Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15733/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; x [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata di tentato furto aggravato in concorso con altre persone, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che - parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Verona in punto di pena per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva - l'ha confermata nel resto.

Deduce violazione nonché vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen.; violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

Chiede, in conseguenza, una rideterminazione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché costituito da doglianze che si sviluppano su piano del fatto e che sono volte a prefigurare una ricostruzione alternativa dello stesso.

Si tratta, poi, di censure generiche perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Invero, quanto alla qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'invocato comma 3 dell'art. 56 cod. pen., la sentenza impugnata la esclude con motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4) che spiega perché non possa, nel caso di specie, ravvisarsi la desistenza volontaria dell'imputata.

Ha del pari adeguatamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (p. 5).

Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, la sentenza impugnata si rivela incensurabile atteso che, preso atto dell'eccessività della pena irrogata dal Giudice di primo grado, l'ha ridotta, previo l'anzidetto riconoscimento delle attenuanti generiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] à.-44,414A- Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA].

DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; x [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputata di tentato furto aggravato in concorso con altre persone, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che - parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Verona in punto di pena per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva - l'ha confermata nel resto. Deduce violazione nonché vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen.; violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Chiede, in conseguenza, una rideterminazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché costituito da doglianze che si sviluppano su piano del fatto e che sono volte a prefigurare una ricostruzione alternativa dello stesso. Si tratta, poi, di censure generiche perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Invero, quanto alla qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'invocato comma 3 dell'art. 56 cod. pen., la sentenza impugnata la esclude con motivazione congrua e corretta in diritto (p. 4) che spiega perché non possa, nel caso di specie, ravvisarsi la desistenza volontaria dell'imputata. Ha del pari adeguatamente ritenuto la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (p. 5). Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la sentenza impugnata si rivela incensurabile atteso che, preso atto dell'eccessività della pena irrogata dal Giudice di primo grado, l'ha ridotta, previo l'anzidetto riconoscimento delle attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] à.-44,414A- Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA]. DEPOS