CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32634/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 903/2019, depositata il 23 maggio 2019 e notificata il 24 luglio 2019, della Commissione tributaria regionale della Toscana ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 903/2019, depositata il 23 maggio 2019 e notificata il 24 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione del diniego di rimborso richiesto dalla contribuente in relazione all'imposta di registro versata alla registrazione di un contratto di cessione di azienda del 21 marzo 2014; 1.1 - il giudice del gravame ha considerato che: - all'atto della registrazione del contratto la contribuente aveva versato l'imposta di Registro liquidata dall'Ufficio sulle passività aziendali (con l'aliquota del 3%, ed in misura pari ad C 29.468,00); - in detto contratto, peraltro, le parti avevano previsto il versamento di un conguaglio (dell'importo arrotondato ad C 536.000,00), a carico del cedente, in considerazione del disallineamento di attività e passività comprese nel ramo di azienda ceduto, le prime risultando pari ad C 446.964,00 e le seconde ad C 982.253,00; - la contribuente aveva diritto al reclamato rimborso in quanto, nella fattispecie, la base imponibile del tributo, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, c. 4, risultava pari a zero in ragione della piena equivalenza tra attività e passività trasferite «dal momento che la società cedente ha provveduto mediante un bonifico bancario ad immettere liquidità sufficiente a coprire il minor valore dell'attivo e provvedendovi all'interno dello stesso atto di trasferimento»; - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensiva.Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 21 e 51, c. 4, nonché art. 9 della tariffa allegata, parte prima, deducendo, in sintesi, che, - applicabile la disposizione evocata dal giudice del gravame (art. 51, c. 4, cit.), alla sola ipotesi di rettifica dei valori dichiarati, così come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, - nella fattispecie venivano in considerazione autonome disposizioni negoziali (una cessione di azienda e l'atto, a contenuto patrimoniale, col quale il cedente si era impegnato a concorrere al pagamento delle passività versando un conguaglio), in quanto tali riconducibili alla disposizione di cui all'art. 21, c. 1, cit., così che, - come del resto richiesto da controparte, in via subordinata, col ricorso introduttivo del giudizio, - la tassazione di registro doveva trovare (autonoma) applicazione su detto conguaglio (per l'importo di C 16.080,00, ed in ragione dell'applicazione dell'aliquota del 3% alla base imponibile di C 536.000,00); - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello involgente la configurabilità, nel patto che aveva ad oggetto il conguaglio posto a carico del cedente, di un'autonoma disposizione a contenuto patrimoniale, disposizione suscettibile, quindi, di tassazione ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 21, c. 1; 2. - il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; - come già rilevato dalla Corte, ai fini dell'imposta di registro nel caso di cessione di un ramo d'azienda, non è autonomamente tassabile la dazione pecuniaria prevista a carico del cedente che trovi causa nei debiti aziendali caduti in solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2560 c.c., atteso che tale disposizione contempla una fattispecie di accollo cumulativo ex lege e che l'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude l'autonoma tassabilità degli «accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni» (Cass., 5 aprile 2017, n. 8786); 3. - nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento; - ciò che, per vero, denuncia la ricorrente è l'omesso esame di una prospettazione, di una tesi difensiva, che risulta incompatibile con la soluzione giuridica della fattispecie che emerge dalla gravata sentenza; - non v'è, dunque, violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudice del gravame definito l'appello sulla base di una qualificazione giuridica della fattispecie che è incompatibile con la prospettazione di parte che, pertanto, è stata implicitamente disattesa (Cass., 6 novembre 2020, n. 24953; Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756); 4. - nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto attività difensiva, mentre nei confronti della ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella