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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05446/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della informativa di reato a suo carico per avere posto in essere una coltivazione illegale di canapa, come emerso dalle attività investigative svolte dai Carabinieri; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in ragione della particolare gravità di tali comportamenti, ha ritenuto di dovere disporre la revoca della misura alternativa con effetto dalla data della prima perquisizione effettuata dai militari dell'Arma escludendo, nel contempo, di potere concedere la detenzione domiciliare non risultando una condizione di incompatibilità con il regime detentivo per ragioni di salute; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa della informativa di reato a suo carico per avere posto in essere una coltivazione illegale di canapa, come emerso dalle attività investigative svolte dai Carabinieri; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in ragione della particolare gravità di tali comportamenti, ha ritenuto di dovere disporre la revoca della misura alternativa con effetto dalla data della prima perquisizione effettuata dai militari dell'Arma escludendo, nel contempo, di potere concedere la detenzione domiciliare non risultando una condizione di incompatibilità con il regime detentivo per ragioni di salute; Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2
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