CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39299/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà, per espiazione della pena, in data 29 aprile 2023; Rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 14 settembre 2023.