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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38659/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvistraltéTartek" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] • 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 15 settembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Roma il 25 maggio 2015 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione hashish, fatto commesso il 16 dicembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione inflitta; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia mo- tivare la decisione in relazione alla non ricorrenza delle condizioni per il prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e correlativamente all'affermazione di responsabilità.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata).

La Corte di merito, peraltro, espressamente esclude, con richiamo di perti- nente giurisprudenza (p. 3), la necessità, nell'attuale assetto normativo, di verifica circa la emersione di elementi tali da condurre ad una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

L'affermazione è corretta e conforme al costante insegnamento di legittimità che appare opportuno richiamare: «In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. • 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il« giudice di secondo grado; nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522); «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cas- sazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'im- putato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; in termini, v.

Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Peraltro, è stato al riguardo condivisibilmente affermato che «In tema di con- cordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la pro- cedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti av- verso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta de/legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impu- gnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e altro, Rv. 273920). 5.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvistraltéTartek" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] • 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 15 settembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Roma il 25 maggio 2015 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione hashish, fatto commesso il 16 dicembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione inflitta; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia mo- tivare la decisione in relazione alla non ricorrenza delle condizioni per il prosciogli- mento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e correlativamente all'affermazione di responsabilità. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata). La Corte di merito, peraltro, espressamente esclude, con richiamo di perti- nente giurisprudenza (p. 3), la necessità, nell'attuale assetto normativo, di verifica circa la emersione di elementi tali da condurre ad una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. L'affermazione è corretta e conforme al costante insegnamento di legittimità che appare opportuno richiamare: «In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. • 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il« giudice di secondo grado; nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274522); «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cas- sazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'im- putato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; in termini, v. Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Peraltro, è stato al riguardo condivisibilmente affermato che «In tema di con- cordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la pro- cedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti av- verso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta de/legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impu- gnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e altro, Rv. 273920). 5.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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