CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05ZXY9F nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 48) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme'', una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. L'aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen. è stata congruamente e correttamente ravvisata sulla scorta della condotta accertata del prevenuto, il quale nell'azione criminosa adottava comportamenti connotati da particolare abilità e idonei a vanificare la sorveglianza esercitata dalla persona offesa, come compiutamente descritto in sentenza (tovagliolo poggiato sul cellulare della Matani e scatolina delle elemosine poggiato sopra Io stesso, con successivo gesto compiuto con velocità e destrezza). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] • e estensor