CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 12531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12075/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 67/2022, pubblicata in data 21.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 702 nei confronti del Comune di Larino, per ottenerne il pagamento dalla somma di €. 23.174,91, a titolo di competenze per la difesa nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza n. Oggetto:patrocinio a spese dello Stato 274/2007, oltre al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata. Nella contumacia del Comune, il Tribunale ha liquidato € 6958,00 oltre accessori di legge, regolando le spese. L’ordinanza è stata confermata in appello. La Corte distrettuale ha ritenuto la causa di valore indeterminatoin applicazione del criterio del “ disputatum ”, evidenziando che la domanda proposta nel giudizio in cui era stato svolto il patrocinio aveva ad oggetto il risarcimento del danno da liquidare a mezzo di consulenza. Ha giudicato congrua la somma liquidata dal primo giudice, considerato il risultato negativo del giudizio, confermando anche la pronuncia sulle spese di primo grado, quantificate in base ai parametri tariffari per le cause di valore compreso tra €. 5.201 ed €. 26.000; ha respinto la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. per carenza di prova del danno, sostenendo che la mancata partecipazione del Comune alla procedura di mediazione era giustificata dall’esosità delle richieste del professionista. 2. Il primo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 10, 14 c.p.c. e 6, comma secondo, D.M. 127/2004, 112 c.p.c. sostenendo che il valore della causa non poteva considerarsi indeterminabile, poiché,all’esito del giudizio nel quale il ricorrente aveva svolto il patrocinio, era stato liquidato a titolo di risarcimento l’importo di € 589.328,55, già quantificato dal consulente tecnico, essendo la domanda di valore determinato anche quando la parte si sia riservatadi indicare la somma pretesa nel corso del giudizio. Nulla avrebbe poi disposto il giudice sulla richiesta di rimborso delle spese vive. Il motivo è fondato. Il valore della causa può considerarsi indeterminabile se il suo valore non può essere determinato, non anche se l’azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 3372/2007; Cass. 1499/2018; Cass.12043/2020 in motivazione). Sia ai fini della competenza, che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore "indeterminabile" soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica: tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari (Cass. 11056/2016; Cass. 14200/2017; Cass. Cass.3024/2011; Cass. 6414/2007; Cass. 5905/2004). Inoltre, l’art. 6 D.M. 127/2004, nel disporre che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti e che può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile , affida al giudice di merito il compito di stabilire, tenuto conto dell'attività difensiva del legale e delle peculiarità del caso specifico, se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero se si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Cass. 18507/2018 ; Cass. 1805/2012; Cass. 13229/2010). A tale verifica dovrà procedere il giudice del rinvio, statuendo anche sul rimborso delle spese vive su cui non vi è pronuncia, non potendosi ritenere la causa di valore indeterminabile per il solo fatto che era stata chiesto in citazione il pagamento di una somma da quantificare a mezzo di c.t.u.. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 13, comma sesto, L. 247/2012 e 4, comma primo, D.M. 55/2014, per aver la pronuncia quantificato le spese processuali di primo grado in un importo inferiore ai valori minimi. Il terzo motivo denuncia la violazione degli art. 4, comma primo, L. 132/2014 e 96 c.p.c. per aver la pronuncia respinto la domanda di responsabilità processuale aggravata pur potendo configurarsi un’ipotesi di responsabilità processuale aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., che non richiede la prova del danno, se la parte non abbia mostrato alcuna disponibilità a ricercare una soluzione transattiva della lite. I due motivi sono assorbiti, dovendo il giudice nuovamente regolare le spese e riesaminare i fatti di causa anche ai fini dell’eventuale responsabilità processuale del Comune. In conclusione, è accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione