CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 35019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.31003 /2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 105 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente avverso la sentenza n. 89/2021 della Corte d’appello di Trieste, depositata il 13-5-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative - apparecchi di divertimento ex art. 110 co.6 T.U.L.P. R.G.31003/2021 C.C. 29-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 24751 depositata il 3-10-2019 la Corte suprema di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 108/2017 della Corte d’appello di Trieste, che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’ordinanza-ingiunzione, con la quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 20.000,00, per la violazione dell’art. 110 co.9 lett. f-bis) r.d. 18 giugno 1931 n. 773 , per avere installato presso il locale pubblico [OSCURATO:PERSONA] a Monfalcone quattro apparecchi da intrattenimentodi cui all’art. 110 co. 6 lett. a) T.U. L. P . S . , nonostante l’esercente svolgesse, senza la licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., la raccolta di scommesse sportive tramite connessione telematica, quale centro di trasmissione dati per la società di diritto maltese [OSCURATO:PERSONA], non titolare di concessione da parte dello Stato italiano. L’ordinanza ha accolto i primi tre motivi di gravame relativi al difetto di motivazione della sentenza impugnata, per essere la motivazione solo apparente, e ha dichiarato assorbiti gli altri. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. ha riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Trieste, che ha deciso la causa con sentenza n.89,depositata il 13 - 5-2021, rigettando l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione e compensando integralmente le spese di lite. La sentenza ha dichiarato che dall’analisi della struttura e della disposizione degli spazi interni dell’esercizio pubblicoLzicky [OSCURATO:PERSONA] risultava che Friul g ames s.r.l. non poteva non essersi accorta della presenza del “punto scommesse Stanleybet” allorché, dopo il I-1-2013, il punto scommesse era divenuto attivo, quando periodicamente i suoi esattori si recavano sul posto per prelevare gli incassi dagli apparecchi, per consegnare la percentuale di incassi al gestore e controllare il funzionamento degli apparecchi; ha aggiunto che la presenza dell’attività di scommesse era agevolmente evincibile da parte degli esattori della società, figure professionali, stante l’esistenza all’interno del locale di documentazione varia, quali “palinsesti, posters e locandine con logo Stanleybet” per le scommesse, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione e mai dalla società contestato. La sentenza ha altresì considerato che pacificamente l’esercizio era in possesso della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., ma non era in possesso della licenza di cui all’art.88 T.U.L.P.S. all’atto della successiva installazione del centro scommesse all’interno del locale, sia alla data del I-1-2013 di entrata in vigore della disposizione sanzionatrice, sia alla data dell’accertamento nell’estate 2013. Ha aggiunto che l’art. 3, legge 689/1981 poneva a carico dell’autore dell’illecito una presunzione di colpa, gravandolo dell’onere di provare il contrario, che nella fattispecie non era stato assolto e non poteva essere accolta la tesi della buona fede sulla base dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già Friul g ames s.r.l. , ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, proponendo otto motivi di impugnazione. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 29 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , “ vizio di motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.)”, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata nulla illustri in merito alla struttura del negozio e alla disposizione degli spazi che ha richiamato e non consentedi comprendere da dove abbia desunto le informazioni; sostiene che tale mancanza sia ancora più grave in quanto le scommesse sono raccolte per il tramite di un semplice computer collegato alla rete internet; quindi sostiene che la motivazione sia omessa o apparente, per essere reso impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, con la conseguente nullità della sentenza. 1.1.Il motivo è inammissibile. Èacquisito il principio che, a seguito della riformulazione dell’art. 360,co.1 n. 5, cod. proc. civ. , disposta dall’art. 54 d.l. , 83/2012 , conv. con mod. nella legge 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, co. 6 , Cost., che viene violato - con la conseguente nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n.4 e 132 cod. proc. civ.- quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero s i fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purchéil vizio emerga dal testo della sentenza (Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Inoltre, ricorre il vizio di motivazione apparente quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. 1 1-3- 2022 n. 6758 Rv. 664061-01, Cass. Sez. 6-5 23-5-2019 n. 13977 Rv. 654145-01).Nella fattispecie si deve escludere che la sentenza abbia motivazione meramente apparente, perché l’omessa descrizione della struttura degli spazi dei locali,ai quali la sentenza ha fatto riferimento, e l’omessa specificazione del documento dal quale quella informazione era desunta, potrebbe comportare, al più , una insufficienza della motivazione sul punto, in sé irrilevante a fronte della riformulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. Infatti, dopo avere fatto quel riferimento alla struttura del locale censurato dai ricorrenti, a pag. 14 la sentenza dichiara che all’interno dei locali vi era varia documentazione, testualmente, « palinsesti, schedine, posters e locandine con logo Stanleybet»; l’elenco è posto tra virgolette nella sentenza, che di seguito, tra parentesi, aggiunge anche il rinvio all’ordinanza ingiunzione -testualmente: «(cfr. ordinanza ingiunzione, supra)»-. Da pag.11 la sentenza aveva riportato lo stralcio del testo dell’ordinanza-ingiunzione e, all’inizio di pag. 12, in sottolineato, è appunto trascritto il passo dell’ordinanza - ingiunzione che dava atto della presenza del materiale con logo Stanleybet nel locale dove erano installati gli apparecchi di [OSCURATO:SOCIETA]. In questo modo la sentenza ha esposto sia i dati di fatto sui quali ha basato la decisione sia la relativa fonte, per cui ha reso pienamentecomprensibile il fondamento del suo giudizio, pure esplicitato a pag. 14, secondo il quale la presenza dell’attività di scommesseera agevolmente percepibile dagli esattori di [OSCURATO:SOCIETA]., figure professionali che si recavano periodicamente nel locale per prelevare gli incassi, consegnarne la percentuale al gestore e controllare il funzionamento delle macchine. 2. Con il secondo motivo , “ vizio di motivazione per erronea ricognizione della fattispecie concreta in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) e nullità della sentenza (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”,la ricorrente lamenta che dalla lettura della sentenza risultache [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse limitata a mettere in dubbio la visibilità del materiale promozionale Stanleybet, senza averne contestato la presenza. Sostiene che il rilievo sia errato e illogico, perché la società aveva dichiarato in tutti gli atti di causa di non avererilevato la presenza del materiale e ciò significava che ne aveva contestato la presenza; quindi lamenta che la motivazione sia illogica e ciò comporti la nullità della sentenza. 2.1.Il motivo è inammissibile . La ricorrente, seppure sostenga di avere contestato la presenza del materiale di Stanleybet, in violazione del principio di specificità posto dall’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., non indica in modopreciso né in quali atti lo avesse fatto, né in quali termini , come avrebbe dovuto, invece, dedurre, anche perché nella sentenza impugnata non vi è riferimento a tale contestazione. Inoltre e comunque, come già esposto, sussiste la nullità della sentenzaper vizio della motivazione solo allorch é vi sia un contrasto irriducibile tra argomenta zioni inconciliabili ; neppure nella prospettazione della ricorrente l’illogicità lamentata ha questa caratteristica, in quanto essa si appunta su una notazione che, nell’economia complessiva del ragionamento svolto dalla Corte territoriale,risulta priva di rilevanza . Infatti, l a sentenza ha indicato da doveha tratto il dato di fatto della presenza nel locale del materiale di Stanleybet, e cioè dal contenuto dell’ordinanza-ingiunzione; la circostanza che la societàavesse contestato la presenza del materiale o solo la sua visibilità non incide sul datoche, al fine di contestare gli elementi probatori posti dall’Amministrazione a fondamento dell’irrogazione della sanzione, avesse l’onere di formulare proprie istanze istruttoriedi segno contrario. 3.Con il terzo motivo, “ vizio di motivazione o falsa applicazione di norma di legge (art. 110 co.9 lett. f-bis TULPS) e nullità della sentenza (ex art.360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia aderito alla tesi secondo la quale spetta al proprietario delle slot-machines, nella fattispecie [OSCURATO:SOCIETA]., l’onere di controllare la presenza delle autorizzazioni amministrative, così incorrendo in falsa applicazione dell’art. 110, co. 9 , T . U . L . P . S . ; evidenzia che nella fattispecie l’attività di raccolta delle scommess.e.è iniziata dopo la collocazione delle slot-machines presso l’esercizio commerciale e quindi successivamente al momento in cui la società aveva l’onere di verificare i requisitidell’esercente. 3.1.Il motivo è infondato. Come dà atto la sentenza impugnata, la societàè stata sanzionata per avere commesso la violazione dell’art. 110, co. 9 lett. f - bis) , T.U.L.P.S., il quale prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”. La circostanza che l’esercizio [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’installazione delle slot - machines da parte d ella proprietaria Friul g ames s.r.l., fosse dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. non esclude l’integrazione dell’illecito, perché è condotta sanzionata dall’art. 110,co. 9 lett.f - bis) non solo quella di distribuzione e installazione degli apparecchi in locali non muniti delle prescritte autorizzazioni, ma anche quella di consentirne l’uso in locali privi di autorizzazione. Ciò comporta che, in tutti i casi in cui la licenza prescritta sia presente al momento dell’installazione l’illecito non è integrato; però, l’illecito è integrato nel momento in cui, per qualsiasi ragione, la licenza venga meno o non sia più quella prescritta e, nonostante ciò, il distributore o installatore consent a l’uso d e gli apparecchi. Èl’interpretazione letterale della disposizione che impone questa conclusione, perché se il suo significato fosse quello sostenuto dalla ricorrente, secondo cui il suo obbligo di verificare l’esistenza, in capo al soggetto presso il quale installava gli apparecchi,delle licenze prescritte sussisteva solo al momento della consegnadegli apparecchi, il legislatore non avrebbe previsto la condotta consistente nel consentire l’uso degli apparecchi stessi come condotta distinta e autonoma rispetto a quella di distribuzione e installazione. Èevidente anche che la disciplina è finalizzata a garantire la massima tutela ai consumatori, per cui gli obblighi di controllo a carico dei soggetti proprietari degli apparecchi di gioco,che li distribuiscono e li installano non sussistono solo nel momento della distribuzione e installazione, ma anche nella fase dell’uso, che deve avvenire nella vigenza delle autorizzazioni prescritte. E’ acquisito altresì chela possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110,co.6 lett.a) , T.U.L.P.S. , l’ oggetto di causa sulla base della licenza prevista d all’art. 86 T . U . L . P . S . riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l’esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco so l o in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855 Rv. 664234-01); la finalità della previsione è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l’uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumentil’intrinseca pericolosità sociale. Nella fattispecie risulta evidentemente integrata l’ipotesi in cui il proprietario installatore ha consentito l’uso degli apparecchi anche nel momento in cuila licenza in possesso dell’esercente non era più quella prescritta. A lla data di installazione delle slot - machines l’esercizio era dotato della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. ma, nel momento in cui l’esercente ha iniziato a svolgere l’attività di raccolta di scommesse, la licenza necessaria era quella di cui all’art. 88 T . U . P . L . S . , della quale non era dotato; tale licenzaera necessaria non solo per l’esercizio delle scommesse, ma, a quel punto , anche per continuare a tenere negli stessi locali le slot machine, stante la maggiore pericolosità sociale connessa al fatto di essere utilizzatenei locali destinati alla raccolta di scommesse. Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto integrato l’illecito contestato, in quanto la società proprietaria installatriceha continuato a consentire l’uso degli apparecchi nei locali privi della licenza necessaria. 4.Con il quarto motivo, “ vizio di motivazione per violazione o falsa applicazione di norma di legge in tema di elemento psicologico (art. 3 della L. n. 689/1981), violazione o falsa applicazione di una norma di diritto e/o nullità della sentenza (ex art. 360 comma 1 n. 3 e/o 4 c.p.c.)”,la ricorrente evidenzia che , secondo la sentenza impugnata, la colpa della società è stata quella di avere continuato a consentire l’utilizzo degli apparecchi di gioco benché, dopo l’installazione degli stessi, l’esercente avesse iniziato a raccogliere scommesse senza la licenzaex art. 88 T.U.L.P. S . ; dichiara che, quindi, il fatto vietato non è in sé l’utilizzo degli apparecchi, ma la circostanza che, mentre gli apparecchi erano utilizzati dagli avventori del locale, l’esercente autonomamente con altro strumento e senza comunicare alcunché a [OSCURATO:SOCIETA] raccoglieva scommesse. Sostiene perciòche la società non poteva provare alcun fatto contrario ex art. 3 legge 689/1981 e che non siapossibile contestare il dolo o la colpa a chi non ha contribuito neppure indirettamente alla commissione dell’illecito altrui e non si è accorto del successivo svolgimento delle scommesse. 4.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha individuato la condotta illecita nei termini già esposti, in riferimento al comportamento consistito nel consentire la continuazione dell’uso delle slot-machines nel momento in cui l’esercente non aveva la licenza prescritta . Q uindi, la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa, alla quale ha fatto riferimento la sentenza,richiamando l’art. 3 legge 689/1981, non era riferita alla condotta altruidi svolgimento delle scommesse, come sostiene la ricorrente( ma non è detto dalla sentenza impugnata ) ed era invece riferita alla condotta propria della società proprietaria e installatrice degli apparecchi: la ricorrente, per escludere l’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensi dell’art. 3, legge 689/1981, avrebbe dovuto dimostrare di avere consentito l’uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l’esercentenon avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.per l’attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva. Invece, con gli argomenti già esaminati e relativi alla presenza nel locale di materiale pubblicitario del raccoglitore di scommesse Stanleybet e relativi alla frequentazione periodica del locale da parte degli addettidi [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza impugnata ha evidenziato che la società era agevolmente posta in condizione di conoscere l’attività di raccolta di scommesse svolta nel locale. Si tratta evidentemente di apprezzamenti di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito e finalizzati a fare emergere la coscienza e volontà della condotta, per cui non sono pertinenti neppure le affermazioni della ricorrente secondo cui l’Amministrazione non avrebbe fornito prova dell’elemento soggettivo. Infatti, è pacifico che il principio posto dall’art. 3,legge 689/1981, secondo il quale per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l’abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass. Sez. 6-2 18-6-2020 n.11777 Rv. 658212-01, Cass. Sez. 2 11-6-2007 n. 13610 Rv. 597317- 01). 5.Con il quinto motivo, “ vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.) e nullità della sentenza (ex art. 360 co.1 n.4 c.p.c.)”,la ricorrente evidenzia che tra le stesse parti è stata pronunciata la sentenza n. 301/2019 passata in giudicato e prodotta nell’ambito del giudizio di rinvio; lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato tale sentenza e soprattutto ne abbia violato il giudicato, nonostante la sentenza fosse stata prodotta e la ricorrente avesse dedotto sulla stessa nel corso del giudizio. 5.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile per carenza di specificità. La ricorrente, seppure individua la sentenza alla quale fa riferimento e il suo contenuto, dichiara in modo del tutto generico di avere dedotto l’esistenza di quel giudicato nel giudizio di rinvio; infatti si limita ad affermare di avere “ampiamente dedotto” “nel corso del procedimento”, senza precisare in quali specifici atti e in quali precisi termini avesse eccepito il giudicato, in violazione dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ. La specificazione era assolutamente necessaria, a fronte del fatto che la sentenza impugnata non esamina in alcun modo la questione di talegiudicato (cfr. Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 65009, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, secondo cui quando prospetta questioni delle quali non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione avanti al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto ciò siaavvenuto). Il motivo è altresìe comunque infondato : la circostanza che altro giudice, pronunciando tra le stesse parti ma con riguardo ad altra fattispecie concretae perciò ad altro illecito amministrativo , o avesse interpretato la disposizione dell’art. 110 co. 9 lett. f-bis) T . U . L . P . S . in termini diversi o avesse escluso l’elemento soggettivo dell’illecito non comportava alcun giudicato, per differenza di titolo e di oggetto tra le cause. 6.Con il sesto motivo, “ vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360 comma 1, 5 c.p.c.) e nullità della sentenza (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”, la ricorrente evidenzia chela mancanza di licenza ex art. 88 T.U.L.P . S . in capo all’esercente era dovuta al fatto che Stanleybet non aveva partecipato alla gara per l’ottenimento delle concessioni; dichiara che Stanleybet non aveva potuto partecipare alla gara perché organizzata con criteri discriminatori nei confronti dei nuovi operatori, con la conseguenza dell’inapplicabilità delle sanzioni e l’irrilevanza penale dei comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti nella raccolta di scommesse, secondo gli approdi della giurisprudenza nazionale e comunitaria. Evidenzia che, se le sanzioni non sono applicabili al titolare dell’esercizio che opera con Stanleybet perché sono contrarie agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., a maggior ragione non sono applicabili al soggetto che ha installato le proprie slot machine all’interno dello stesso esercizio. 6.1.Il motivo è primo luogo inammissibile. Non risulta dalla sentenza impugnata, ma neppure dall’esposizione del fatto eseguita dalla ricorrente nel ricorso, che la questione fosse stata posta nel corso del giudizio di merito. Quindi, se la questione era stata posta ma il ricorrente non lo ha specificato nel ricorso, sussiste l’inammissibilità per la ragione già esposta, riferita al fatto che la ricorrente non ha assolto l’onere di indicare in qualitermini e in quali atti avesse posto la questione (Cass. 20694/2018, Cass. 15430/2018 già citate). 6.2.Il motivo è altresì e comunque infondato.La ricorrente fa riferimento alla problematica relativa al diritto di esercitare l’attività di raccolta di scommess e in Italia da parte di soggetti privi di concessionein forza dei principi di cui all’art. 49 e 56 T.F.U.E., ma va esclusoche si tratti di questioni utili ai fini di escludere l’illecito contestato. Senza necessità di ripercorrere in questa sede tutte le sue decisioni in materia, basti considerare che la Corte di Giustizia,con la sentenza 19-12-2018 in C-375/17, a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, in causa nella quale era parte anche [OSCURATO:PERSONA] ltd, a fronte di prospettazione secondo la quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi di azzardo in regime di libera prestazione, per il tramit e dei C entri T rasmissione D ati , ha espressamente dichiarato: «66. A questo proposito, occorre far osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e a., C-660/11 e C- 8/12, EU:C:2013:550, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata). 67.La Corte, pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale». Successivamente, la Corte di Giustizia ha pronunciato la sentenza 26-2-2020 in C-788/18, in causa nella quale era parte [OSCURATO:PERSONA] ltd e, dando continuità ai propri precedenti, ha osservato, par.18, «come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi di azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-375, EU:C:2018:1026, punto 66)». Quindi, è erroneo il presupposto secondo il quale la Corte di giustizia riconoscerebbe in generale la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei Centri di [OSCURATO:PERSONA] e, come si legge in Cass. Sez. U 29-5-2019 n. 14697, punto 10, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non escludono una regolamentazione restrittiva dell’attività di gioco,giustificata “ proprio dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico per un verso,scongiurando, mediante un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco di azzardo illecito e, per l’altro, di garantire l’interesse generale di primario rilievo di contrastare la ludopatia. Queste sono le finalità espresse dellaprevisione del sistema, fondato sul rapporto concessorio, di esercizio di un’attività di cui l’autorità statuale vuole conservare la diretta titolarità e controllo del maneggio del denaro riscosso, mediante la rete telematica…”. Per di più, la collocazione e l’utilizzo delle slot-machines, seppure svolta nei locali dove si esegue l’attività di raccolta delle scommesse, rimane condotta distinta rispetto a quella di raccolta di scommesse e che il soggetto non esegue per conto dell’operatore straniero privo di concessione, ma svolge in proprioe che pertanto rimane assoggettata alla relativa specifica disciplina, anche in relazione alla necessaria licenza di polizia. In altri termini, l a condotta di cui si discute è assoggettata a licenza di polizia per la ragione esposta, riferita al rischio valutato dal legislatore come insito nello svolgimento dell’attività di gioco con le slot-machinesin locali nei quali sono raccolte scommesse; quindi, seppure, in tesi, la raccolta di scommesse senza concessione e licenza fosse consentita e non integra sse illecito in applicazione del diritto dell’Unione Europea , ciò non f arebbe venire meno la necessità della licenza di polizia per l a diversa attività di installazione e usonei medesimi locali degli apparecchi di gioco. 7. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sussistono i ppresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a d