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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 30915/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa il 25 luglio 2025, con la quale, in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e a un episodio di evasione, sono state applicate, per quanto in questa sede rileva, le seguenti pene concordate: per [OSCURATO:PERSONA] 5 anni di reclusione ed euro 28.000 di multa, per [OSCURATO:PERSONA] anni 5 di reclusione ed euro 26.000 di multa, per [OSCURATO:PERSONA] mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa; fatti commessi a Noto e Avola in più occasioni dal novembre 2023 al marzo 2025.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta l'eccessività della pena, è inammissibile, non rientrando la doglianza tra quelle consentite in sede di legittimità, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che ammette l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili e comunque non dedotti nel caso di specie.

Osservato che l'unico motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]' e di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la statuizione relativa alla condanna degli imputati al pagamento delle spese di custodia in carcere, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Rv. 277409 e Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Rv. 252648).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa il 25 luglio 2025, con la quale, in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e a un episodio di evasione, sono state applicate, per quanto in questa sede rileva, le seguenti pene concordate: per [OSCURATO:PERSONA] 5 anni di reclusione ed euro 28.000 di multa, per [OSCURATO:PERSONA] anni 5 di reclusione ed euro 26.000 di multa, per [OSCURATO:PERSONA] mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa; fatti commessi a Noto e Avola in più occasioni dal novembre 2023 al marzo 2025. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta l'eccessività della pena, è inammissibile, non rientrando la doglianza tra quelle consentite in sede di legittimità, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che ammette l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili e comunque non dedotti nel caso di specie. Osservato che l'unico motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]' e di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la statuizione relativa alla condanna degli imputati al pagamento delle spese di custodia in carcere, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Rv. 277409 e Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Rv. 252648). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M
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