CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 24464/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione giuridica -in termini di incauto acquisto- dell'attività illecita descritta ai due capi di imputazione contestati non è ammissibile, giacché con il concordato concluso tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l'accordo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025