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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02177/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 18749del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui elett. domicilia in Roma studio legale FAZZARI,via Q. Maiorana 9 -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 120/2024 del 22 febbraio 2024 , Corte d'Appello di Messina,nella causa R.G.N. 269/2022, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, le stesse non vanno liquidate atteso che il controricorso del Comune come riconosce lo stesso è tardivo ed è stato proposto per la partecipazione all’udienza pubblica, nulla spese per i ricorrenti e per le parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18749del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui elett. domicilia in Roma studio legale FAZZARI,via Q. Maiorana 9 -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 120/2024 del 22 febbraio 2024 , Corte d'Appello di Messina,nella causa R.G.N. 269/2022, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, le stesse non vanno liquidate atteso che il controricorso del Comune come riconosce lo stesso è tardivo ed è stato proposto per la partecipazione all’udienza pubblica, nulla spese per i ricorrenti e per le parti intimate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28ge
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