CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta avverso la sentenza del 02/04/2026 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento) è stata pronunciata a seguito di c.d. concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.); rilevato che l'imputato ha dedotto - in modo peraltro generico - violazione di legge e vizio in motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (e, particolarmente, all'aumento della pena per la continuazione), pur avendo rinunciato a tutti i motivi eccetto che a quello sul disconoscimento della recidiva;rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M