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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34551/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del Giudice di pace di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rovigo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (illecito trattenimento nel territorio nazionale) e lo condannava alla pena di 5.000 euro di ammenda.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

Con il primo e il secondo motivo, passibili d'illustrazione congiunta, deduce violazione di legge, omessa valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento di circostanza esimente.

Il ricorrente, condannato a pena detentiva per altra causa, era in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla sua istanza di applicazione di misure alternative ed era stato convocato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato dell'istruttoria, per un data successiva a quella dell'accertamento del preteso reato.

Il suo trattenimento nel territorio nazionale era pertanto sorretto da giustificato motivo.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il ricorrente ha depositato rituale memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due connessi motivi risultano infondati.

E' infatti da escludere che la circostanza di aver riportato condanna a pena detentiva, di essere in attesa di scontarla e di avere eventualmente presentato richiesta di benefici penitenziari costituisca di per sé, per il cittadino straniero interessato, titolo di legittima permanenza sul territorio nazionale.

Nessuna norma dell'ordinamento reca una tale previsione.

L'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce invece che lo straniero, già allontanato, possa essere autorizzato a rientrare in Italia, per esigenze di giustizia penale, e per il tempo necessario a soddisfarle, ma debba previamente munirsi di apposita autorizzazione del Questore.Diversa sarebbe la conclusione, ove l'espiazione della pena fosse già in atto, perché in questo caso la permanenza in Italia sarebbe necessariamente implicata, e quindi logicamente imposta e presupposta, dal regime di esecuzione.

E non è inutile ricordare che quest'ultima potrebbe in tale caso avere corso anche secondo modalità alternative alla detenzione carceraria, perché le relative misure, qualora ricorrano le condizioni stabilite, possono essere applicate anche allo straniero che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno (Sez.

U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420-01).

2. Il terzo motivo è inammissibile.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587-01).

E quanto a quella di improcedibilità, sotto più aspetti affine, regolata dall' art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, occorre rilevare che essa non poteva essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; con la conseguenza che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01).

3. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del Giudice di pace di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rovigo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (illecito trattenimento nel territorio nazionale) e lo condannava alla pena di 5.000 euro di ammenda. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo e il secondo motivo, passibili d'illustrazione congiunta, deduce violazione di legge, omessa valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento di circostanza esimente. Il ricorrente, condannato a pena detentiva per altra causa, era in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla sua istanza di applicazione di misure alternative ed era stato convocato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato dell'istruttoria, per un data successiva a quella dell'accertamento del preteso reato. Il suo trattenimento nel territorio nazionale era pertanto sorretto da giustificato motivo. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il ricorrente ha depositato rituale memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due connessi motivi risultano infondati. E' infatti da escludere che la circostanza di aver riportato condanna a pena detentiva, di essere in attesa di scontarla e di avere eventualmente presentato richiesta di benefici penitenziari costituisca di per sé, per il cittadino straniero interessato, titolo di legittima permanenza sul territorio nazionale. Nessuna norma dell'ordinamento reca una tale previsione. L'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce invece che lo straniero, già allontanato, possa essere autorizzato a rientrare in Italia, per esigenze di giustizia penale, e per il tempo necessario a soddisfarle, ma debba previamente munirsi di apposita autorizzazione del Questore.Diversa sarebbe la conclusione, ove l'espiazione della pena fosse già in atto, perché in questo caso la permanenza in Italia sarebbe necessariamente implicata, e quindi logicamente imposta e presupposta, dal regime di esecuzione. E non è inutile ricordare che quest'ultima potrebbe in tale caso avere corso anche secondo modalità alternative alla detenzione carceraria, perché le relative misure, qualora ricorrano le condizioni stabilite, possono essere applicate anche allo straniero che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420-01). 2. Il terzo motivo è inammissibile. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587-01). E quanto a quella di improcedibilità, sotto più aspetti affine, regolata dall' art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, occorre rilevare che essa non poteva essere dichiarata dal Giudice di pace in assenza di deduzione specifica della difesa, o almeno di una previa sua interlocuzione sul punto, richiedendo la relativa declaratoria la mancata opposizione dell'imputato, oltre che dell'eventuale persona offesa, e pertanto il coinvolgimento di questi soggetti, incompatibile con un'iniziativa officiosa non anticipatamente partecipata; con la conseguenza che la doglianza relativa al mancato riconoscimento di una tale causa di improcedibilità, ove una tale pronuncia, come nella specie, non sia stata almeno sollecitata nel giudizio di merito, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458-01). 3. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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