CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che/primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 517 cod.pen. perché quale legale rappresentante della Zippo gas srl, poneva in vendita o comunque metteva in circolazione 26 bombole per la vendita di Gpl di proprietà di Eni atte a trarre in inganno il compratore sull'origine qualità e provenienza del prodotto in esse contenute, poiché la società dell'imputato non era A.- in possesso di alcuna autorizzazione all'immissione Vimbottigliamento di GPL da Eni, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è inammissibile. Si vedano, in particolare, pag. 3 dell'impugnata sentenza in relazione alla condotta del reato di messa in vendita tenuto che del rinvenimento delle bombole con il marchio Zippo gas su un furgoncino nei pressi di un distributore in area pertinenziale della società del ricorrente e, quanto all'elemento soggettivo, la circostanza che le bombole erano state riverniciate e ciò al fine di occultare la proprietà e l'originaria provenienza delle stessa in capo all'Eni, soggetto che non aveva autorizzato la commercializzazione, disattendendo la tesi difensiva della destinazione alla rottamazione, da cui la corretta affermazione della responsabilità in relazione all'art. 517 cod.pen. che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il trattamento sanzionatorio e il diniego di riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen., è generico —a--- manifestamente infondato perché, il giudice ha riconosciuto le circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. e il ricorrente contesta in via meramente assertiva il giudizio di bilanciamento. La censura in punto pena e diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. risulta anch'esse del tutto generica, lamentando il ricorrente una pena "eccessiva" e la tenuità del fatto senza confronto con pag. 3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancanza di motivazione in relazione al risarcimento del danno in favore della parte civile è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza tenuto conto della liquidazione per il danno morale demandata ad un separato giudizio (cfr. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la , condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] per la difesa e l'assistenza nel presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ;nt favore della Cassa delle ammende, eondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi C 1086,75, oltre accessori di legge. Così deciso il 30 gennaio 2026