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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39240/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00XBX0W) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1955 avverso l'ordinanza del 31/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata, giacché il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di continuazione, per talune fattispecie ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo originario, applicabile per effetto della precedente sentenza n. 32 del 2014 — nella parte in cui fissava in otto, anziché sei, anni di reclusione il minimo edittale della pena detentiva; che il provvedimento impugnato è ossequioso, per quanto concerne l'individuazione delle concrete modalità di intervento in fase esecutiva, dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che l'esercizio del potere di riqualificazione sanzionatoria non autorizza ad operare in base a criteri matematico-proporzionali (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809; Sez. 1, n. 11974 del 20/01/2016, Dinari, n.m.; Sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Testani, Rv. 264880), e che il giudice deve, al contrario, procedere alla rideterminazione della pena utilizzando i criteri previsti dagli artt.132 e 133 cod. pen., secondo i canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto sia della nuova cornice edittale (Sez U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858), che delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto ed al significato ad esso attribuibile (Sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261688); che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, chiamato a confrontarsi con il novum introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena senza compiere un'operazione di riduzione ispirata a criteri aritmetico-proporzionali e considerando, piuttosto (cfr., in particolare, le osservazioni svolte al terzo ed ultimo foglio), la concreta offensività della condotta, commessa in un contesto associativo, e la modestia degli aumenti applicati dal giudice della cognizione pur a fronte di condotte assai gravi; che, in tal modo, il giudice dell'esecuzione si è attenuto ai principi enucleati dal massimo consesso nomofilattico nelle decisioni adottate in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ed estensibili alle fattispecie, quale quella in esame, conseguenti alla più recente pronuncia del giudice delle leggi; che, con specifico riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, stabilito che «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento 'correttivo' da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione [...]» (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697); che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'ulteriore principio per cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rimodulazione della pena irrogata in sede di cognizione al fine di adeguarla ai limiti edittali derivanti dall'intervento della Corte costituzionale, non è vincolato a seguire un criterio rigido di calcolo di tipo puramente aritmetico e proporzionale (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809; Sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Testani, Rv. 264880) né, in caso di fissazione della pena nel minimo edittale della normativa dichiarata incostituzionale, attenersi al minimo di quella applicabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale (Cass. Sez. 3, n. 13223 del 03/12/2015, Boy, Rv. 266767; Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Mentonis, Rv. 265209); che erra, pertanto, il ricorrente nell'invocare una più ampia riduzione della sanzione, atteso che, come detto, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00XBX0W) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1955 avverso l'ordinanza del 31/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata, giacché il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di continuazione, per talune fattispecie ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo originario, applicabile per effetto della precedente sentenza n. 32 del 2014 — nella parte in cui fissava in otto, anziché sei, anni di reclusione il minimo edittale della pena detentiva; che il provvedimento impugnato è ossequioso, per quanto concerne l'individuazione delle concrete modalità di intervento in fase esecutiva, dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che l'esercizio del potere di riqualificazione sanzionatoria non autorizza ad operare in base a criteri matematico-proporzionali (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809; Sez. 1, n. 11974 del 20/01/2016, Dinari, n.m.; Sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Testani, Rv. 264880), e che il giudice deve, al contrario, procedere alla rideterminazione della pena utilizzando i criteri previsti dagli artt.132 e 133 cod. pen., secondo i canoni dell'adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto sia della nuova cornice edittale (Sez U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264858), che delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto ed al significato ad esso attribuibile (Sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261688); che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, chiamato a confrontarsi con il novum introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena senza compiere un'operazione di riduzione ispirata a criteri aritmetico-proporzionali e considerando, piuttosto (cfr., in particolare, le osservazioni svolte al terzo ed ultimo foglio), la concreta offensività della condotta, commessa in un contesto associativo, e la modestia degli aumenti applicati dal giudice della cognizione pur a fronte di condotte assai gravi; che, in tal modo, il giudice dell'esecuzione si è attenuto ai principi enucleati dal massimo consesso nomofilattico nelle decisioni adottate in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ed estensibili alle fattispecie, quale quella in esame, conseguenti alla più recente pronuncia del giudice delle leggi; che, con specifico riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, stabilito che «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento 'correttivo' da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione [...]» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697); che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'ulteriore principio per cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rimodulazione della pena irrogata in sede di cognizione al fine di adeguarla ai limiti edittali derivanti dall'intervento della Corte costituzionale, non è vincolato a seguire un criterio rigido di calcolo di tipo puramente aritmetico e proporzionale (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809; Sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Testani, Rv. 264880) né, in caso di fissazione della pena nel minimo edittale della normativa dichiarata incostituzionale, attenersi al minimo di quella applicabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale (Cass. Sez. 3, n. 13223 del 03/12/2015, Boy, Rv. 266767; Sez. 4, n. 46973 del 06/10/2015, Mentonis, Rv. 265209); che erra, pertanto, il ricorrente nell'invocare una più ampia riduzione della sanzione, atteso che, come detto, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell