CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 1960
Cassazione n. 34358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 13/11/2020 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 23/07/2018 del Tribunale di Asti, che lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità cagionato alla persona offesa. Deduce: 1.1. "Ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.: mancanza della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato contestato, in particolare alla luce delle doglianze difensive formulate nei motivi di appello, la cui disamina risulta del tutto pretermessa dalla sentenza impugnata".Il motivo muove dalla premessa secondo cui l'affermazione di responsabilità è fondata soltanto sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e si afferma che "la motivazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata si presenta totalmente sovrapponibile a quella della pronuncia di primo grado, che risulta in larghissima prevalenza parafrasata ed in ampi stralci meramente trascritta". Aggiunge che «l'esame delle doglianze difensive svolte, in particolare, nel primo motivo di appello risulta censurabilmente pretermesso in toto, essendo a loro dedicata nella sentenza impugnata» un unico accenno, così che «la motivazione addotta dalla sentenza impugnata a sostegno della conferma dell'affermazione responsabilità dell'imputato -ed in particolare in punto di accertamento dell'elemento oggettivo del reato contestat- risolvendosi in un generale "mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado" si presenta vizia in toto, in quanto meramente apparente». 1.2. Vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla testimonianza resa dalla parte civile, con riguardo all'accertamento degli artifici e raggiri e alla luce delle doglianze esposte dalla difesa, la cui disamina risulta pretermessa. Omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e dell'Oraldi con riguardo alla provenienza della fattura pro-forma n. 12 del 24.5.2016. Anche in questo caso si denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla censura ritenuta decisiva circa l'effettiva provenienza della fattura n. 12 del 24.5.2016. Il motivo illustra i contenuti della fattura e le ragioni della sua decisività nel costrutto motivazionale delle sentenze di merito. 1.3. Vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo ai documenti prodotti dalla difesa all'udienza del 24/04/2018 (ossia riconoscimento di debito del 30.06.2016, lettera Oraldi 3.8.2016, riscontro della [OSCURATO:PERSONA] del 9.8.2016 ed sms intercorsi tra Oraldi e [OSCURATO:PERSONA] tra il 25.7.2016 e il 10 agosto 2016) in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato e alla luce delle doglianze esposte dalla difesa, la cui disamina risulta pretermessa. Omessa valutazione del carteggio intercorso tra le parti nei giorni immediatamente successivi all'erogazione del prestito da parte dell'Oraldi alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. 1.4. Erronea applicazione dell'art. 640, cod.pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla testimonianza resa dalla parte civile €49fai documenti prodotti dalla difesa all'udienza del 26.4.2018 (gli stessi di quelli indicati al punto precedente), in ordine alla qualificazione del fatto come truffa.Anche in questo caso si denuncia l'omessa valutazione delle doglianze difensive in ordine alla possibilità di configurare il reato di appropriazione indebita e non quello di truffa, mancando la prova di una condotta mistificatrice. 1.5. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla memoria difensiva depositata il 28.9.2020 nel corso del giudizio di appello in ordine al bilanciamento tra le circostanze e alla determinazione della pena. In questo caso si sostiene che la sentenza impugnata non tiene conto dell'integrale restituzione della somma mutuata dall'Oraldi alla [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. a marzo 2020, per una somma totale pari a 260.000,00 euro e che assume rilevanza anche ai fini della determinazione della pena. 1.6. Erronea applicazione degli artt. 538 e 546 c.p.p. in ordine alla conferma delle statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel corso del processo d'appello. Con l'ultimo motivo di deduce che la Corte di appello ha liquidato le spese della parte civile nonostante la revoca della relativa costituzione, formalizzata all'udienza del 13 novembre davanti alla stessa Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e meramente reiterativo delle medesime questioni di merito proposte con il grava me. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione diffusamente esposto nei primi cinque motivi di ricorso; denuncia affatto smentita dalla presenza di una motivazione puntuale e articolata che ha preso in esame tutti i motivi di doglianza contenuti nel gravame. A tal riguardo va ribadito che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 01). 1.2. Peraltro, proprio la denuncia di omessa valutazione ovvero di mancanza di un'autonoma valutazione, mette in rilievo il vizio di aspecificità di cui è affetto il motivo, giacchè -in realtà- il ricorrente non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, limitandosi a reiterare le censure mosse con l'atto di appello, trascurando le motivazioni che hanno portato al loro rigetto.Il vizio di aspecificità, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n„ 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. A ciò si aggiunga che il vizio di omessa motivazione non può essere ravvisato nella mancata risposta a tutte le questioni poste, giacché «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.», (Così, Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 — 01). A tal proposito è stato altresì affermato che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima», (Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Carnmi, Rv. 277593 — 01). 1.4. Va ancora rilevato come i motivi di ricorso in esame -oltre a essere manifestamente infondati per le ragioni dianzi esposte- si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie (contenuto testimonianze, fatture, documentazione varia), alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. 4 7•0nJ.> Tutti i motivi, invero, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia in relazione a tutte le questioni esposte nei motivi di ricorso in esame. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità dei motivi in questione, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.5. Manifestamente infondato, infine, il motivo relativo alle statuizioni civili, non risultando prodotta la prova di un'effettiva e idonea revoca della costituzione di parte civile. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma