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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 46485/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 5-bis cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da omesso esame del terzo motivo di appello, con il quale si era chiesta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del quale Bertocco sarebbe stato meritevole avendone il Tribunale definito la condotta come caratterizzata da una concreta carica offensiva di non particolare rilievo, tanto che, valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la pena inflittagli era stata calibrata sul minimo edittale così come l'aumento, conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 576, comma 5 -bis, cod. pen., era stato determinato nella misura più contenuta.

3. Con requisitoria in data 4 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria in data 4 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata.

1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), emerge come del terzo motivo di gravame - con il quale si era censurata la mancata applicazione da parte del Tribunale della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto - la Corte territoriale abbia completamente omesso l'esame, tale conclusione trovando conforto nella mancata enunciazione dello stesso nella sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata.

2. Né può sostenersi che ci si trovi in presenza di diniego di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. corredato da motivazione implicita, atteso che nulla è possibile trarre dal complesso argomentativo sotteso alla sentenza oggetto di sindacato che consenta di ritenere disattesi i non generici rilievi articolati nell'interesse dell'appellante in ordine alla non particolare gravità del fatto ascrittogli, siccome desumibile dai passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in cui la condotta da lui tenuta era stata descritta come di non particolare rilievo sotto il profilo della concreta carica offensiva, tanto vero che, tenuto conto di tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la pena inflittagli era stata determinata nel minimo edittale e l'aumento, conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 576, comma 5 -bis, cod. pen., era stato parimenti applicato nella misura minima consentita.

3. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 5-bis cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da omesso esame del terzo motivo di appello, con il quale si era chiesta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del quale Bertocco sarebbe stato meritevole avendone il Tribunale definito la condotta come caratterizzata da una concreta carica offensiva di non particolare rilievo, tanto che, valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la pena inflittagli era stata calibrata sul minimo edittale così come l'aumento, conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 576, comma 5 -bis, cod. pen., era stato determinato nella misura più contenuta. 3. Con requisitoria in data 4 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 4 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata. 1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), emerge come del terzo motivo di gravame - con il quale si era censurata la mancata applicazione da parte del Tribunale della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto - la Corte territoriale abbia completamente omesso l'esame, tale conclusione trovando conforto nella mancata enunciazione dello stesso nella sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata. 2. Né può sostenersi che ci si trovi in presenza di diniego di applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. corredato da motivazione implicita, atteso che nulla è possibile trarre dal complesso argomentativo sotteso alla sentenza oggetto di sindacato che consenta di ritenere disattesi i non generici rilievi articolati nell'interesse dell'appellante in ordine alla non particolare gravità del fatto ascrittogli, siccome desumibile dai passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in cui la condotta da lui tenuta era stata descritta come di non particolare rilievo sotto il profilo della concreta carica offensiva, tanto vero che, tenuto conto di tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., la pena inflittagli era stata determinata nel minimo edittale e l'aumento, conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 576, comma 5 -bis, cod. pen., era stato parimenti applicato nella misura minima consentita. 3. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appell
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