CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; »t N. 23662/24 Stanizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze attinenti alla asserita improcedibilità del reato di lesioni per la mancanza di querela sono manifestamente infondate, dal momento che l'aggravante del nesso teleologico, che rende il reato procedibile di ufficio, è con chiarezza contestata in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11