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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32668/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J2k [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5, cod. pen. e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena finale inflitta; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omesso accertamento in ordine alla sussistenza del giustificato motivo del porto di un coltello fuori dalla propria abitazione, sono inammissibili, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale e, comunque, meramente apparenti, in quanto privi di una puntuale critica alla motivazione resa nella sentenza in verifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J2k [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5, cod. pen. e all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riducendo la pena finale inflitta; Considerato che sia il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omesso accertamento in ordine alla sussistenza del giustificato motivo del porto di un coltello fuori dalla propria abitazione, sono inammissibili, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in sede di appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale e, comunque, meramente apparenti, in quanto privi di una puntuale critica alla motivazione resa nella sentenza in verifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32668/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris