Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 21662/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto perremissione di querela;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Torino del 21/10/2025, che aveva confrmato la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.2.

Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stessoestinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, intervenute dopo lasentenza della Corte di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di dirittopacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile ilricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione dellaquerela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima dellascadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendonel'estinzione del reato (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4,n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01).1.2.

Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensidell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativaaccettazione, come da verbali prodotti in atti.2.

Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quartocomma cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto perremissione di querela;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Torino del 21/10/2025, che aveva confrmato la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stessoestinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, intervenute dopo lasentenza della Corte di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di dirittopacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile ilricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione dellaquerela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima dellascadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendonel'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4,n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01).1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensidell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativaaccettazione, come da verbali prodotti in atti.2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quartocomma cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris