CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 17159/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 15 marzo 2024 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha insistito nelle ragioni del ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, che - con la riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari - ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita dal Tribunale di Imperia, per due addebiti di bancarotta fraudolenta per distrazione, a lei ascritti in qualità di concorrente esterno dell'imprenditrice individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 27 novembre 2013. 2.11 ricorso, presentato da difensore abilitato, si è affidato a tre motivi, di seguito enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in travisamento della prova, perché avrebbe confuso il fallimento dell'impresa individuale con il fallimento di una società, citando massime giurisprudenziali non conferenti perché riguardanti reati di bancarotta societaria e non cogliendo che il gravame della difesa fosse incentrato sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] come socia illimitatamente responsabile ed amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., tenuta a rispondere delle obbligazioni di tale società con i propri beni, presenti e futuri; pertanto, legittimamente ella ha effettuato pagamenti dei creditori di tale società, perché obbligata nei loro confronti, a mente dell'art. 2320 cod. civ., che sancisce il c.d. divieto di immistione da lei violato perché ingeritasi nella gestione. In definitiva, la Corte di merito, equivocando che la fallita fosse una persona giuridica, ne ha posto in rilievo l'autonomia patrimoniale invece inesistente, senza avvedersi che [OSCURATO:PERSONA], titolare d'impresa individuale, avrebbe dovuto legittimamente effettuare, come aveva effettuato, le erogazioni di denaro relative ai debiti della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., di cui avrebbe dovuto rispondere personalmente. 2.2. Il secondo motivo si è doluto dei vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione - anche in conseguenza del già evidenziato travisamento - in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. Sarebbe palese che l'imputata non avesse alcuna coscienza di realizzare una condotta non consentita, poiché persuasa della regolarità dei pagamenti eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., delle cui obbligazioni avrebbe dovuto rispondere con il patrimonio personale. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato un vizio di motivazione - anche per travisamento della prova per omissione - in ordine alle ragioni di gravame esposte al fine di contestare la quantificazione del risarcimento del danno. La difesa aveva prodotto diversi documenti nel corso del giudizio di primo grado, con particolare riferimento a fatture per prestazioni professionali rese dallo studio della commercialista [OSCURATO:PERSONA] e - quanto all'importo di euro 4.784 - a fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Arciuolo, che avrebbe eseguito regolari pagamenti; il bonifico del 27 aprile 2012 di euro 4000 sarebbe riferibile ad un versamento di euro 3.065 in favore della [OSCURATO:PERSONA] per debiti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, l'importo che si assume distratto dovrebbe essere ridotto ad euro 9.331,59. La Corte di merito, oltre a non affrontare tali profili, si sarebbe persino contraddetta perché un passaggio della sentenza darebbe per ammesso come una parte delle somme contestate come oggetto di distrazione fossero dovute per prestazioni professionali dello studio Leone.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. Le risorse economiche della ditta individuale, una volta trasferite alla società, perdono la loro destinazione a garanzia della fallita, concorrendo ad incrementare la garanzia delle pretese di eventuali creditori dell'ente beneficiario, non rilevando, sotto questo profilo, la confusione tra patrimonio personale dell'imprenditore e quello della ditta fallita; anche l'impresa individuale è titolare di un'autonomia patrimoniale, a salvaguardia delle aspettative di soddisfacimento dei propri creditori, certamente pregiudicate dal distacco di risorse finanziarie, a loro destinate, in favore di un'altra entità imprenditoriale, con il preciso scopo di adempiere ad obbligazioni proprie di quest'ultima. Quanto, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti obbligatori di una società in accomandita semplice, e a conferma della netta separazione tra le masse patrimoniali del socio e della società, può essere richiamato l'istituto del bene ficium excussionis (art. 2304 cod. civ., applicabile alle s.a.s. in forza del rinvio operato dall'art. 2315 cod. civ.) che, sia pure nella fase esecutiva, consente al socio, anche illimitatamente responsabile, di esigere la preventiva escussione del patrimonio della società ai fini del soddisfacimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima; o il disposto dell'art. 148 comma secondo della legge fallimentare, che, nella disciplina dell'azione esecutiva della procedura concorsuale in caso di fallimento della società e dei singoli soci, stabilisce che il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Va dunque ribadita la natura di reato di pericolo che connota il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, che attribuisce valenza lesiva anche alla mera potenzialità di un danno per le ragioni dei creditori dell'impresa dichiarata fallita (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031; Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932), a prescindere dalle finalità dell'operazione depauperativa, che rimane connotata da illiceità ove sia destinata a scopi diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendo attivo ai propri creditori (sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996 Gennari, Rv. 205921). Ininfluenti, in proposito, sono i refusi in cui i giudici dell'appello sono incorsi nell'indicare talvolta la "società" fallita in luogo dell'"impresa individuale" fallita e il dedotto travisamento è in radice insussistente. Invero, oggetto di doglianza era una questione di diritto e dunque, se questa è stata correttamente risolta dal giudice del merito, rimane irrilevante se la soluzione sia stata adottata immotivatamente ovvero con motivazione eccentrica o illogica e, conseguentemente, la stessa o la sua mancanza non può costituire motivo di doglianza con il ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione). Deve allora riaffermarsi che, in un contesto di doppia conforme, la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico-giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell'atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza di primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ebbene, dalle argomentazioni della sentenza di primo grado (pag. 6 e 7), piane, razionali e persuasive, è emerso che la ditta individuale fallita ha effettuato i pagamenti indicati in imputazione - a capo d) - a favore dell'imputata per un totale di 12.000 euro a fronte di parcelle emesse per euro 4784; e il dirottamento di denaro liquido, di proprietà dell'impresa fallita, senza l'incameramento di adeguata contropartita e comunque ingiustificato, così da cagionare un pregiudizio per i creditori, integra il delitto di bancarotta per distrazione (sez.5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Pedroli, Rv. 262655), come correttamente rimarcato dalla sentenza impugnata, pag.6. Quanto alla responsabilità per l'operazione di natura analogamente distrattiva di cui al capo e) - confermata dalla Corte territoriale - relativa al pagamento, effettuato dall'impresa fallita, di esposizioni debitorie proprie della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C., il giudice di prime cure ha sottolineato, con proposizioni congrue, appropriate ed immuni da censure in sede di legittimità, che l'imputata sottopose alla di poi fallita [OSCURATO:PERSONA], per la firma, una scrittura privata di "accollo" dei debiti che gravavano sulla società del di lei padre, accompagnate dalla firma di cambiali a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione; che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a firmare in veste di amministratrice della società di persone o come persona fisica, ma in quanto titolare dell'impresa individuale successivamente fallita, dotata di autonomia patrimoniale rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] fisica; e infine - dato probatorio con il quale la ricorrente omette accuratamente di confrontarsi e che refluisce in modo dirompente sulle valutazioni relative al secondo motivo di ricorso, come ora si preciserà - che la scrittura privata fu confezionata con una clausola liberatoria per la società debitrice accollata, sancendo che dell'obbligazione rispondesse esclusivamente l'accollante, ovvero la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 9 e 10), invero in contrasto con le regole della responsabilità concorrente della società e del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, propria della disciplina delle società di persone. 2.11 secondo motivo, che attiene ad un presunto errore nell'applicazione della legge penale e ad un'assunta carenza di motivazione sulla prova del dolo dell'extraneus concorrente nell'operazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è aspecifico e manifestamente infondato, dal momento che le sentenze del duplice grado di merito (pagg. 7-10 primo grado, pag. 6 secondo grado) hanno coerentemente ed accuratamente messo in rilievo come l'imputata, consulente contabile la cui attività era strettamente legata a quella dell'impresa fallita e della società di [OSCURATO:PERSONA], di cui la prima era accomandante, avesse completa padronanza della situazione economico-finanziaria della ditta individuale, il cui impianto contabile era costantemente curato ed aggiornato, anche nella prospettiva di far fronte alle ingravescenti passività, sulla base delle sue indicazioni e determinazioni; e come proprio l'imputata abbia predisposto la scrittura privata di accollo liberatorio, che ha prodotto il distacco, senza controprestazione o vantaggio alcuno, di risorse dal patrimonio dell'impresa individuale a copertura di debiti della società di persone. Del resto, neppure appare necessaria, in capo all'extraneus, la cognizione della condizione di dissesto dell'impresa poi condotta al fallimento, perché è costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (ex multis, sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156; sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243162). 3.11 terzo motivo, che afferisce alle statuizioni civili, è parimenti generico e manifestamente infondato. La quantificazione del danno arrecato alla massa dei creditori, che hanno esercitato l'azione civile con la costituzione di parte civile della curatela del fallimento, è stata correttamente parametrata all'entità della distrazione contestata ed accertata nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado (come richiamato a pag. 6 della sentenza impugnata), pari a 20.000 euro, in linea con i principi ermeneutici espressi dalla Corte di Cassazione, in virtù dei quali, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale (sez.5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063; sez.1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv.217403); la sentenza di primo grado, quanto alle fatture ed ai documenti che in tesi difensiva ne proverebbero la legittimità, ha peraltro rilevato, con declinazione incensurabile in sede di legittimità perché riguardante la rispondenza dell'apprezzamento delle prove alle acquisizioni processuali (così, per tutte, Sez. li, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), che gli importi ivi indicati non corrispondono alle cifre dei bonifici effettuati dalla fallita, divisati come complessivamente ingiustificati (pag. 6 e 7, la cui motivazione è condivisa dalla sentenza impugnata, pag.6). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali