CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 11134/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo sollevarsi questione dilegittimità costituzionale in relazione all’art 69 comma 4 cod. pen.in riferimento agli artt. 3,primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui, conriferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen., vieta la prevalenza delle circostanzeudito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 09/04/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza emessa in data22/05/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l’imputato era stato dichiaratocolpevole del reato di rapina impropria contestato e, concesse le attenuanti generiche inregime di equivalenza alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni quattro direclusione ed euro 1.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso il difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge con riguardo all’art. 603 cod. proc. pen. ed al diniego di rinnovazioneistruttoria. In particolare, rileva come la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto chel’elaborato peritale del dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia approfonditamente esaminato anche la capacità diintendere e volere del periziato, risultando le conclusioni del perito in contrasto con quantoriferito da altri periti in diversi procedimenti, in cui era stato accertato il vizio totale di mentedell’imputato.Lamenta, inoltre, come le conclusioni del perito si pongano, sul punto, come nonmotivate e come la sentenza impugnata si fondi su un accertamento, in ordine alla capacitàdi intendere e volere, di fatto mai espletato.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato il dato relativo alle condizionisoggettive del querelante e per avere omesso di motivare in ordine ai profili evidenziati inappello nel senso della inattendibilità della persona offesa.Al riguardo, osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta diriqualificazione giuridica del fatto in furto aggravato, abbia ritenuto la attendibilità dellapersona offesa giustificando le discrepanze dichiarative in ragione delle difficoltà linguistichedel soggetto, di origine ucraina, con ciò ignorando tuttavia che il dichiarante era statoassistito da interprete in occasione della denuncia-querela e della successiva integrazione.Lamenta, inoltre, come l’interprete non fosse invece presente al momento dellaindividuazione fotografica, momento la cui importanza viene evidenziata in ragione delle fasidistinte in cui si era sviluppata la condotta.Si duole della mancata considerazione, vieppiù, della progressione delle dichiarazionidella persona offesa e del tenore delle stesse, rilevando che la persona offesa, sia nellaimmediatezza, ai Carabinieri intervenuti, sia il giorno dopo, in sede di denuncia, omettevaogni riferimento alla seconda fase e dichiarava di non essere in grado di riconoscere l’autoredel fatto, salvo poi mutare versione.2.3. Con terzo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge con riguardo alla dichiarata inammissibilità, in ragione del divieto di cuiall’art. 69, comma quarto, cod. pen., del motivo di appello con cui si instava per il giudizio diprevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ritenuta.Al riguardo, rileva il ricorrente come sia pendente questione di legittimità costituzionaledella disposizione in parola nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen, sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99,comma quarto, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Quanto al primo motivo, si rammenta come costituisca principio costantementeaffermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudice d'appello hal'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solocaso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto,evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilitàdel reo (Sez. 4, n.1184del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275114-01; Sez. 6,n.11907del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, n.40496del 21/05/2009, Messinae altro, Rv. 245009 – 01).Correlativamente è stato anche chiarito che il rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in appello è sottratto al sindacato di legittimità quando lastruttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda suelementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 ,n.2972del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01).Ciò premesso, il motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianzeavanzate in appello.Invero, la Corte di merito ha esposto, con motivazione compiuta, logica e congruente,le ragioni per cui ha ritenuto esaustivo l’accertamento peritale compiuto (che ha riguardatospecificamente la capacità di intendere e di volere dell’imputato) e condivisibili le conclusioniraggiunte dal perito, e dunque superflui gli ulteriori accertamenti, sicché, correttamente, si èritenuta la richiesta di rinnovazione dibattimentale non meritevole di accoglimento.A tale riguardo la sentenza impugnata ha dato puntuale risposta ai rilievi ed allededuzioni difensive, osservando come il perito si fosse confrontato con le conclusionidifferenti raggiunte in diversi procedimenti penali a carico dell’XXXXXXXX evidenziando, inmodo logico e non contraddittorio, come tali conclusioni non potessero essere traslate alcaso di specie, atteso il riferimento di quegli accertamenti a periodi temporali, ed episodidelittuosi, cronologicamente distanti, e vieppiù dando motivatamente conto delle criticità dielaborati diversi alla luce di elementi di fatto emersi successivamente (pag. 4 della sentenzaimpugnata).Il ricorrente, dunque, si limita meramente a opporre alla valutazione della Corte diappello, esposta con motivazione congruente e logica, una diversa valutazione in punto dicapacità di intendere e volere dell’imputato, senza confrontarsi in modo critico e specificocon la motivazione della sentenza impugnata.La decisione impugnata non presenta dunque sul punto vizi scrutinabili in questa sede.1.2. Il secondo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la doppia motivazioneconforme e non risultando allegata alcuna decisività dell’elemento probatorio su cui siappuntano le censure.Dalla lettura delle sentenze di merito risulta invero che la condotta dell’imputato,estrinsecatasi nelle varie sequenze dell’impossessamento della bicicletta e nell’uso dellaviolenza, è stata accertata sulla base delle immagini registrate dal sistema di sorveglianza,dalla cui visione gli stessi agenti di polizia giudiziaria riconoscevano il soggetto autorenell’odierno imputato, a loro già noto per esigenze di servizio (vds. pagg. 6 e 7 sentenza diprimo grado e pag. 3 della sentenza impugnata).1.3. Il terzo motivo risulta non consentito, in quanto afferente ad un motivo nonpreviamente devoluto al giudice di appello, e comunque anche infondato.Invero, quanto al primo profilo, deve rilevarsi come il giudizio di bilanciamento nonrisulti fatto oggetto di specifico motivo di appello, in cui la censura (quarto motivo di appello)si appuntava sulla facoltatività della recidiva e sull’obbligo di motivazione in punto di ritenutasussistenza della aggravante, per giungere poi alla conclusiva richiesta di escludere larecidiva o riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.Si deve pertanto rilevare la assenza di un motivo di gravame con cui viene censurato ilgiudizio di comparazione operato dal giudice di primo grado in termini di equivalenza, sulpunto essendo le ragioni in fatto e diritto illustrate in appello solo con riguardo alla ritenutaesistenza della recidiva.L'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alleragioni di fatto o di diritto è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591,comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799– 01) e rende il motivo di ricorso non consentito a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen.1.3.1. Alla luce delle superiori considerazioni, si profila anche irrilevante la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sullarecidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.Al riguardo, si deve rilevare, poi, con riferimento alla questione di legittimitàcostituzionale, indicata in ricorso come pendente, sollevata dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Parma con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen., che,con ordinanza n. 192/2025 del 02/12/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzionedegli atti al giudice rimettente.La questione, poi, è stata già condivisibilmente ritenuta manifestamente infondata,trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento nontrasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita adun'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione deltrattamento sanzionatorio, valorizzando, di contro, in misura contenuta, la componentesoggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive diprecetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 –01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01).Le suesposte considerazioni, d’altro canto, non risultano intaccate dalla recentepronuncia della Corte costituzionale, n. 151 del 2025, con cui è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede,relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod.pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod.pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma,cod. pen.Invero, proprio l’esame delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di illegittimitàcostituzionale, con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione,confermano la perdurante ragionevolezza della differente disciplina con riguardo afattispecie criminose diverse, quale quella di cui all’art. 628 cod. pen., di cui si discute.La sentenza costituzionale n. 151/2025, ricostruendo l’evoluzione storica della rispostasanzionatoria al delitto di cui all’art. 630 cod. pen., ha posto espressamente in evidenzacome la questione di legittimità costituzionale chiami in causa il trattamento sanzionatorioprevisto per il sequestro estorsivo (in origine punito con la pena della reclusione da otto aquindici anni, oltre che con la pena pecuniaria della multa, ed arrivato a contemplare lareclusione da venticinque a trenta anni di reclusione), il cui minimo della pena risulta essere«addirittura più elevato – e non di poco – di quello previsto per l’omicidio volontario», mentre,nel massimo, la pena è stata fissata «al limite estremo» ammesso per quella detentiva (art.78 cod. pen.), ben oltre il confine temporale che per quest’ultima, in via generale, l’art. 23,primo comma, cod. pen. stabilisce in ventiquattro anni.Nel riconoscere, quindi, come proprio le attenuanti generiche possano svolgere in talcaso un ruolo essenziale rispetto a condotte astrattamente rientranti nell’ampio modellolegale di cui all’art. 630 cod. pen., ma caratterizzate da un minor “bisogno di pena” perrisvolti diversi da quelli oggettivi del fatto e attinenti, piuttosto, ad aspetti soggettivi dell’autoredel reato o a caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, la Corte costituzionale ha ancherilevato l’ «ampio scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato (pari, nelminimo, a venticinque anni di reclusione) e quella risultante dall’applicazione delle attenuantigeneriche (sedici anni e otto mesi di reclusione)».Conseguentemente, proprio in considerazione di un trattamento sanzionatorio stabilitoin astratto in misura estremamente severa, è stato ritenuto che il censurato divietonormativo, applicato al reato di cui all’art. 630 cod. pen, ridondi in una violazione dei canonidi cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost.Chiarito, quindi, che le circostanze attenuanti generiche «sono strumenti essenziali adisposizione del giudice» e svolgono la funzione di adeguare la misura della pena, la Cortecostituzionale ha ritenuto che di tale strumento il giudice debba poter tenere conto in ipotesidi reato di cui all’art. 630 cod. pen., a fronte di una risposta sanzionatoria di «eccezionaleasprezza» (sentenza cost. n. 68 del 2012), «senza essere vincolato a ignorarlo in ragionesoltanto della recidiva reiterata dell’imputato».1.3.2. Proprio il percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, ivicompresa la pronuncia menzionata, evidenzia dunque che al legislatore ordinario non èpreclusa, in linea generale, la scelta di stabilire il divieto di prevalenza di circostanzesindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifestairragionevolezza o nell’arbitrio.L'analisi delle decisioni del Giudice delle leggi sulla norma di cui all’art. 69, commaquarto, cod. pen. evidenzia come la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati peril recidivo sia stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale, mentre il divieto di cui all'art.69, quarto comma, cod. pen. è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione in casi in cui sideterminava un evidente squilibrio tra pene minime irrogabili in conseguenzadell'ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza della attenuante in esame sulla recidivareiterata (vds. sentenze cost. n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014).1.3.3. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99,quarto comma, cod. pen., che incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad unterzo, comporta che lo scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato equella risultante dall’applicazione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla corniceedittale di cui all’art. 628 cod. pen., è ben lontano da quell’ «ampio scarto» (conseguente adun minimo edittale previsto per l’art. 630 cod. pen. in misura pari a venticinque anni direclusione), rilevato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 151/2025 quale paradigmadi irragionevolezza e manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio.2. Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11134/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Sent. n. sez. 128/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35046/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo sollevarsi questione dilegittimità costituzionale in relazione all’art 69 comma 4 cod. pen.in riferimento agli artt. 3,primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui, conriferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen., vieta la prevalenza delle circostanzeudito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 09/04/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza emessa in data22/05/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l’imputato era stato dichiaratocolpevole del reato di rapina impropria contestato e, concesse le attenuanti generiche inregime di equivalenza alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni quattro direclusione ed euro 1.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di annicinque.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso il difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge con riguardo all’art. 603 cod. proc. pen. ed al diniego di rinnovazioneistruttoria. In particolare, rileva come la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto chel’elaborato peritale del dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia approfonditamente esaminato anche la capacità diintendere e volere del periziato, risultando le conclusioni del perito in contrasto con quantoriferito da altri periti in diversi procedimenti, in cui era stato accertato il vizio totale di mentedell’imputato.Lamenta, inoltre, come le conclusioni del perito si pongano, sul punto, come nonmotivate e come la sentenza impugnata si fondi su un accertamento, in ordine alla capacitàdi intendere e volere, di fatto mai espletato.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato il dato relativo alle condizionisoggettive del querelante e per avere omesso di motivare in ordine ai profili evidenziati inappello nel senso della inattendibilità della persona offesa.Al riguardo, osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta diriqualificazione giuridica del fatto in furto aggravato, abbia ritenuto la attendibilità dellapersona offesa giustificando le discrepanze dichiarative in ragione delle difficoltà linguistichedel soggetto, di origine ucraina, con ciò ignorando tuttavia che il dichiarante era statoassistito da interprete in occasione della denuncia-querela e della successiva integrazione.Lamenta, inoltre, come l’interprete non fosse invece presente al momento dellaindividuazione fotografica, momento la cui importanza viene evidenziata in ragione delle fasidistinte in cui si era sviluppata la condotta.Si duole della mancata considerazione, vieppiù, della progressione delle dichiarazionidella persona offesa e del tenore delle stesse, rilevando che la persona offesa, sia nellaimmediatezza, ai Carabinieri intervenuti, sia il giorno dopo, in sede di denuncia, omettevaogni riferimento alla seconda fase e dichiarava di non essere in grado di riconoscere l’autoredel fatto, salvo poi mutare versione.2.3. Con terzo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge con riguardo alla dichiarata inammissibilità, in ragione del divieto di cuiall’art. 69, comma quarto, cod. pen., del motivo di appello con cui si instava per il giudizio diprevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ritenuta.Al riguardo, rileva il ricorrente come sia pendente questione di legittimità costituzionaledella disposizione in parola nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dellecircostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen, sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99,comma quarto, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Quanto al primo motivo, si rammenta come costituisca principio costantementeaffermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il giudice d'appello hal'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solocaso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto,evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilitàdel reo (Sez. 4, n.1184del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275114-01; Sez. 6,n.11907del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, n.40496del 21/05/2009, Messinae altro, Rv. 245009 – 01).Correlativamente è stato anche chiarito che il rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in appello è sottratto al sindacato di legittimità quando lastruttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda suelementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 ,n.2972del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01).Ciò premesso, il motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianzeavanzate in appello.Invero, la Corte di merito ha esposto, con motivazione compiuta, logica e congruente,le ragioni per cui ha ritenuto esaustivo l’accertamento peritale compiuto (che ha riguardatospecificamente la capacità di intendere e di volere dell’imputato) e condivisibili le conclusioniraggiunte dal perito, e dunque superflui gli ulteriori accertamenti, sicché, correttamente, si èritenuta la richiesta di rinnovazione dibattimentale non meritevole di accoglimento.A tale riguardo la sentenza impugnata ha dato puntuale risposta ai rilievi ed allededuzioni difensive, osservando come il perito si fosse confrontato con le conclusionidifferenti raggiunte in diversi procedimenti penali a carico dell’XXXXXXXX evidenziando, inmodo logico e non contraddittorio, come tali conclusioni non potessero essere traslate alcaso di specie, atteso il riferimento di quegli accertamenti a periodi temporali, ed episodidelittuosi, cronologicamente distanti, e vieppiù dando motivatamente conto delle criticità dielaborati diversi alla luce di elementi di fatto emersi successivamente (pag. 4 della sentenzaimpugnata).Il ricorrente, dunque, si limita meramente a opporre alla valutazione della Corte diappello, esposta con motivazione congruente e logica, una diversa valutazione in punto dicapacità di intendere e volere dell’imputato, senza confrontarsi in modo critico e specificocon la motivazione della sentenza impugnata.La decisione impugnata non presenta dunque sul punto vizi scrutinabili in questa sede.1.2. Il secondo motivo è aspecifico, non confrontandosi con la doppia motivazioneconforme e non risultando allegata alcuna decisività dell’elemento probatorio su cui siappuntano le censure.Dalla lettura delle sentenze di merito risulta invero che la condotta dell’imputato,estrinsecatasi nelle varie sequenze dell’impossessamento della bicicletta e nell’uso dellaviolenza, è stata accertata sulla base delle immagini registrate dal sistema di sorveglianza,dalla cui visione gli stessi agenti di polizia giudiziaria riconoscevano il soggetto autorenell’odierno imputato, a loro già noto per esigenze di servizio (vds. pagg. 6 e 7 sentenza diprimo grado e pag. 3 della sentenza impugnata).1.3. Il terzo motivo risulta non consentito, in quanto afferente ad un motivo nonpreviamente devoluto al giudice di appello, e comunque anche infondato.Invero, quanto al primo profilo, deve rilevarsi come il giudizio di bilanciamento nonrisulti fatto oggetto di specifico motivo di appello, in cui la censura (quarto motivo di appello)si appuntava sulla facoltatività della recidiva e sull’obbligo di motivazione in punto di ritenutasussistenza della aggravante, per giungere poi alla conclusiva richiesta di escludere larecidiva o riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.Si deve pertanto rilevare la assenza di un motivo di gravame con cui viene censurato ilgiudizio di comparazione operato dal giudice di primo grado in termini di equivalenza, sulpunto essendo le ragioni in fatto e diritto illustrate in appello solo con riguardo alla ritenutaesistenza della recidiva.L'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alleragioni di fatto o di diritto è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591,comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799– 01) e rende il motivo di ricorso non consentito a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen.1.3.1. Alla luce delle superiori considerazioni, si profila anche irrilevante la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sullarecidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.Al riguardo, si deve rilevare, poi, con riferimento alla questione di legittimitàcostituzionale, indicata in ricorso come pendente, sollevata dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Parma con riferimento all’art. 69, comma quarto, cod. pen., che,con ordinanza n. 192/2025 del 02/12/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzionedegli atti al giudice rimettente.La questione, poi, è stata già condivisibilmente ritenuta manifestamente infondata,trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento nontrasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita adun'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione deltrattamento sanzionatorio, valorizzando, di contro, in misura contenuta, la componentesoggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive diprecetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 –01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 – 01).Le suesposte considerazioni, d’altro canto, non risultano intaccate dalla recentepronuncia della Corte costituzionale, n. 151 del 2025, con cui è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede,relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod.pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod.pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma,cod. pen.Invero, proprio l’esame delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di illegittimitàcostituzionale, con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione,confermano la perdurante ragionevolezza della differente disciplina con riguardo afattispecie criminose diverse, quale quella di cui all’art. 628 cod. pen., di cui si discute.La sentenza costituzionale n. 151/2025, ricostruendo l’evoluzione storica della rispostasanzionatoria al delitto di cui all’art. 630 cod. pen., ha posto espressamente in evidenzacome la questione di legittimità costituzionale chiami in causa il trattamento sanzionatorioprevisto per il sequestro estorsivo (in origine punito con la pena della reclusione da otto aquindici anni, oltre che con la pena pecuniaria della multa, ed arrivato a contemplare lareclusione da venticinque a trenta anni di reclusione), il cui minimo della pena risulta essere«addirittura più elevato – e non di poco – di quello previsto per l’omicidio volontario», mentre,nel massimo, la pena è stata fissata «al limite estremo» ammesso per quella detentiva (art.78 cod. pen.), ben oltre il confine temporale che per quest’ultima, in via generale, l’art. 23,primo comma, cod. pen. stabilisce in ventiquattro anni.Nel riconoscere, quindi, come proprio le attenuanti generiche possano svolgere in talcaso un ruolo essenziale rispetto a condotte astrattamente rientranti nell’ampio modellolegale di cui all’art. 630 cod. pen., ma caratterizzate da un minor “bisogno di pena” perrisvolti diversi da quelli oggettivi del fatto e attinenti, piuttosto, ad aspetti soggettivi dell’autoredel reato o a caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, la Corte costituzionale ha ancherilevato l’ «ampio scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato (pari, nelminimo, a venticinque anni di reclusione) e quella risultante dall’applicazione delle attenuantigeneriche (sedici anni e otto mesi di reclusione)».Conseguentemente, proprio in considerazione di un trattamento sanzionatorio stabilitoin astratto in misura estremamente severa, è stato ritenuto che il censurato divietonormativo, applicato al reato di cui all’art. 630 cod. pen, ridondi in una violazione dei canonidi cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost.Chiarito, quindi, che le circostanze attenuanti generiche «sono strumenti essenziali adisposizione del giudice» e svolgono la funzione di adeguare la misura della pena, la Cortecostituzionale ha ritenuto che di tale strumento il giudice debba poter tenere conto in ipotesidi reato di cui all’art. 630 cod. pen., a fronte di una risposta sanzionatoria di «eccezionaleasprezza» (sentenza cost. n. 68 del 2012), «senza essere vincolato a ignorarlo in ragionesoltanto della recidiva reiterata dell’imputato».1.3.2. Proprio il percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, ivicompresa la pronuncia menzionata, evidenzia dunque che al legislatore ordinario non èpreclusa, in linea generale, la scelta di stabilire il divieto di prevalenza di circostanzesindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifestairragionevolezza o nell’arbitrio.L'analisi delle decisioni del Giudice delle leggi sulla norma di cui all’art. 69, commaquarto, cod. pen. evidenzia come la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati peril recidivo sia stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale, mentre il divieto di cui all'art.69, quarto comma, cod. pen. è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione in casi in cui sideterminava un evidente squilibrio tra pene minime irrogabili in conseguenzadell'ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza della attenuante in esame sulla recidivareiterata (vds. sentenze cost. n. 251 del 2012, n. 105 del 2014 e n. 106 del 2014).1.3.3. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99,quarto comma, cod. pen., che incide, secondo le regole ordinarie, esclusivamente fino ad unterzo, comporta che lo scarto tra la pena base prevista per il reato non circostanziato equella risultante dall’applicazione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla corniceedittale di cui all’art. 628 cod. pen., è ben lontano da quell’ «ampio scarto» (conseguente adun minimo edittale previsto per l’art. 630 cod. pen. in misura pari a venticinque anni direclusione), rilevato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 151/2025 quale paradigmadi irragionevolezza e manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio.2. Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.