo, tramite pedinamenti, la polizia giudiziaria ha visto dapprima DanieleRuggiero recarsi in un bar dove si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA], e poiquest’ultimo recarsi nell’abitazione di residenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];c) lo stesso giorno, all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], è stata captata un’ulterioreconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della qualel’uomo, anche rispondendo a specifiche domande della compagna, riferiva di averprelevato solo i soldi che aveva giù nello scantinato, senza prendere quelli cheinvece custodiva a casa della sua ex-moglie; d) il 27 febbraio 2023, DanieleRuggiero riferiva ad un cliente che il giorno dopo aveva una scadenza da onorare;e) la sera del medesimo 27 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] diceva a [OSCURATO:PERSONA] DiConza di aver consegnato al nipote 4.700,00 euro e si lamentava di essere inaffari con lo stesso, perché vendeva stupefacente di scarsa qualità e ad un prezzoelevato, pari a 50,00 euro al grammo; f) la mattina del 28 febbraio 2023, AnnaIoro, ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA], era vista entrare nello scantinato di viaImperato 10, di pertinenza della casa materna, e depositare una busta contenentedenaro, nella stessa cassaforte dalla quale il 25 febbraio [OSCURATO:PERSONA] avevaprelevato il contante prima di incontrare [OSCURATO:PERSONA]; g) il medesimo 28febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] entrava nel precisato scantinato e prendeva labusta prima depositata da [OSCURATO:PERSONA], per poi incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA], ilquale, a sua volta, subito dopo, raggiungeva l’abitazione di residenza di MarioRuggiero e [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata, poi, a riprova della partecipazione del ricorrenteall’associazione, richiama anche numerosi altri successivi episodi di fornitura dicocaina a [OSCURATO:PERSONA] effettuati dal gruppo criminale, in particolareLuigi [OSCURATO:PERSONA], emersi dalle attività di intercettazione, e scaglionati nel tempo.In particolare, il Tribunale rimarca che [OSCURATO:PERSONA]: a) il 4 marzo 2023,ha acquistato un quantitativo imprecisato di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] (episodiocontestato al capo 2; v. pagg. 36-37); b) il 9 marzo 2023, ha acquistato un kg. dihashish da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo complessivo di1.600,00 euro, da rivendere a 400,00 euro per «panella», corrispondente a circa100,00 grammi (episodio contestato al capo 3; v. pagg. 38-39); c) il 12 aprile2023, ha acquistato 200,00 grammi di hashish al prezzo di 2,5 euro al grammo,con pagamento in contanti, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per poi riporlinello scantinato di via Imperato, e, nell’occasione, ha riferito alla compagnaJosephine [OSCURATO:PERSONA] di aver già guadagnato circa 10.000,00 euro (episodiocontestato al capo 5; v. pagg. 39-41); d) il 10 giugno 2023, ha acquistato unquantitativo imprecisato di droga con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], per poidepositarla nello scantinato di via Imperato (episodio contestato al capo 6; v.pagg. 41-42); e) il 10 luglio 2023, ha acquistato 20 grammi di cocaina da GiovanniBarra (episodio contestato al capo 25; v. pagg. 42-44); f) all’esito di contatti trail 24 e il 29 luglio 2023, ha acquistato 500,00 grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed altri componenti del sodalizio, versando la somma di 4.800,00euro, per poi depositare la droga nello scantinato di via Imperato (episodiocontestato al capo 27; v. pagg. 45-49); f) il 15 ottobre 2023 , ha acquistato 100,00grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 35,00 euro al grammo, per poiriporli nello scantinato di via Imperato (episodio contestato al capo 28; v. pagg.49-51); g) il 27 ottobre 2023, ha acquistato, dopo il sequestro subito nelloscantinato di via Imperato e l’arresto della compagna [OSCURATO:PERSONA] avvenutiil 23 ottobre 2023, 43,00 grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 39,00euro al grammo (episodio contestato al capo 30; v. pagg. 52-55); h) il 30 ottobre2023, ha acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non precisato di droga(episodio contestato al capo 31; v. pagg. 55-56).Inoltre, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) in data 11 ottobre 2023,[OSCURATO:PERSONA] contestava al fratello [OSCURATO:PERSONA] di rifornirsi presso altri rivenditori«Torresi», ma questi non solo negava decisamente, ma chiamava anche pertelefono [OSCURATO:PERSONA] per far confermare come la droga spacciata fossequella del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]; b) il 13 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] riceveva unmessaggio minatorio tramite Facebook dal nipote [OSCURATO:PERSONA], il quale lo accusava diessersi approvvigionato dai «Torresi», e, immediatamente, dopo meno di 15minuti, contattava il fratello [OSCURATO:PERSONA] per ricevere spiegazioni, ma questi lotranquillizzava, facendo riferimento al dialogo di due giorni prima; c) la sera delmedesimo 13 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontrano e il secondoriferisce di aver ricevuto dal nipote [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di versare 300,00 euro asettimana, ma di aver rifiutato perché non gestisce una base di spaccio.2.2.3.

L’ordinanza impugnata, inoltre, dà conto delle basi logistiche e delleDi [OSCURATO:PERSONA] e alla ex-moglie [OSCURATO:PERSONA].Premette che, inizialmente, la base logistica dei tre era costituita da unacantina ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] di Eboli, e che, dopo un tentativo di furto, lastessa era stata spostata in una cantina di via Imperato, sempre in Eboli, in data12 gennaio 2023.Rappresenta, poi, che: a) in data 16 novembre 2022, l’auto con a bordoDaniele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva via Imperato, i duescendevano dal veicolo ed entravano nell’immobile dove era la cantina, quindiuscivano e, sempre a bordo dell’auto, si allontanavano per poi incontrare taleNicola [OSCURATO:PERSONA], il quale, subito dopo, era fermato dai Carabinieri, e consegnavaagli stessi un involucro di cellophane termosaldato contenente 0,50 grammi dicocaina (episodio contestato al capo 44; v. pag. 57); b) in data 29 dicembre 2022,tale [OSCURATO:PERSONA] effettuava tre tentativi di chiamata senza risposta a DanieleRuggiero, poi questi, a bordo della sua auto, insieme a [OSCURATO:PERSONA],raggiungeva l’edificio ove era il deposito in via [OSCURATO:PERSONA], quindi i due entravanonello stabile, e infine ne usciva [OSCURATO:PERSONA] il quale saliva per pochissimo tempo abordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA], il quale, subito dopo, era fermato dai Carabinieri, econsegnava agli stessi un involucro di cellophane termosaldato contenente 0,30grammi di cocaina (episodio contestato al capo 45; v. pagg. 57-87); c) altrianaloghi fatti, aventi come punto di riferimento l’edificio dove si trovava loscantinato di via Imperato, erano oggetto di videoriprese da parte dei Carabinieri(episodi contestati ai capo 46, 47, 48, 48-bis; v. pag. 58).Espone, quindi, in dettaglio, l’episodio del 23 ottobre 2023, culminato conl’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], e per il quale questa e [OSCURATO:PERSONA] sonostate condannate con sentenza irrevocabile.

Rileva che: a) la sera del 23 ottobre2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivavano nei pressi dell’edificio divia Imperato, e quest’ultimo entrava nell’immobile per recarsi nell’appartamentoin cui abitavano la ex-moglie [OSCURATO:PERSONA] e i due figli, mentre [OSCURATO:PERSONA] all’esterno; b) durante il tempo in cui era a casa della ex-moglie, DanieleRuggiero riceveva messaggi da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva droga daricevere a casa, e perciò contattava [OSCURATO:PERSONA] per provvedere a talerichiesta; c) [OSCURATO:PERSONA] entrava nello scantinato ed era ripresa mentreprelevava da una busta di carta poggiata su dei bidoni un pacchetto di sigarette,lo occultava sulla sua persona, usciva dall’immobile, si allontanava a bordo dellapropria auto e quindi faceva ritorno sul posto; d) al ritorno, [OSCURATO:PERSONA] il portone aperto, sicché i Carabinieri entravano nello scantinato e vitrovavano la stessa, nonché 99,00 grammi di cocaina, 14,40 grammi di crack,1,90 grammi di hashish, e strumenti da taglio e confezionamento, essendo tral’altro parte della droga suddivisa in 44 involucri termosaldati del peso medio di0,30 grammi ciascuno; e) pochi minuti dopo, era effettuata perquisizione nellacasa di [OSCURATO:PERSONA] di via Imperato e vi trovava quest’ultima e [OSCURATO:PERSONA], ilquale, ignaro dell’arresto della compagna, le invia un messaggio per invitarla atogliere lo stupefacente dallo scantinato; f) all’esito della perquisizione a casa diAnna [OSCURATO:PERSONA], venivano rinvenuti 72.140,00 euro in contanti, suddivisi in sette bustesottovuoto; g) contestualmente, altri militari procedeva a perquisizione della casadi [OSCURATO:PERSONA] a Lioni e trovavano nella camera da letto della donna31.160,00 in contanti.Il Tribunale, con specifico riguardo alle interazioni con [OSCURATO:PERSONA], segnala chela stessa: a) ha partecipato al trasferimento della droga dal locale di via [OSCURATO:PERSONA],precedentemente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], dopo il tentativo di furtoavvenuto nello stesso avvenuto il 12 gennaio 2023, allo scantinato di via Imperato,di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA] nonché nella sua esclusiva disponibilità; b)ha svolto il ruolo di cassiera, ma anche di spacciatrice su disposizione di DanieleRuggiero tra il 13 e il 19 agosto 2023, come risulta in particolare da messaggiscambiati dalla donna con [OSCURATO:PERSONA], mentre questi era in Sicilia con lacompagna [OSCURATO:PERSONA], (episodi contestati al capo 58; v. pagg. 58-59).2.2.4.

L’ordinanza impugnata, ancora, riporta ulteriori fatti addebitati aDaniele [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto acquisiti, detenzioni e cessioni di stupefacenti.In particolare, segnala: a) la cessione effettuata il 12 novembre 2022 inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], sua ex-compagna (episodio contestato al capo 43;v. pagg. 56-57); b) la cessione in data 4 marzo 2023 di 5 grammi di cocaina e 5grammi di crack a tale [OSCURATO:PERSONA], anch’egli vicino al gruppo diretto da MarioRuggiero (episodio contestato al capo 61; v. pagg. 61-62); c) l’acquisto di 100,00grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2023 (episodio contestato alcapo 55; v. pag. 58); d) due acquisti di cocaina fornita da [OSCURATO:PERSONA], l’unorelativo a 49,8 grammi, compiuto il 5 giugno 2023 e l’altro per 48,7 grammi,avvenuto il 22 giugno 2023, al prezzo di 39,00 euro al grammo, droga poi ripostascantinato di via Imperato (episodi contestati al capo 56; v. pag. 58); e) ladetenzione di droga a casa di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 novembre 2023 (episodiocontestato al capo 60; v. pagg. 59-61).2.3.

Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono immuni da vizi laddoveritengono che [OSCURATO:PERSONA] sia gravemente indiziato di appartenere adun’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.L’ordinanza evidenzia infatti precisi elementi per affermare, in termini digravità indiziaria, la sussistenza di un’associazione per delinquere facente capo aMario [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nonché la partecipazione alla stessa di DanieleRuggiero.In particolare, posta l’assenza di specifiche censure sull’esistenzadell’associazione criminale, va rilevato, quanto alla condotta di partecipazione diDaniele [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto esposto nell’ordinanza, e nonpuntualmente criticato nel ricorso, lo stesso risulta essersi rifornito stabilmente, eper importi significativi, presso il sodalizio delinquenziale, tra l’altro essendocollegato anche da stretti rapporti di parentela con il capo dell’organizzazione,[OSCURATO:PERSONA], siccome figlio di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], anche “garantendo” diapprovvigionarsi dalla consorteria in via esclusiva.

Estremamente indicativi sonosia l’episodio della fornitura del febbraio 2023, per un importo di 17.000,00 euro,sia le conversazioni e i messaggi dell’ottobre 2023, i quali evidenziano lapersistenza dell’impegno ad uno stabile rapporto di approvvigionamento,effettuato con caratteri di “esclusività” dalla consorteria a [OSCURATO:PERSONA], sia ilnumero dei rifornimenti che costui ha ottenuto dal sodalizio, pari ad almeno novenell’arco di tempo compreso tra il 24 febbraio e il 30 ottobre 2023.La costante attività di approvvigionamento di droga da rivendere al minuto,precedentemente richiamata, può essere legittimamente ritenuta indicativadell’esistenza di un rapporto associativo, in linea con il consolidato orientamentodella giurisprudenza indicato nel § 2.1: [OSCURATO:PERSONA], acquistandosistematicamente droga dal sodalizio nell’arco di un considerevole periodo ditempo, pari ad almeno nove mesi, nell’ambito di un rapporto nel quale è stataesplicitamente richiesta e garantita l’“esclusiva”, ha assicurato al gruppo criminaleuno stabile “sbocco” della sostanza stupefacente trattata all’“ingrosso” e, a suavolta, si è assicurato un costante e affidabile canale di rifornimento per operarepersonalmente sul mercato al minuto.Né sono rilevabili fratture logiche nel discorso giustificativo espostonell’ordinanza impugnata per le ragioni indicate nel ricorso.In particolare, può osservarsi che: a) lo stato di soggezione e debolezzacontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti all’associazione non ne esclude lapartecipazione, stante la continuità dei rapporti di approvvigionamento nel tempo,“garantiti” in termini di esclusività; b) il contenuto economico degli acquisti cheDaniele [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato dal gruppo è stato spesso concretamentequantificato, ha avuto ad oggetto quantitativi non modesti, e, comunque, deveessere apprezzato unitamente alla continuità e pluralità delle forniture; c)l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di versare un contributo settimanaleal sodalizio attiene alla regolamentazione dei termini economici del rapporto conlo stesso, ma non ne esclude la stabile collaborazione, attese le ripetute e costantiforniture; d) il momento di fibrillazione del rapporto con i sodali del gruppo direttodal nipote [OSCURATO:PERSONA] è collocabile in un periodo di tempo circoscritto, tral’aprile ed il giugno 2023, durante il quale, peraltro, non si sono completamenteinterrotte le consegne di droga da parte della consorteria (vds. quanto osservatosupra al § 2.1.2, con riguardo al fatto di cui al capo 6).Sembra utile aggiungere che, anche per quanto concerne le operazionirelative alla fase esecutiva, l’ordinanza descrive l’azione di un sotto-gruppoorganizzato formato da tre persone.

Invero, l’ordinanza impugnata rappresentache [OSCURATO:PERSONA] ha operato in modo stabile unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA].

Invero, non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannostabilmente cooperato anche per le singole cessioni ai clienti, ma [OSCURATO:PERSONA] hacollaborato continuativamente con gli stessi, perché: a) ha partecipato altrasferimento della droga gestita da [OSCURATO:PERSONA], in stabile concorso conJosephine [OSCURATO:PERSONA], dal locale di via [OSCURATO:PERSONA] al locale di via Imperato; b) ha messoa disposizione una base operativa utilizzata dagli altri due per circa dieci mesi dal12 gennaio 2023 al 23 ottobre 2023, lo scantinato di via Imperato dove eranocustodite la droga e somme di denaro; c) ha conservato cospicue somme di denaroprovento dell’attività illecita, in particolare 72.140,00 euro in contanti ritrovati acasa sua il 23 ottobre 2023, ma anche gli importi da lei sistemati nello scantinatoin data 28 febbraio 2023; d) ha spacciato stupefacenti su richiesta di DanieleRuggiero, quando costui e [OSCURATO:PERSONA] erano fuori sede.3.

Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,in ordine alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari eall’adeguatezza della misura cautelare applicata, deducendo che il giudizio sullasussistenza dei presupposti ex art. 274 cod. proc. pen. si sarebbe fondatoesclusivamente sulla gravità dei fatti, non successivi al novembre 2023, e sullapresunta rilevanza del ruolo del ricorrente, in assenza di elementi da cui desumerel’attualità del pericolo di recidiva, e che l’indispensabilità della custodia in carcereè affermata sulla base di una motivazione apparente, senza tener conto dello statodi incensuratezza del medesimo.3.1.

Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata è correttamente motivata.Il Tribunale, infatti, ha innanzitutto richiamato la presunzione relativa dipericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reatodi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Ha poi osservato che, nella specie, non sono rilevabili elementi favorevoli aDaniele [OSCURATO:PERSONA] in tema di sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, nonessendo sufficiente lo stato di incensuratezza.Ha quindi rimarcato che, al contrario, elementi specifici da cui inferire lasussistenza e l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie diquelli per cui si procede a carico dell’attuale ricorrente sono desumibili dallecircostanze emerse, e, segnatamente, dalle modalità seriali delle condotte,sintomatiche di specifica professionalità, dal contesto di relazioni interpersonali incui il medesimo è risultato inserito, dalla realizzazione professionale di atti illeciti,dall’assenza di fonti lecite di reddito nonostante la disponibilità di cospicue sommedi denaro contante, come quelle sequestrate in occasione dell’arresto di JosphineDi [OSCURATO:PERSONA].

Ha inoltre sottolineato che estremamente significativa è la persistenzadi [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell’attività delittuosa anche dopo l’arrestodi [OSCURATO:PERSONA] ed il contestuale sequestro della droga, ad opera della poliziagiudiziaria, nel deposito di via Imperato; persistenza tra l’altro realizzata con ilsemplice mutamento del luogo di custodia della sostanza stupefacente.3.2.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è incensurabile anche conriguardo alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari conapplicazione del braccialetto elettronico.In proposito, non solo si richiama la presunzione relativa fissata dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., per evidenziare l’assenza di elementi favorevoliall’attuale ricorrente, e che sarebbero necessari per ottenere l’applicazione di unamisura meno afflittiva di quella della custodia in carcere, ma si fa riferimento acircostanze specificamente indicative della indispensabilità dell’applicazione dellamisura infra-muraria e della inidoneità di quella degli arresti domiciliari, purpresidiati dal “braccialetto elettronico”.

In particolare, si rimarca che ladeterminazione a delinquere nell’attuale ricorrente non è venuta meno neppuredopo l’arresto della compagna [OSCURATO:PERSONA] ed il sequestro della droga edel denaro anche nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], allorché l’uomo aveva consistentiragioni per sospettare l’esistenza di indagini in corso a suo carico.

Si aggiunge cheulteriori elementi ostativi alla misura meno afflittiva richiesta sono costituiti dalladetenzione della droga in un’abitazione e dall’ampia rete di collegamentidelinquenziali.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favoredella cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Roma, 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2025, e depositata il 14 novembre2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 2 ottobre 2025 haapplicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere.La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta nei confronti diDaniele [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraver svolto le funzioni di spacciatore al dettaglio della sostanza stupefacente (capo1), sia in ordine a numerosi reati-fine, commessi tra il 12 novembre 2022 e l’11novembre 2023, relativi ad acquisto, detenzione a fini di spaccio, cessione edofferta in vendita di sostanze stupefacenti di diverse tipologie (capi 2, 3, 5, 6, 25,27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-bis, 55, 56, 58, 60, 61).2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata inepigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo.Si deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, poiché la stessa, neldistinguere la condotta di partecipazione associativa dal mero concorso di personenel reato continuato di spaccio, si pone in contrasto con i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo i quali, ai fini della configurabilità dellapartecipazione dell’acquirente all’associazione occorre la prova di un vincolo stabilee duraturo, tale da integrare l’adesione al programma criminoso (si citano, Sez. 6,n. 2710 del 22/01/2025, e Sez. 6, n. 6599 del 03/12/2021). Si rappresenta che ilprovvedimento impugnato omette di valutare plurimi elementi fattuali chedepongono in senso contrario alla partecipazione e, in particolare: a) lo stato disoggezione e di debolezza contrattuale in cui versava l’odierno ricorrente rispettoall’associazione, confermata dalle minacce e dalle pressioni subite per il sospettoche lo stesso si fosse rifornito da canali alternativi; b) il “contenuto economicodelle transazioni” e la “rilevanza degli acquisti” del ricorrente per la sopravvivenzao il consolidamento del sodalizio, posto che il richiamo alla pluralità dei reati-finenon consente di rilevare l’incidenza qualitativa e quantitativa delle forniture sulgruppo di riferimento, né è di per sé idoneo a dimostrare l’esistenza del vincoloassociativo; c) l’imposizione di acquisti non necessari e contrari agli interessi delricorrente, nonché il travisamento della conversazione in cui lo stesso si opponealla richiesta di versare un contributo settimanale alla cassa comune, affermandola propria posizione di semplice acquirente del gruppo.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenutasussistenza e attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misuraapplicata.Si deduce, in primo luogo, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata poiché nonha adeguatamente valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva, conconseguente violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il quale esige chel’attualità del pericolo di reiterazione sia oggetto di una specifica valutazioneprognostica basata su elementi di fatto. Si osserva che la motivazione delTribunale del riesame si fonda esclusivamente sulla gravità dei fatti, non successivial novembre 2023, e sulla presunta rilevanza del ruolo del ricorrente, senzaindicare elementi dai cui desumere l’attualità del pericolo di recidiva edisattendendo il principio secondo cui, in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n.309/90, occorre una motivazione più stringente (si citano, in proposito, Sez. 3, n.2600 del 22/01/2025, e Sez. 6, n. 11742 del 20/03/2024).Si rappresenta, poi, che l’ordinanza impugnata contiene una motivazionemeramente apparente in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arrestidomiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, con conseguenteviolazione degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis) e 275, comma 3-bis, cod. proc.pen., i quali impongono, rispettivamente, un onere di “autonoma valutazione” e diindicazione delle “concrete e specifiche ragioni”. Si sottolinea, inoltre, che ilTribunale del riesame non ha adeguatamente apprezzato l’elemento di segnopositivo dell’incensuratezza del ricorrente, da valutare unitamente all’assenza dielementi concreti in ordine all’attualità della pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Prive di specificità e comunque manifestamente infondate sono le censureesposte nel primo motivo, nella parte in cui contestano la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione ad associazionefinalizzata al narcotraffico, deducendo che l’ordinanza impugnata omette diconsiderare elementi di segno contrario alla tesi accusatoria, quali lo stato disoggezione e debolezza contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiall’associazione, la mancata individuazione del contenuto economico degli acquistiche il medesimo avrebbe effettuato dal gruppo, l’opposizione del precisatoricorrente alla richiesta di versare un contributo settimanale al sodalizio.2.1. Ai fini dell’esame delle censure, e considerato il ruolo attribuito all’attualericorrente nell’ordinanza impugnata, ossia di soggetto che stabilmente si rifornivadi droga dal sodalizio criminale, è utile richiamare il consolidato orientamentogiurisprudenziale in proposito.Numerose decisioni hanno affermato, infatti che integra la condotta dipartecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ladisponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio,ove, unitamente ad altri indici comprovanti l'inserimento organico nellaassociazione, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa(così Sez 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 – 01),oppure che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevolecomunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato delconsumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirentidella sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singolisi propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (cfr. per tutte,Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 – 01, e Sez. 4, n. 4497del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945 – 01).2.2. L’ordinanza impugnata indica plurimi elementi a fondamentodell’affermazione dell’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico e della partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. L’ordinanza premette che la figura di [OSCURATO:PERSONA], insieme a quelladi [OSCURATO:PERSONA], è una delle prime emerse dall’attività investigativa.Segnala che i primi accertamenti hanno fatto rilevare come [OSCURATO:PERSONA],insieme con [OSCURATO:PERSONA], effettuava una serie di spostamenti nel centrocittadino di Eboli, ove i due avevano brevissimi incontri con una pluralità disoggetti. Rappresenta, poi, che la polizia giudiziaria aveva proceduto al controllodi alcuni di tali soggetti subito dopo l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li avevatrovati in possesso di sostanze stupefacenti di tipo crack e cocaina. Evidenzia, nellaspecie, che uno di questi forniva poi alla polizia giudiziaria operante l’utenzatelefonica di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, quindi, che, secondo quanto accertato dalla poliziagiudiziaria nel prosieguo delle indagini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ladisponibilità di due piccoli magazzini/scantinati, uno situato in via [OSCURATO:PERSONA] e l’altroin via Imperato di Eboli, in seguito risultati essere utilizzati per lo stoccaggio e ilconfezionamento dello stupefacente da parte degli indagati.2.2.2. Il Tribunale espone, a questo punto, che le attività di intercettazionehanno consentito di collocare [OSCURATO:PERSONA] in un contesto criminale più ampio,di natura associativa, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], suo nipote, all’epoca dei fattidetenuto, ma attivo dal carcere mediante l’utilizzo di dispositivi cellulari, e aGiovanni [OSCURATO:PERSONA], e composto da numerose persone, analiticamente indicate e concompiti differenziati, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Precisa, segnatamente, che DanieleRuggiero, pur spacciando droga autonomamente, era legato al sodalizio criminaleguidato dal nipote, in quanto obbligato a rifornirsi in via continuativa di sostanzestupefacenti da tale consorteria.In particolare, il Tribunale, a riprova di quanto assunto, richiama innanzituttola conversazione del 24 febbraio 2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avvenuta all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale l’uomo riferivaalla donna di aver avuto un battibecco con il nipote [OSCURATO:PERSONA], capo delsodalizio, e gestore dei contatti diretti con i fornitori di sostanza stupefacente, ilquale gli aveva intimato di saldare l’acquisto di una partita di droga (circa mezzochilo di cocaina) in anticipo rispetto alla tempistica pattuita. Secondo quantoriportato dall’ordinanza, nella precisata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eJosephine [OSCURATO:PERSONA], il primo diceva che: a) [OSCURATO:PERSONA], nel formulare le suerichieste, aveva fatto riferimento ad un debito verso una pluralità di soggetti; b)egli, partecipando alla preliminare fase decisionale di tale operazione, si eradapprima opposto all’acquisto a credito della sostanza stupefacente e, poi, in unsecondo momento, aveva acconsentito al finanziamento, accollandosi anchel’impegno di prendere per sé mezzo chilo di sostanza, con l’obbligo di versare incorrispettivo a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 17.000,00 euro; c) il denaro da luigestito era, in parte, custodito dalla sua ex-moglie, [OSCURATO:PERSONA], e, in altra parte,occultato all’interno del magazzino di via Imperato; d) il nipote [OSCURATO:PERSONA] gliaveva chiesto di eseguire subito il pagamento, rappresentandogli che, in casocontrario, sarebbero stati costretti ad acquistare ulteriore sostanza per saldare ildebito; c) il prezzo al quale egli aveva stato acquistato lo stupefacente era pari a40 euro al grammo.Il Tribunale, inoltre, a conferma del significato attribuito a tale conversazione,segnala che: a) il 25 febbraio 2023 alle ore 12,28 circa, attraverso le videoripreseeffettuate in via Imperato, è stato notato [OSCURATO:PERSONA] entrare nel civico n. 10della suddetta via e, poco dopo, entrare in uno scantinato dell’edificio oveprelevava, da una cassaforte aperta, una notevole quantità di denaro contante; b)subito dopo, tramite pedinamenti, la polizia giudiziaria ha visto dapprima DanieleRuggiero recarsi in un bar dove si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA], e poiquest’ultimo recarsi nell’abitazione di residenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];c) lo stesso giorno, all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA], è stata captata un’ulterioreconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della qualel’uomo, anche rispondendo a specifiche domande della compagna, riferiva di averprelevato solo i soldi che aveva giù nello scantinato, senza prendere quelli cheinvece custodiva a casa della sua ex-moglie; d) il 27 febbraio 2023, DanieleRuggiero riferiva ad un cliente che il giorno dopo aveva una scadenza da onorare;e) la sera del medesimo 27 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] diceva a [OSCURATO:PERSONA] DiConza di aver consegnato al nipote 4.700,00 euro e si lamentava di essere inaffari con lo stesso, perché vendeva stupefacente di scarsa qualità e ad un prezzoelevato, pari a 50,00 euro al grammo; f) la mattina del 28 febbraio 2023, AnnaIoro, ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA], era vista entrare nello scantinato di viaImperato 10, di pertinenza della casa materna, e depositare una busta contenentedenaro, nella stessa cassaforte dalla quale il 25 febbraio [OSCURATO:PERSONA] avevaprelevato il contante prima di incontrare [OSCURATO:PERSONA]; g) il medesimo 28febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] entrava nel precisato scantinato e prendeva labusta prima depositata da [OSCURATO:PERSONA], per poi incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA], ilquale, a sua volta, subito dopo, raggiungeva l’abitazione di residenza di MarioRuggiero e [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata, poi, a riprova della partecipazione del ricorrenteall’associazione, richiama anche numerosi altri successivi episodi di fornitura dicocaina a [OSCURATO:PERSONA] effettuati dal gruppo criminale, in particolareLuigi [OSCURATO:PERSONA], emersi dalle attività di intercettazione, e scaglionati nel tempo.In particolare, il Tribunale rimarca che [OSCURATO:PERSONA]: a) il 4 marzo 2023,ha acquistato un quantitativo imprecisato di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] (episodiocontestato al capo 2; v. pagg. 36-37); b) il 9 marzo 2023, ha acquistato un kg. dihashish da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo complessivo di1.600,00 euro, da rivendere a 400,00 euro per «panella», corrispondente a circa100,00 grammi (episodio contestato al capo 3; v. pagg. 38-39); c) il 12 aprile2023, ha acquistato 200,00 grammi di hashish al prezzo di 2,5 euro al grammo,con pagamento in contanti, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per poi riporlinello scantinato di via Imperato, e, nell’occasione, ha riferito alla compagnaJosephine [OSCURATO:PERSONA] di aver già guadagnato circa 10.000,00 euro (episodiocontestato al capo 5; v. pagg. 39-41); d) il 10 giugno 2023, ha acquistato unquantitativo imprecisato di droga con l’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], per poidepositarla nello scantinato di via Imperato (episodio contestato al capo 6; v.pagg. 41-42); e) il 10 luglio 2023, ha acquistato 20 grammi di cocaina da GiovanniBarra (episodio contestato al capo 25; v. pagg. 42-44); f) all’esito di contatti trail 24 e il 29 luglio 2023, ha acquistato 500,00 grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed altri componenti del sodalizio, versando la somma di 4.800,00euro, per poi depositare la droga nello scantinato di via Imperato (episodiocontestato al capo 27; v. pagg. 45-49); f) il 15 ottobre 2023 , ha acquistato 100,00grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 35,00 euro al grammo, per poiriporli nello scantinato di via Imperato (episodio contestato al capo 28; v. pagg.49-51); g) il 27 ottobre 2023, ha acquistato, dopo il sequestro subito nelloscantinato di via Imperato e l’arresto della compagna [OSCURATO:PERSONA] avvenutiil 23 ottobre 2023, 43,00 grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di 39,00euro al grammo (episodio contestato al capo 30; v. pagg. 52-55); h) il 30 ottobre2023, ha acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non precisato di droga(episodio contestato al capo 31; v. pagg. 55-56).Inoltre, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) in data 11 ottobre 2023,[OSCURATO:PERSONA] contestava al fratello [OSCURATO:PERSONA] di rifornirsi presso altri rivenditori«Torresi», ma questi non solo negava decisamente, ma chiamava anche pertelefono [OSCURATO:PERSONA] per far confermare come la droga spacciata fossequella del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]; b) il 13 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] riceveva unmessaggio minatorio tramite Facebook dal nipote [OSCURATO:PERSONA], il quale lo accusava diessersi approvvigionato dai «Torresi», e, immediatamente, dopo meno di 15minuti, contattava il fratello [OSCURATO:PERSONA] per ricevere spiegazioni, ma questi lotranquillizzava, facendo riferimento al dialogo di due giorni prima; c) la sera delmedesimo 13 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si incontrano e il secondoriferisce di aver ricevuto dal nipote [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di versare 300,00 euro asettimana, ma di aver rifiutato perché non gestisce una base di spaccio.2.2.3. L’ordinanza impugnata, inoltre, dà conto delle basi logistiche e delleDi [OSCURATO:PERSONA] e alla ex-moglie [OSCURATO:PERSONA].Premette che, inizialmente, la base logistica dei tre era costituita da unacantina ubicata in via [OSCURATO:PERSONA] di Eboli, e che, dopo un tentativo di furto, lastessa era stata spostata in una cantina di via Imperato, sempre in Eboli, in data12 gennaio 2023.Rappresenta, poi, che: a) in data 16 novembre 2022, l’auto con a bordoDaniele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva via Imperato, i duescendevano dal veicolo ed entravano nell’immobile dove era la cantina, quindiuscivano e, sempre a bordo dell’auto, si allontanavano per poi incontrare taleNicola [OSCURATO:PERSONA], il quale, subito dopo, era fermato dai Carabinieri, e consegnavaagli stessi un involucro di cellophane termosaldato contenente 0,50 grammi dicocaina (episodio contestato al capo 44; v. pag. 57); b) in data 29 dicembre 2022,tale [OSCURATO:PERSONA] effettuava tre tentativi di chiamata senza risposta a DanieleRuggiero, poi questi, a bordo della sua auto, insieme a [OSCURATO:PERSONA],raggiungeva l’edificio ove era il deposito in via [OSCURATO:PERSONA], quindi i due entravanonello stabile, e infine ne usciva [OSCURATO:PERSONA] il quale saliva per pochissimo tempo abordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA], il quale, subito dopo, era fermato dai Carabinieri, econsegnava agli stessi un involucro di cellophane termosaldato contenente 0,30grammi di cocaina (episodio contestato al capo 45; v. pagg. 57-87); c) altrianaloghi fatti, aventi come punto di riferimento l’edificio dove si trovava loscantinato di via Imperato, erano oggetto di videoriprese da parte dei Carabinieri(episodi contestati ai capo 46, 47, 48, 48-bis; v. pag. 58).Espone, quindi, in dettaglio, l’episodio del 23 ottobre 2023, culminato conl’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], e per il quale questa e [OSCURATO:PERSONA] sonostate condannate con sentenza irrevocabile. Rileva che: a) la sera del 23 ottobre2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivavano nei pressi dell’edificio divia Imperato, e quest’ultimo entrava nell’immobile per recarsi nell’appartamentoin cui abitavano la ex-moglie [OSCURATO:PERSONA] e i due figli, mentre [OSCURATO:PERSONA] all’esterno; b) durante il tempo in cui era a casa della ex-moglie, DanieleRuggiero riceveva messaggi da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva droga daricevere a casa, e perciò contattava [OSCURATO:PERSONA] per provvedere a talerichiesta; c) [OSCURATO:PERSONA] entrava nello scantinato ed era ripresa mentreprelevava da una busta di carta poggiata su dei bidoni un pacchetto di sigarette,lo occultava sulla sua persona, usciva dall’immobile, si allontanava a bordo dellapropria auto e quindi faceva ritorno sul posto; d) al ritorno, [OSCURATO:PERSONA] il portone aperto, sicché i Carabinieri entravano nello scantinato e vitrovavano la stessa, nonché 99,00 grammi di cocaina, 14,40 grammi di crack,1,90 grammi di hashish, e strumenti da taglio e confezionamento, essendo tral’altro parte della droga suddivisa in 44 involucri termosaldati del peso medio di0,30 grammi ciascuno; e) pochi minuti dopo, era effettuata perquisizione nellacasa di [OSCURATO:PERSONA] di via Imperato e vi trovava quest’ultima e [OSCURATO:PERSONA], ilquale, ignaro dell’arresto della compagna, le invia un messaggio per invitarla atogliere lo stupefacente dallo scantinato; f) all’esito della perquisizione a casa diAnna [OSCURATO:PERSONA], venivano rinvenuti 72.140,00 euro in contanti, suddivisi in sette bustesottovuoto; g) contestualmente, altri militari procedeva a perquisizione della casadi [OSCURATO:PERSONA] a Lioni e trovavano nella camera da letto della donna31.160,00 in contanti.Il Tribunale, con specifico riguardo alle interazioni con [OSCURATO:PERSONA], segnala chela stessa: a) ha partecipato al trasferimento della droga dal locale di via [OSCURATO:PERSONA],precedentemente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], dopo il tentativo di furtoavvenuto nello stesso avvenuto il 12 gennaio 2023, allo scantinato di via Imperato,di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA] nonché nella sua esclusiva disponibilità; b)ha svolto il ruolo di cassiera, ma anche di spacciatrice su disposizione di DanieleRuggiero tra il 13 e il 19 agosto 2023, come risulta in particolare da messaggiscambiati dalla donna con [OSCURATO:PERSONA], mentre questi era in Sicilia con lacompagna [OSCURATO:PERSONA], (episodi contestati al capo 58; v. pagg. 58-59).2.2.4. L’ordinanza impugnata, ancora, riporta ulteriori fatti addebitati aDaniele [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto acquisiti, detenzioni e cessioni di stupefacenti.In particolare, segnala: a) la cessione effettuata il 12 novembre 2022 inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], sua ex-compagna (episodio contestato al capo 43;v. pagg. 56-57); b) la cessione in data 4 marzo 2023 di 5 grammi di cocaina e 5grammi di crack a tale [OSCURATO:PERSONA], anch’egli vicino al gruppo diretto da MarioRuggiero (episodio contestato al capo 61; v. pagg. 61-62); c) l’acquisto di 100,00grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2023 (episodio contestato alcapo 55; v. pag. 58); d) due acquisti di cocaina fornita da [OSCURATO:PERSONA], l’unorelativo a 49,8 grammi, compiuto il 5 giugno 2023 e l’altro per 48,7 grammi,avvenuto il 22 giugno 2023, al prezzo di 39,00 euro al grammo, droga poi ripostascantinato di via Imperato (episodi contestati al capo 56; v. pag. 58); e) ladetenzione di droga a casa di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 novembre 2023 (episodiocontestato al capo 60; v. pagg. 59-61).2.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono immuni da vizi laddoveritengono che [OSCURATO:PERSONA] sia gravemente indiziato di appartenere adun’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.L’ordinanza evidenzia infatti precisi elementi per affermare, in termini digravità indiziaria, la sussistenza di un’associazione per delinquere facente capo aMario [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nonché la partecipazione alla stessa di DanieleRuggiero.In particolare, posta l’assenza di specifiche censure sull’esistenzadell’associazione criminale, va rilevato, quanto alla condotta di partecipazione diDaniele [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto esposto nell’ordinanza, e nonpuntualmente criticato nel ricorso, lo stesso risulta essersi rifornito stabilmente, eper importi significativi, presso il sodalizio delinquenziale, tra l’altro essendocollegato anche da stretti rapporti di parentela con il capo dell’organizzazione,[OSCURATO:PERSONA], siccome figlio di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], anche “garantendo” diapprovvigionarsi dalla consorteria in via esclusiva. Estremamente indicativi sonosia l’episodio della fornitura del febbraio 2023, per un importo di 17.000,00 euro,sia le conversazioni e i messaggi dell’ottobre 2023, i quali evidenziano lapersistenza dell’impegno ad uno stabile rapporto di approvvigionamento,effettuato con caratteri di “esclusività” dalla consorteria a [OSCURATO:PERSONA], sia ilnumero dei rifornimenti che costui ha ottenuto dal sodalizio, pari ad almeno novenell’arco di tempo compreso tra il 24 febbraio e il 30 ottobre 2023.La costante attività di approvvigionamento di droga da rivendere al minuto,precedentemente richiamata, può essere legittimamente ritenuta indicativadell’esistenza di un rapporto associativo, in linea con il consolidato orientamentodella giurisprudenza indicato nel § 2.1: [OSCURATO:PERSONA], acquistandosistematicamente droga dal sodalizio nell’arco di un considerevole periodo ditempo, pari ad almeno nove mesi, nell’ambito di un rapporto nel quale è stataesplicitamente richiesta e garantita l’“esclusiva”, ha assicurato al gruppo criminaleuno stabile “sbocco” della sostanza stupefacente trattata all’“ingrosso” e, a suavolta, si è assicurato un costante e affidabile canale di rifornimento per operarepersonalmente sul mercato al minuto.Né sono rilevabili fratture logiche nel discorso giustificativo espostonell’ordinanza impugnata per le ragioni indicate nel ricorso.In particolare, può osservarsi che: a) lo stato di soggezione e debolezzacontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti all’associazione non ne esclude lapartecipazione, stante la continuità dei rapporti di approvvigionamento nel tempo,“garantiti” in termini di esclusività; b) il contenuto economico degli acquisti cheDaniele [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato dal gruppo è stato spesso concretamentequantificato, ha avuto ad oggetto quantitativi non modesti, e, comunque, deveessere apprezzato unitamente alla continuità e pluralità delle forniture; c)l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di versare un contributo settimanaleal sodalizio attiene alla regolamentazione dei termini economici del rapporto conlo stesso, ma non ne esclude la stabile collaborazione, attese le ripetute e costantiforniture; d) il momento di fibrillazione del rapporto con i sodali del gruppo direttodal nipote [OSCURATO:PERSONA] è collocabile in un periodo di tempo circoscritto, tral’aprile ed il giugno 2023, durante il quale, peraltro, non si sono completamenteinterrotte le consegne di droga da parte della consorteria (vds. quanto osservatosupra al § 2.1.2, con riguardo al fatto di cui al capo 6).Sembra utile aggiungere che, anche per quanto concerne le operazionirelative alla fase esecutiva, l’ordinanza descrive l’azione di un sotto-gruppoorganizzato formato da tre persone. Invero, l’ordinanza impugnata rappresentache [OSCURATO:PERSONA] ha operato in modo stabile unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]. Invero, non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannostabilmente cooperato anche per le singole cessioni ai clienti, ma [OSCURATO:PERSONA] hacollaborato continuativamente con gli stessi, perché: a) ha partecipato altrasferimento della droga gestita da [OSCURATO:PERSONA], in stabile concorso conJosephine [OSCURATO:PERSONA], dal locale di via [OSCURATO:PERSONA] al locale di via Imperato; b) ha messoa disposizione una base operativa utilizzata dagli altri due per circa dieci mesi dal12 gennaio 2023 al 23 ottobre 2023, lo scantinato di via Imperato dove eranocustodite la droga e somme di denaro; c) ha conservato cospicue somme di denaroprovento dell’attività illecita, in particolare 72.140,00 euro in contanti ritrovati acasa sua il 23 ottobre 2023, ma anche gli importi da lei sistemati nello scantinatoin data 28 febbraio 2023; d) ha spacciato stupefacenti su richiesta di DanieleRuggiero, quando costui e [OSCURATO:PERSONA] erano fuori sede.3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo,in ordine alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari eall’adeguatezza della misura cautelare applicata, deducendo che il giudizio sullasussistenza dei presupposti ex art. 274 cod. proc. pen. si sarebbe fondatoesclusivamente sulla gravità dei fatti, non successivi al novembre 2023, e sullapresunta rilevanza del ruolo del ricorrente, in assenza di elementi da cui desumerel’attualità del pericolo di recidiva, e che l’indispensabilità della custodia in carcereè affermata sulla base di una motivazione apparente, senza tener conto dello statodi incensuratezza del medesimo.3.1. Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274,lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata è correttamente motivata.Il Tribunale, infatti, ha innanzitutto richiamato la presunzione relativa dipericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al reatodi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Ha poi osservato che, nella specie, non sono rilevabili elementi favorevoli aDaniele [OSCURATO:PERSONA] in tema di sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, nonessendo sufficiente lo stato di incensuratezza.Ha quindi rimarcato che, al contrario, elementi specifici da cui inferire lasussistenza e l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie diquelli per cui si procede a carico dell’attuale ricorrente sono desumibili dallecircostanze emerse, e, segnatamente, dalle modalità seriali delle condotte,sintomatiche di specifica professionalità, dal contesto di relazioni interpersonali incui il medesimo è risultato inserito, dalla realizzazione professionale di atti illeciti,dall’assenza di fonti lecite di reddito nonostante la disponibilità di cospicue sommedi denaro contante, come quelle sequestrate in occasione dell’arresto di JosphineDi [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre sottolineato che estremamente significativa è la persistenzadi [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell’attività delittuosa anche dopo l’arrestodi [OSCURATO:PERSONA] ed il contestuale sequestro della droga, ad opera della poliziagiudiziaria, nel deposito di via Imperato; persistenza tra l’altro realizzata con ilsemplice mutamento del luogo di custodia della sostanza stupefacente.3.2. La motivazione dell’ordinanza impugnata è incensurabile anche conriguardo alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari conapplicazione del braccialetto elettronico.In proposito, non solo si richiama la presunzione relativa fissata dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., per evidenziare l’assenza di elementi favorevoliall’attuale ricorrente, e che sarebbero necessari per ottenere l’applicazione di unamisura meno afflittiva di quella della custodia in carcere, ma si fa riferimento acircostanze specificamente indicative della indispensabilità dell’applicazione dellamisura infra-muraria e della inidoneità di quella degli arresti domiciliari, purpresidiati dal “braccialetto elettronico”. In particolare, si rimarca che ladeterminazione a delinquere nell’attuale ricorrente non è venuta meno neppuredopo l’arresto della compagna [OSCURATO:PERSONA] ed il sequestro della droga edel denaro anche nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], allorché l’uomo aveva consistentiragioni per sospettare l’esistenza di indagini in corso a suo carico. Si aggiunge cheulteriori elementi ostativi alla misura meno afflittiva richiesta sono costituiti dalladetenzione della droga in un’abitazione e dall’ampia rete di collegamentidelinquenziali.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favoredella cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Roma, 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris