Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04370/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Attilo in relazione alla condanna alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 marzo 2017, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. 2.

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione degli artt. 581, 591 e 592 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello da un lato affronta i motivi di appello confutandoli, dall'altra afferma la genericità del gravame, rendendo, quindi, motivazione contraddittoria.

In definitiva, si assume che la Corte territoriale è entrata nel merito delle censure, raffrontando anche le dichiarazioni testimoniali onde far emergere le contraddizioni che, dunque, non erano generiche, così come non lo sarebbe la richiesta di rinnovazione istruttoria onde assume la testimonianza della teste Bisesi. 3.11 ricorso è generico e, dunque, inammissibile.

Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato.

Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

Nella specie, il ricorrente, in definitiva assume che i motivi di appello non erano generici perché la Corte territoriale li ha elencati e spiegati, non illustra, invece, perché questi sarebbero specifici rispetto alla motivazione del primo giudice.

Né si illustra, puntualmente, la ragione per la quale la prova testimoniale richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. è prova decisiva per la posizione del ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ) a [OSCURATO:PERSONA] (...„L. -17 C P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Attilo in relazione alla condanna alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 marzo 2017, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione degli artt. 581, 591 e 592 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello da un lato affronta i motivi di appello confutandoli, dall'altra afferma la genericità del gravame, rendendo, quindi, motivazione contraddittoria. In definitiva, si assume che la Corte territoriale è entrata nel merito delle censure, raffrontando anche le dichiarazioni testimoniali onde far emergere le contraddizioni che, dunque, non erano generiche, così come non lo sarebbe la richiesta di rinnovazione istruttoria onde assume la testimonianza della teste Bisesi. 3.11 ricorso è generico e, dunque, inammissibile. Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). Nella specie, il ricorrente, in definitiva assume che i motivi di appello non erano generici perché la Corte territoriale li ha elencati e spiegati, non illustra, invece, perché questi sarebbero specifici rispetto alla motivazione del primo giudice. Né si illustra, puntualmente, la ragione per la quale la prova testimoniale richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. è prova decisiva per la posizione del ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ) a [OSCURATO:PERSONA] (...„L. -17 C P
Sentenza Cassazione n. 04370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris