CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 08077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 142/RG. 27928 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Pilati_avverso la sentenza in epigrafe indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 3, ai fini del trattamento sanzionatorio, menziona l'art.133 cod. pen. e gli elementi utilizzati per l'esercizio della valutazione discrezionale quali l'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell'imputato, con un serio percorso delinquenziale e gravato da numerosi precedenti, tali da consentire il riconoscimento della recidiva contestata; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] nsora Il Presidente ' I [OSCURATO:PERSONA] N• aglini Massimo icciarelli