Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2201/2022
ECLI:EU:C:2022:393
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0724_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 maggio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] (Trasferimento di un minore in Romania)
(causa C‑724/21)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Tutela del minore – Proporzionalità»
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa di uno Stato membro che sanziona penalmente il fatto che un genitore sottragga un minore al curatore allo scopo di portarlo all’estero – Normativa che punisce tale medesimo fatto, nell’ipotesi in cui un minore si trovi nel territorio del primo Stato membro, soltanto in caso di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno – Inammissibilità – Giustificazione – Proporzionalità – Insussistenza
(Art. 21 TFUE; regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, considerando 2 e 21)
(v. punti 24, 29-31 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il fatto che un genitore sottragga il proprio figlio al curatore titolare del diritto di fissare il luogo della sua residenza, allo scopo di portarlo all’estero, è passibile di sanzioni penali, anche in assenza di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno, mentre, quando il minore si trova nel territorio del primo Stato membro, tale medesimo fatto è punibile soltanto in caso di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno.