CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28557/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73, comma V del d. P.R. 309 del 1990, ha escluso la recidiva contestata ed ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. Il ricorrente propone ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. L' art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno, e comunque le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale condiviso il diniego delle circostanze attenuanti generiche del primo giudice, stante all'assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificare una diversa valutazione. Il secondo motivo non è stato dedotto in appello e quindi è inammissibile perché costituisce motivo nuovo inerente violazioni di legge non dedotte in precedenza. Invero, è stato recentemente ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q. P.Q.MDott.ssa zetue