CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 14681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte di appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28/05/2025 la Corte di appello di Lecce ha confermatola sentenza del 09/06/2021 con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannatoPaolo Antonaci alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e portoillegale in luogo pubblico di arma da fuoco.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (art. 599-bis cod.proc. pen.) in relazione alla richiesta di concordato in appello. Il difensorelamenta che la Corte di appello non aveva sciolto la riserva formulata in ordinealla ammissibilità della richiesta di concordato (riserva formulata a seguito dellaeccezione del Procuratore generale), e, nonostante ciò, aveva invitato le parti aconcludere nel merito. Il ricorrente rileva che, la normativa transitoria in tema diconcordato in appello, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratoregenerale, consentiva all'imputato il ricorso a tale istituto processuale e che iGiudici di appello, con contegno sopra descritto, avevano di fatto preclusol'accesso al concordato ledendo così il diritto di difesa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia difetto motivazione della sentenza inordine alla questione posta col primo motivo. La Corte aveva infatti rilevato chela richiesta di concordato non era valutabile in quanto il difensore non ne avevaneppure illustrato il contenuto, dimenticando che ciò era accaduto solo perché ilgiudice si era riservato di decidere sulla ammissibilità della richiesta ma poi nonaveva sciolto la riserva.2.3. Con il terzo motivo, si deduce, sempre in relazione alla richiesta diconcordato, violazione di legge processuale. Il difensore rileva che, in relazionealla questione sopra illustrata, il verbale dell'udienza era stato redatto in manierariassuntiva e imprecisa (e dunque non descriveva l'esatto svolgimento dellavicenda). La difesa aveva quindi chiesto di ottenere la trascrizione dellaregistrazione dell'udienza, ma non aveva ottenuto risposta.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.in relazione al termine di comparizione in appello. Il difensore rileva che,sebbene l'appello sia stato presentato nel 2022, il decreto di citazione in appelloè stato emesso solo ad aprile 2025 allorquando era già in vigore la modificaintrodotta dalla cd riforma Cartabia all'art. 601 cod. proc. pen. con elevazione deltermine di comparizione da 20 a 40 giorni. Nel caso in esame, si è inveceapplicata la previgente normativa, con conseguente violazione dei diritti di difesadell'imputato.2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione del diritto difesa. Il difensorerileva che, avendo ricevuto dall'imputato solo la procura speciale per fare ilconcordato in appello, non era legittimato a concludere nel merito e quindi si èrifiutato di farlo; la Corte avrebbe dunque dovuto rinviare la discussione onominare un difensore d'ufficio; non avendolo fatto ha leso il diritto dell'imputatoa difendersi.2.6. Con il sesto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione. Ildifensore rileva che nel giudizio di appello aveva prodotto la sentenza con laquale, nel separato procedimento celebrato con rito abbreviato, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] stato assolto per il reato di porto dell'arma da fuoco perché il fatto nonsussiste, e, nonostante ciò, la Corte ha condannato l'Antonaci anche per taledelitto.2.7. Con il settimo motivo si deduce contraddittorietà delle prove etravisamento dei fatti in relazione alla affermazione di responsabilità per il reatodi rapina. Secondo il difensore la Corte territoriale non ha tenuto conto delladiscrasia tra gli orari delle video riprese utilizzate per giungere allaidentificazione dei rapinatori e l'ora di consumazione del reato (circa 20 minutisecondo quanto affermato dagli stessi investigatori). La difesa evidenzia poi chenon è stata fatta una perizia per verificare se lo scooter asseritamente usato perrapina e ripreso nel video era marciante (dubbio che nasceva dalle dichiarazionidel proprietario del veicolo che aveva detto di averlo portato nell'officinadell'Antonaci proprio perché non era marciante).2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia l'eccessiva pena inflitta anche perchél'imputato, per quanto detto nel sesto motivo, doveva essere assolto dal delittoin materia di armi di cui al capo B.3. Il 17/03/2026 il difensore ha depositato memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, riepilogando i motivi già articolati nelricorso ed insistendo per il loro accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente postoche con gli stessi si lamenta, sotto diversi profili, la lesione del diritto di difesadell'imputato, rappresentata dal fatto che gli sarebbe stato illegittimamentepreclusa la possibilità di accedere al cd concordato in appello previsto dall'art.599-bis cod. proc. pen.In motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza.Ed invero, dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta: che all'udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore dell'imputato ha depositato la procura specialeconferita dall'Antonaci e ha chiesto di poter raggiungere un accordo con ilpubblico ministero sui motivi di appello; che il Procuratore generale si è rifiutatodi valutare un eventuale concordato ritenendo l'istanza inammissibile in quantointempestiva. E' quindi palese che alcun accordo è stato raggiunto dalle partiprocessuali stante il rifiuto opposto dalla parte pubblica. Contrariamente aquanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello non è incorsa in alcunaviolazione di norme processuali, atteso che non poteva che prendere atto dellamancanza del consenso del pubblico ministero; non vi era infatti alcun accordosulla quale i Giudici di merito potevano o dovevano motivare. Del resto, comepiù volte ribadito da questa Corte, in tema di concordato in appello, èinammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblicoministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo rendarevisionabile (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806-01). Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha altresì affermato che ilprovvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato suimotivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, hanatura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez.U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005-01).2. Il quarto motivo di ricorso – avente ad oggetto il mancato rispetto deltermine di comparizione in appello – è manifestamente infondato. Ed invero, benprima della proposizione del ricorso, questa Corte, nel suo massimo consesso, hachiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdottadall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua inquaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-01). Nel caso in esame, l'appello è statopresentato nel 2022 sicché è pacifico che non trovava applicazione il nuovotermine di comparizione invocato dal ricorrente.3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Prima ancora diessere procuratore speciale l'avvocato era il difensore di fiducia nominatodall'imputato e come tale investito di tutti i poteri, le facoltà e i doveri che aldifensore competono ai sensi degli artt. 96 ss cod. proc. pen. Il contestualeconferimento di una procura speciale per compiere un determinato attoprocessuale nell'interesse dell'imputato non limita in alcun modo le prerogativedel difensore nominato, non essendo tale limitazione prevista da alcuna norma dilegge. La decisione del difensore di non rassegnare oralmente le conclusioni nelmerito (conclusioni peraltro già contenute nell'atto di appello) è quindi il frutto diuna sua libera scelta processuale. Scelta di fronte alla quale, contrariamente aquanto assume il ricorrente, la Corte di appello non era neppure tenuta adisporre il rinvio dell'udienza e/o a nominare un difensore d'ufficio all'imputato.Ed infatti, nel vigente ordinamento processuale penale non è prevista la rinunciatacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo; pertanto, sino a che noninterviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducianominato (Sez. 3, n. 1346 del 19/11/1997, dep. 1998, Tomasello, Rv. 209816-01); né nella mera scelta processuale di non discutere oralmente l'appello, sipoteva, di per sé ravvisare, ravvisare un abbandono o rifiuto di difesa.4. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il contrasto tra la sentenzaimpugnata e quella con la quale in separato procedimento il coimputato [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto per il capo B), è manifestamente infondato.In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stataallegata al ricorso per cassazione ma non consta che la stessa sia statadepositata nel giudizio di appello (nell’atto di appello tale pronuncia non vieneneppure citata e il difensore aveva chiesto l'assoluzione dell'Antonaci solo perchésosteneva che il suo assistito non aveva detenuto la pistola posto che ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'arma era sua e l'aveva utilizzata lui).In secondo luogo, va evidenziato che, come più volte affermato da questaCorte in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà dellamotivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passodella decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo digravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anchequello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta inaltra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini,Rv. 287429-01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240996-01).5. Il settimo motivo è interamente versato in fatto.Va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo ilquale è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,Nel caso in esame, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato – si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelloconsentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.Il motivo è poi aspecifico. La sentenza di appello (pag. 4-8) ricostruiscedettagliatamente i fatti e affronta puntualmente anche le questioni poste dalladifesa (aventi ad oggetto il funzionamento dello scooter e la discrasia tra l'orariodella rapina e quello riportato nelle videoregistrazioni), con una motivazione deltutto congrua (e certamente non illogica né contraddittoria), con la quale ilricorrente non si confronta minimamente.Il motivo è quindi inammissibile, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dalgiudice di merito, e, dall'altro, non contenente specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.6. L'ottavo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è generico easpecifico. L'invocata riduzione della pena si fonda infatti esclusivamentesull'accoglimento del sesto motivo di ricorso (che, come detto, è manifestamenteinfondato). Non vi è poi alcun confronto con la motivazione della sentenzaimpugnata la quale ha adeguatamente motivato ritenendo congrua la pena(peraltro già quantificata dal giudice di primo grado in misura pari al minimoedittale per la rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, cod. pen.),valorizzando sia la gravità del fatto (rapina a mano armata) sia la pericolositàdell'Antonaci (desunta dai precedenti penali a suo carico).7. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente