Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 24464/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione giuridica -in termini di incauto acquisto- dell'attività illecita descritta ai due capi di imputazione contestati non è ammissibile, giacché con il concordato concluso tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l'accordo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione giuridica -in termini di incauto acquisto- dell'attività illecita descritta ai due capi di imputazione contestati non è ammissibile, giacché con il concordato concluso tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., queste hanno rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la rideterminazione della pena inflitta e anche sul punto hanno raggiunto l'accordo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025
Sentenza Cassazione n. 24464/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris