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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14005/2026

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ez. dist.

Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist.

Bolzano ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano, in data 12/07/2021, con la quale KELI Arjan era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di importazione di un quantitativo ingente di cocaina, a luiascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), come meglio specificato al capo b) della rubrica.

Con la stessa sentenza, il Tribunale aveva invece assolto il KELT dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto.

2. Ricorre per cassazione il KELT, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA], chiamante in correità.

Si censura la sentenza per aver ritenuto rituali le modalità acquisitive, consistite in mere conferme, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di quanto dichiarato in sede di indagini: al riguardo, si evidenzia che analoga patologia era stata segnalata con i motivi di appello in relazione alla deposizione del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, e che la nuova escussione del dichiarante, disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non consentiva di ritenere superata la criticità.

In subordine, si deduce che le sistematiche affermazioni di non ricordare, rese dal [OSCURATO:PERSONA], non potevano non riflettersi sulla valutazione della sua attendibilità: né potevano essere condivisi, al riguardo, i riferimenti della Corte territoriale al possibile disagio del teste assistito per la presenza in aula del KELI ovvero a difetti di memoria (espressamente esclusi dal [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. Violazione di legge con riferimento ai riscontri.

Quanto al possesso in capo al KELI dell'utenza con numero finale 479, il difensore richiama il percorso argomentativo del primo giudice ed i rilievi svolti in appello, che avevano indotto la Corte territoriale ad una nuova escussione degli operanti, invitati a portare con sé la documentazione relativa alle indagini.

Si censura, su tali basi, l'assunto per cui le nuove dichiarazioni degli operanti, sulle varie utenze investigate, potevano tener luogo della documentazione che la stessa Corte aveva ritenuto necessario acquisire.

Si censura altresì il percorso argomentativo posto a base: della ritenuta attribuibilità, al KELI, dell'utenza 479 e della sua ritenuta localizzazione anche in Olanda; del collegamento ritenuto sussistere tra la partenza del KELI Per il Belgio e il viaggio del trasportatore [OSCURATO:PERSONA], non ancora deciso alla data di quella partenza; della esclusione di altri passeggeri albanesi, sul volo per il Belgio, avendo viaggiato con quel volo anche la moglie del KELI per esigenze familiari (visita a un parente). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato, oltre a presentare connotazioni in parte reiterative di quanto dedotto con i corrispondenti motivi di appello.

22.1. Deve anzitutto osservarsi che le modalità acquisitive delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - censurate dalla difesa perché questi si sarebbe limitato a mere laconiche conferme di quanto affermato in sede di indagini, che era stato letto in udienza a seguito di contestazione ex art. 500 cod. proc. pen., a fronte dei reiterati "non ricordo" del [OSCURATO:PERSONA] - risultano pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01).

A quanto consta dalla lettura del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai disconosciuto le proprie precedenti dichiarazioni, avendole egli - al contrario - sistematicamente confermate, dopo la lettura a fini di contestazione ex art. 500.

Deve comunque osservarsi che l'assunto difensivo, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esclusivamente limitato a confermare le dichiarazioni precedenti di volta in volta contestate, non appare confermato dal contenuto dei verbali dibattimentali, allegati dal ricorrente, relativi all'escussione del dichiarante in primo grado e (in sede di rinnovazione dell'istruttoria) nel giudizio di appello.

Se è vero, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA], in vari momenti delle due deposizioni, ha (vanamente) richiesto che gli venissero lette le proprie precedenti dichiarazioni, deducendo un difetto di memoria, è anche vero che, in numerosi altri passaggi, egli ha risposto compiutamente alle domande a lui rivolte, in alcuni casi fornendo elementi di assoluta, centrale rilevanza nell'accertamento della penale responsabilità del KACI.

Basti qui richiamare le dichiarazioni in appello in cui egli aveva riferito i termini dell'accordo raggiunto per l'importazione della droga ("io dovevo arrivare a Portogruaro, consegnare la merce, essere pagato 800 Euro al chilo, cosa che non è successa perché mi avete arrestato": cfr. pag. 8 trascrizioni ud. 20/03/2025), nonché i propri rapporti con il KACI (al quale aveva messo a disposizione un appartamento a Portogruaro) e le difficoltà economiche che lo avevano indotto ad accettare la proposta del KALI (cfr. pag. 15 seg. trascrizioni cit.).

2.2. Quanto poi all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], e alla possibile incidenza al riguardo delle modalità di acquisizione delle sue dichiarazioni, deve osservarsi che i rilievi difensivi si risolvono in non consentite censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, all'esito di una diffusissima ed esaustiva analisi che ha riguardato sia la credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17 segg. della sentenza impugnata), sia l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni: cfr. pag. 321 segg., in cui la Corte territoriale si sofferma sulle modalità di acquisizione e sulle numerose contestazioni, risolte con altrettante conferme da parte del dichiarante.

Tali modalità sono state non illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, prive di incidenza lesiva dell'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con ogni probabilità ritenuto di non volersi affidare a ricordi confusi, con il rischio di ricostruire i fatti in modo incompleto o infedele, e di voler "confermare le dichiarazioni rese poco dopo i fatti, quando poteva contare su una memoria ancora fresca e precisa, essendo certo di aver avuto all'epoca un ricordo molto più nitido e affidabile" (cfr. pag. 22).

3. Con riferimento alle ulteriori doglianze, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi inammissibilmente in rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime (rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale), il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha ripercorso in termini estremamente analitici gli elementi a carico del KELI, valorizzati quali elementi di riscontro della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], avendo altresì cura di sottolineare (pag. 27) la peculiarità della fattispecie in esame.

Si allude al fatto che - a differenza di quanto normalmente accade - non si è giunti all'identificazione dell'odierno ricorrente grazie allo sviluppo "a ritroso", con la ricerca di elementi di riscontro, delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA], ma è stato quest'ultimo ad essere stato identificato, e tratto in arresto al rientro in Italia con il carico di stupefacente, grazie all'attività investigativa (sucui cfr. infra) che aveva consentito di abbinare al KELI l'utenza 329.1737479.

Tale utenza era già emersa nel corso delle indagini relative al reato sub a), ovvero alla precedente importazione avvenuta nell'ottobre 2011: reato da cui peraltro il KELI era stato assolto, già in primo grado, non essendo altrettanto chiaramente emersa - in quel diverso precedente contesto illecito - la responsabilità del KELI, anche quanto alla disponibilità delle utenze monitorate (cfr. su questi aspetti pag. 14 della sentenza impugnata, pag. 12 seg. della sentenza di primo grado).

Con riferimento al capo b), invece, la Corte d'Appello ha puntualmente ricostruito (pag. 27 segg.) le risultanze alla base dell'abbinamento dell'utenza 479 con il KELI, e del collegamento tra quest'ultimo e l'importazione dello stupefacente posta materialmente in essere dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando tra l'altro: che l'utenza, localizzata in Portogruaro (dove il ricorrente utilizzava un alloggio del [OSCURATO:PERSONA]) e almeno una volta a Bassano del Grappa (ove il KELI aveva la residenza), era intestata ad un soggetto inesistente all'anagrafe tributaria; che tale utenza si era "mossa in parallelo" con quella ufficialmente intestata al KELI (finale 732); che tale contemporaneo utilizzo delle due utenze era stato accertato, tra l'altro, in occasione sia della partenza in aereo del ricorrente dall'Italia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il Belgio (comprovata dalla presenza del suo nome nella lista passeggeri, e dall'acquisto del biglietto con una carta intestata al figlio), sia del rientro il giorno successivo; che l'utenza 479, nel periodo di permanenza all'estero del KELI, era stata localizzata anche in Olanda; che il predetto viaggio era avvenuto alcuni giorni dopo un fitto scambio di messaggi tra la 479 ed una utenza olandese, il cui utilizzatore aveva chiesto se "l'amico avesse intenzione di viaggiare", ottenendo una risposta dalla 479 "sabato sarò là e ne parliamo"; che effettivamente il KELI era partito il sabato successivo 14/04; che l'avvio dell'intercettazione anche dell'utenza 732 (quella intestata al KELI) aveva consentito di captare subito una conversazione tra il ricorrente e il soggetto poi identificato per il [OSCURATO:PERSONA], partito verso l'estero con il suo camion; che i due avevano avuto ulteriori numerosi colloqui durante il viaggio di ritorno del [OSCURATO:PERSONA], localizzato alla frontiera del Brennero e tratto in arresto, dopo aver accertato la presenza del carico di stupefacente sul suo camion.

Ad avviso di questo Collegio, si è dinanzi ad un percorso argomentativo serrato e convincente anche quanto al pieno riscontro offerto, dagli elementi puntualmente esposti, alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale - come ricordato in precedenza (cfr. supra, § 2.1) - aveva accettato la proposta del KELI di importare un ingente quantitativo di stupefacenti, onde poter ripianare una consistente esposizione debitoria.

Le censure difensive, proposte avverso tale impianto argomentativo, appaiono prive di concreto rilievo, sia perché attinenti al merito della valutazione, 5sia perché relative comunque ad aspetti del tutto marginali (incertezza sulla data della partenza del [OSCURATO:PERSONA]) o comunque superati dalle risultanze accusatorie (dubbi sulla presenza del KELI nell'aereo in partenza per il Belgio, messa in discussione dalla difesa senza confrontarsi con il contenuto della lista passeggeri; mancata disponibilità, al momento delle deposizioni degli operanti, degli atti di indagine, censurata senza peraltro indicare in quali specifici e decisivi aspetti l'attendibilità di quelle deposizioni sarebbe stata inficiata).

Allo stesso modo, le censure concernenti la rilevazione in Olanda della sola utenza 479, e non anche della 732, non consentono - anche prescindendo dalle ragionevoli osservazioni esposte dalla Corte circa la non decisività della questione (cfr. pag. 29) - di superare l'univocità e concludenza delle risultanze valorizzate dai giudici di merito: i messaggi tra la 479 e l'utenza olandese relativi al "viaggio" di un amico; la coincidenza tra la risposta "ne parliamo sabato" e l'effettiva partenza del KELI il 14/02; il "viaggio in parallelo" delle utenze 479 e 732; le plurime conversazioni intercettate tra il KELI (dall'utenza 732, a lui intestata) e il [OSCURATO:PERSONA], durante il viaggio di ritorno in Italia di quest'ultimo.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ez. dist. Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. Bolzano ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano, in data 12/07/2021, con la quale KELI Arjan era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di importazione di un quantitativo ingente di cocaina, a luiascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), come meglio specificato al capo b) della rubrica. Con la stessa sentenza, il Tribunale aveva invece assolto il KELT dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per cassazione il KELT, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA], chiamante in correità. Si censura la sentenza per aver ritenuto rituali le modalità acquisitive, consistite in mere conferme, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di quanto dichiarato in sede di indagini: al riguardo, si evidenzia che analoga patologia era stata segnalata con i motivi di appello in relazione alla deposizione del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, e che la nuova escussione del dichiarante, disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non consentiva di ritenere superata la criticità. In subordine, si deduce che le sistematiche affermazioni di non ricordare, rese dal [OSCURATO:PERSONA], non potevano non riflettersi sulla valutazione della sua attendibilità: né potevano essere condivisi, al riguardo, i riferimenti della Corte territoriale al possibile disagio del teste assistito per la presenza in aula del KELI ovvero a difetti di memoria (espressamente esclusi dal [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Violazione di legge con riferimento ai riscontri. Quanto al possesso in capo al KELI dell'utenza con numero finale 479, il difensore richiama il percorso argomentativo del primo giudice ed i rilievi svolti in appello, che avevano indotto la Corte territoriale ad una nuova escussione degli operanti, invitati a portare con sé la documentazione relativa alle indagini. Si censura, su tali basi, l'assunto per cui le nuove dichiarazioni degli operanti, sulle varie utenze investigate, potevano tener luogo della documentazione che la stessa Corte aveva ritenuto necessario acquisire. Si censura altresì il percorso argomentativo posto a base: della ritenuta attribuibilità, al KELI, dell'utenza 479 e della sua ritenuta localizzazione anche in Olanda; del collegamento ritenuto sussistere tra la partenza del KELI Per il Belgio e il viaggio del trasportatore [OSCURATO:PERSONA], non ancora deciso alla data di quella partenza; della esclusione di altri passeggeri albanesi, sul volo per il Belgio, avendo viaggiato con quel volo anche la moglie del KELI per esigenze familiari (visita a un parente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato, oltre a presentare connotazioni in parte reiterative di quanto dedotto con i corrispondenti motivi di appello. 22.1. Deve anzitutto osservarsi che le modalità acquisitive delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - censurate dalla difesa perché questi si sarebbe limitato a mere laconiche conferme di quanto affermato in sede di indagini, che era stato letto in udienza a seguito di contestazione ex art. 500 cod. proc. pen., a fronte dei reiterati "non ricordo" del [OSCURATO:PERSONA] - risultano pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01). A quanto consta dalla lettura del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai disconosciuto le proprie precedenti dichiarazioni, avendole egli - al contrario - sistematicamente confermate, dopo la lettura a fini di contestazione ex art. 500. Deve comunque osservarsi che l'assunto difensivo, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe esclusivamente limitato a confermare le dichiarazioni precedenti di volta in volta contestate, non appare confermato dal contenuto dei verbali dibattimentali, allegati dal ricorrente, relativi all'escussione del dichiarante in primo grado e (in sede di rinnovazione dell'istruttoria) nel giudizio di appello. Se è vero, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA], in vari momenti delle due deposizioni, ha (vanamente) richiesto che gli venissero lette le proprie precedenti dichiarazioni, deducendo un difetto di memoria, è anche vero che, in numerosi altri passaggi, egli ha risposto compiutamente alle domande a lui rivolte, in alcuni casi fornendo elementi di assoluta, centrale rilevanza nell'accertamento della penale responsabilità del KACI. Basti qui richiamare le dichiarazioni in appello in cui egli aveva riferito i termini dell'accordo raggiunto per l'importazione della droga ("io dovevo arrivare a Portogruaro, consegnare la merce, essere pagato 800 Euro al chilo, cosa che non è successa perché mi avete arrestato": cfr. pag. 8 trascrizioni ud. 20/03/2025), nonché i propri rapporti con il KACI (al quale aveva messo a disposizione un appartamento a Portogruaro) e le difficoltà economiche che lo avevano indotto ad accettare la proposta del KALI (cfr. pag. 15 seg. trascrizioni cit.). 2.2. Quanto poi all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], e alla possibile incidenza al riguardo delle modalità di acquisizione delle sue dichiarazioni, deve osservarsi che i rilievi difensivi si risolvono in non consentite censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, all'esito di una diffusissima ed esaustiva analisi che ha riguardato sia la credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17 segg. della sentenza impugnata), sia l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni: cfr. pag. 321 segg., in cui la Corte territoriale si sofferma sulle modalità di acquisizione e sulle numerose contestazioni, risolte con altrettante conferme da parte del dichiarante. Tali modalità sono state non illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, prive di incidenza lesiva dell'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con ogni probabilità ritenuto di non volersi affidare a ricordi confusi, con il rischio di ricostruire i fatti in modo incompleto o infedele, e di voler "confermare le dichiarazioni rese poco dopo i fatti, quando poteva contare su una memoria ancora fresca e precisa, essendo certo di aver avuto all'epoca un ricordo molto più nitido e affidabile" (cfr. pag. 22). 3. Con riferimento alle ulteriori doglianze, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi inammissibilmente in rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime (rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale), il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. D'altra parte, la Corte d'Appello ha ripercorso in termini estremamente analitici gli elementi a carico del KELI, valorizzati quali elementi di riscontro della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], avendo altresì cura di sottolineare (pag. 27) la peculiarità della fattispecie in esame. Si allude al fatto che - a differenza di quanto normalmente accade - non si è giunti all'identificazione dell'odierno ricorrente grazie allo sviluppo "a ritroso", con la ricerca di elementi di riscontro, delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA], ma è stato quest'ultimo ad essere stato identificato, e tratto in arresto al rientro in Italia con il carico di stupefacente, grazie all'attività investigativa (sucui cfr. infra) che aveva consentito di abbinare al KELI l'utenza 329.1737479. Tale utenza era già emersa nel corso delle indagini relative al reato sub a), ovvero alla precedente importazione avvenuta nell'ottobre 2011: reato da cui peraltro il KELI era stato assolto, già in primo grado, non essendo altrettanto chiaramente emersa - in quel diverso precedente contesto illecito - la responsabilità del KELI, anche quanto alla disponibilità delle utenze monitorate (cfr. su questi aspetti pag. 14 della sentenza impugnata, pag. 12 seg. della sentenza di primo grado). Con riferimento al capo b), invece, la Corte d'Appello ha puntualmente ricostruito (pag. 27 segg.) le risultanze alla base dell'abbinamento dell'utenza 479 con il KELI, e del collegamento tra quest'ultimo e l'importazione dello stupefacente posta materialmente in essere dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando tra l'altro: che l'utenza, localizzata in Portogruaro (dove il ricorrente utilizzava un alloggio del [OSCURATO:PERSONA]) e almeno una volta a Bassano del Grappa (ove il KELI aveva la residenza), era intestata ad un soggetto inesistente all'anagrafe tributaria; che tale utenza si era "mossa in parallelo" con quella ufficialmente intestata al KELI (finale 732); che tale contemporaneo utilizzo delle due utenze era stato accertato, tra l'altro, in occasione sia della partenza in aereo del ricorrente dall'Italia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il Belgio (comprovata dalla presenza del suo nome nella lista passeggeri, e dall'acquisto del biglietto con una carta intestata al figlio), sia del rientro il giorno successivo; che l'utenza 479, nel periodo di permanenza all'estero del KELI, era stata localizzata anche in Olanda; che il predetto viaggio era avvenuto alcuni giorni dopo un fitto scambio di messaggi tra la 479 ed una utenza olandese, il cui utilizzatore aveva chiesto se "l'amico avesse intenzione di viaggiare", ottenendo una risposta dalla 479 "sabato sarò là e ne parliamo"; che effettivamente il KELI era partito il sabato successivo 14/04; che l'avvio dell'intercettazione anche dell'utenza 732 (quella intestata al KELI) aveva consentito di captare subito una conversazione tra il ricorrente e il soggetto poi identificato per il [OSCURATO:PERSONA], partito verso l'estero con il suo camion; che i due avevano avuto ulteriori numerosi colloqui durante il viaggio di ritorno del [OSCURATO:PERSONA], localizzato alla frontiera del Brennero e tratto in arresto, dopo aver accertato la presenza del carico di stupefacente sul suo camion. Ad avviso di questo Collegio, si è dinanzi ad un percorso argomentativo serrato e convincente anche quanto al pieno riscontro offerto, dagli elementi puntualmente esposti, alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale - come ricordato in precedenza (cfr. supra, § 2.1) - aveva accettato la proposta del KELI di importare un ingente quantitativo di stupefacenti, onde poter ripianare una consistente esposizione debitoria. Le censure difensive, proposte avverso tale impianto argomentativo, appaiono prive di concreto rilievo, sia perché attinenti al merito della valutazione, 5sia perché relative comunque ad aspetti del tutto marginali (incertezza sulla data della partenza del [OSCURATO:PERSONA]) o comunque superati dalle risultanze accusatorie (dubbi sulla presenza del KELI nell'aereo in partenza per il Belgio, messa in discussione dalla difesa senza confrontarsi con il contenuto della lista passeggeri; mancata disponibilità, al momento delle deposizioni degli operanti, degli atti di indagine, censurata senza peraltro indicare in quali specifici e decisivi aspetti l'attendibilità di quelle deposizioni sarebbe stata inficiata). Allo stesso modo, le censure concernenti la rilevazione in Olanda della sola utenza 479, e non anche della 732, non consentono - anche prescindendo dalle ragionevoli osservazioni esposte dalla Corte circa la non decisività della questione (cfr. pag. 29) - di superare l'univocità e concludenza delle risultanze valorizzate dai giudici di merito: i messaggi tra la 479 e l'utenza olandese relativi al "viaggio" di un amico; la coincidenza tra la risposta "ne parliamo sabato" e l'effettiva partenza del KELI il 14/02; il "viaggio in parallelo" delle utenze 479 e 732; le plurime conversazioni intercettate tra il KELI (dall'utenza 732, a lui intestata) e il [OSCURATO:PERSONA], durante il viaggio di ritorno in Italia di quest'ultimo. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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