Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 04279/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza in funzione di riesame ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai pubblico ministero relativamente ai capi 1,2,3,8 per uncia e ha accolto l'impugnazione in relazione ai capi 12 e 13, avente ad oggetto l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 18 gennaio 2021, con applicazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 81, comma 2. 479, 476, n. 1 e 2 cod. pen. (capo 12), nonché agli arti. 110, 81, comma 2, 56 476, n. 1 e 2, 479 cod. pere (capo 13). 1.1.L'ordinanza esamina soltanto alcun l capi di incolpazione relativi ad un più ampio procedimento, a carico anche di altri coinoagati f in relazione al quale il Giudice per le indagini .,.,re.lirninari aveva emesso, a carico degli odierni ricorrenti, !a misura cautelare della custodia in .earcere, in relazione ad una pluralità di capi di incoipazione, relativi ai reati di corruzione in atti - associazione a delinquere, corruzione, riciclacgio. 1.e indagini -- che hanno preso le mosse dalla perquisizione del 4 luglio 2017 presso lo stuoie dei commercialista [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto al rinvenimentc degli originali di fascicoli, relativi a controversie tributarie, assunte in decisione della 13° sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, di cui era relatore il giudice i'[OSCURATO:PERSONA] -- avevano evidenziato l'esistenza di stretti rapporti di collaborazione tra Milizia e Galiano, in virtù del quale i! commercialista si prestava a redigere le motivazioni i7lelle sentenze in materia tributaria assegnate al giudice,, come contestato ai capi 12 e

13. L'ordinanza censurata sottolinea però, che nel prosieguo era emersa una più ampia rete di raopodi, di tipo pirarnidale, predisposta da! Galiano, attraverso stretti collaboratori, tra cui commercialista stesso [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], diretta alla iiiiializzazione di una serie variegata di affari. i cui buon esito veniva assicurato dal medesimo Galiano attraverso l'asservimento delie fanlinni pubbliche espletate agli interessi dei sodali.

Sicché, specifica i Tribuna e, i due reati di falso oggetto del provvedimento impugnato, :Jon° da inserire in un più ampio contesto caratterizzato da un vero e proprio connubio che i qdc della misura cautelare definiscono criminale, tra gli odierni ricorrenti. 1.2.11 Giudice .oer !e indagini preliminari, rispetto ai capi di incolpazione 12 e 13 aveva ì icttato la richiesta, ritenendo non snseist0ntl i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di T•50 ideologico, posto che, attravensc la sottoscrizione della motivazione della sentenza, -noteralrnerite redatta dal commercialiste, I magistrato avrebbe fatto proprio il contenuto ..Jell'atisc,, rendendo i documenti d cu a capi dl incoioazione, già aventi natura e forma di :r,e,terrza, senz'aitro riferibili a! madistrate medesimo. r',,e.ieN:anerente, il Tribunale con funziene d riesame ritiene che l'apposizione della ppttoscrizione non può essere cc.‘,nsiderate condotta sufficiente a rendere l'atto riferibile al en;geistrato relatore e ha daro risaro alle 7.:s,ti:tanze ;.7.fl intercettazioni di conversazioni, intercorse tra gli indagati che facevano emergere la partecipazione del commercialista anche alla decisione delie controversie tributarie affidate al Galiano, oltre che aiia redazione della motivazione, all'esito della trattazione in udienza. 1.$.[i Tribunale, dunque, vaiutande i'attualità delle esigenze cauteiari del pericolo di teiterazione e di inquinamento probatorio ; di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., applicato per entrambi i ricorrenti e per i capi di incolpazione 12 e 13, la misura della 7ustodia cautelare in carcere, ex arti 3 -.10 cod. proc. pen e la cui efficacia è sospesa fino alla ;i7:finitività della decisione.

2. Avverso ii provvedimento descritto rianno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli daidati, per i tramite de! difensore, con distinti atti di imougnazione. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e mancanza e manifesta ic.ta delia motivazione. 1.1 1.11 ricorrente evidenzia di aver rinunciato alVimougnazione, quanto alla sussistenza itr-avità indiziaria per i capi d.incolpe.,zione 12 e 13 e si sofferma sulle esigenze cautelarli sieciticendo che il Tribunale motiva sul punto richiamando argomenti posti a base della misura confermata aier gli altri capi di incolpaz ore per i quali i giudice, con il provvedimento genetico, eitiie\fa disposto la custodia in carcere, con particolare riferimento al dato, riportato a pag. 18 cci 'ori:nanze censurata, dell'intervento d Gailano presso la Argentieri ; alla quale era stato isedderitoi contenuto delle dicitia2ltazioni da rendere alla Guardia di Finanza . 2 1 2.Con riferimento, poi, ai s i Pauto i7)elicoio di inquinamento probatorio,si sottolinea che prova è cristallizzata nel sequestro decill atti depositati presso la Commissione Tributaria, copia forense dei computer del commercialista, delle intercettazioni telefoniche, tutte nat e documentale, ,3.

Infine, si sottolinea chei in data 12 febbraio 9021; coni:rvveciiiniento depositato il 10 marzo 2021, il ricorrente siti)cuiTienta l'intervenuta sospensione dal servizio e dallo stipendio e collocato fuori dal ruolo enrco della madistratura; - cirri i sequestro del 4 luglio 2017, si sono interrotti i (apporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] e. enmunque, non si sono più veriricatie collaborazioni per la stesura delle sentenze, né sono -,-z•u-it: affidati altri incarichi giudiziari aii lern '" o m me. r EW sta :a facoltà di non rispondere 21l'inteaa-adatorlo e prerogativa dalla quale non può farsi sussistenza delle esigenze raute!ar e , comunque, dettata, nella specie, dalla di esaminare ponderc.s lacicolo pro iissuaP; trascorsi -pitre quattro •i-ie. dal ':empprale non apprezzato dal Tribuna! ai cii repulare attuali le esigenze caditeiari

2.1.3. La difesa ha fatto qervenro i data 2 settembre 2021, memoria con allegata mentaz ona. con la quale si e 3 •:112., o data 12 maggio 2021, su istanza della ceuteiare della cercei-e fuer restanti capi di incoipazione (n.d.r. si :3 rdoc•die anche per i capi 1, 2, 3, 4, 5,

7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, ad. 25 e 25: cfr.

DAP) per i quah la iiaLSU:-a genetica aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, è stata sostituita con gii arresti domiciliari e che l'indagato è, ,aa;:.1.1almente, sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Civitella del Tronto, a seguito di sostituzione della misura cautelare detentiva, chiesta dalla stessa Procura presso il Tribunale di Si sottolinea che le misure attenouinc a! medesimo procedimento, che l'associazione a delinquere descritta al capo 10 cicala. contestazione provvisoria, è finalizzata anche alla aernmissione ti: reati di f&so CU: a! presente procedimento.

Sicché i! rigetto del ricorso comporterebbe la (paradossale) applicazione della più grave si,ita cautelare, per soli due capi di incolpazione„ condotte sicuramente meno gravi rispetto piurz'.1 -tà di contestazioni per le daar .,Aue, all'attualità., la misura non detentiva dell'obbligo dimora.

Da ultimo, si osserva che, in sede d merito, e stata chiesta la sostituzione della misura des,nosta dai Tribunale del riesame con provvedimento impugnato ma che il giudice ha dad-ierato non luogo a provvedere„ per essere la misura cautelare sub fudice„ sospesa quanto 'esecuzione della stess2.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle cautelari e violazione della eqee processuale. in riferimento agli artt. 192„ comma 3 e ,n 277 cod. proc. peri. 2.1.9 assume che :a motivazione sul pericolo di recidiva sarebbe assertiva e che, nello ryuppo deiie indagini, non era err.erso elemento che quelli acquisiti nei corso della eercuisizione, risalente al 4 luclio 2017, senza che. nei successivi quattro anni, si fosse endasnaata la condotta contesta:a e. ‘7H a.' coliabprazione nella redazione delle sentenze -taative a procedimenti in cui Galiano era relatore.

T,rt:.‘ttre, la rilevata assenza di resipisceriza, valorizzata dal Tribunale, risulterebbe elemento rm n quanto e dritto dell'indagato anello di avvalers della facoltà di non rispondere, in eede d interrogatorio di garanzia, tenuto, peraltro„ conto dell'intervenuta successiva eaatduzione della misura, da parte del C.;;ludice, con gli arresti domiciliari. sqttolinea, poi, che il ricorrente, dopo la perquisizione, aveva interrotto i rapporti con o e rinuncdato a tutti gli incarichi professionali conferitigli da Galiano quale giudice del di Brindestiche il Trihenede de desarne si era limitato a fare ricorso a formule .--t--.-2motoate., senza tenere conto del ten-ipo trascorso dai fatti. (.?uani-o all'episodio del 5 r.t.iLiono 7019 , di cu: h3 narrato la coindagata Formosi 1-i'lhnterrogab.-..)rio reso 4 febF.-..: -a;o 2021. tratte -ebbe di circostanza non utile per l'attualità ediqenae che. nvece, sPfteitc.,, quanto al pericolo di inquinamento 7

2.2. Con riferimento ai W2.r:.70iC probatorio, si rileva che l'episodio • i dalle ex mog1ie dell'InJaato Thrì .,esse -c stata contattata dal predetto, quando t aveva ricevuto convocazione dalla poiizia giudiziaria per essere sentita come persona informata dei fatti, per recarsi dal legale che avrebbe fornito precise indicazioni sul contenuto delle Ictparazioni da :-endere alla polizia giudiziaria) a sua volta concorrente nel capo 21 :eTincolpazorie provvisoria (riciciaggio di somme ricevute dal Galiano dall'imprenditore ancre) ha determinato l'iscrizione del ricorrente e dell'avvocato nel registro degli indagati per P' torsione, dcch4la dichiarante assumerebbe :a veste di indagata di reato connesso, ai sensi dell'art. o) cod. proc. peri.

Dunque !e sue dichiarazioni, rese nel corso deli'interrogatorio del 4 207: non potevano essere utalz-zate senza riscontro, con conse.auente violazione - t 192, commi 3 e 4, cod, proc. pen.

Inoitre, si osserva che anche l descritto tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di deviare le indagini e eott: arre alla polizia giudiziaria documenti, che il Tribunale deriva dalle dichiarazioni della .icisi„ sono risalenti a due anni prima deil'emissione deTordinanza censurata (2019) e, e, a peOicolo Op a fatti 7,liversi(;CiCaO io di somme di danaro di cui al capo 2 -1) reato a: falso ideologico oca- otrae si procede, 2 3 La difesa ha fatto :pervenire neernora difensiva, a mezzo p.e,c,, con allegata ,entazone, sottolineando che per i restanti capi di incoipazione (10, 11, 17, 18, 21 e 25) oua'i con !a misura genetica era stata applicata la custodia cautelare in carcere, poi ea con oh arresti doenicilàri Va-da:date è attualmente sottoposto a obbligo di dimora nel •une.7e.

Foggia, a seguito d sos tuziene della misura detentiva„ chiesta dalla stessa Procura esso il Tribunale di Potenza. sottoiaeea che le misure attengono ai medesimo procedimento e che l'associazione a ere., descritta ai capo 10 dea, contestazione provvisoria, è finalizzata anche alla lssione di reati di falso ideoogico di cui ai presente procedimento. ne il inetto del ricorso c.)rri -..'idrterebbe. la ‘-paradossale) applicazione della più grave :e -3 cautelare, per soli due capi di incolpazione„ condotte meno gravi rispetto alla pluralità contestazioni per le quali vige, ali'attualità, la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. laa:atre, si dovrebbe tenere conto dei tempo cc siiente tra ia data del provvedimento e !a ene della Corte di cassalone. ci-id deve irucidere flavorevolmente sull'inattualità della ra .ultmo, si osserva che sede d Tento, è stata chiesta ia sostituzione della misura •mosto dai Tribunale dei riesame con provvedimento impugnato/ ma che il giudice ha onorato. non luogo a provvedere, ber essere Vefficaola della misura cautelare detentiva CONSIDEPiTO IN DIRITTO COrS ono fondati nei indicdti 2.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che sussiste il lamentato difetto di motivazione, in relazione alle persistenza, all'attualità, delle esigenze cautelari che sono poste a base del provvedimento emesso ex art. 310 cod. proc. pen., oggetto di impugnazione in questa sede.

Invero, con rilievo di ordine dirimente, va osservato che la difesa ha documentato nell'ambito del procedimento relativo ai capi di incolpazione per i quali si procede separatamente a carico dell'indagato, senz'altro connessi a quelli oggetto dell'ordinanza sub iudice, l'esistenza di istanza, proveniente dal medesimo pubblico ministero procedente, di revoca della misura degli arresti domiciliari in atto a carico dell'indagato, in relazione a tutti i restanti, più numerosi, capi di cui all'incolpazione provvisoria, ivi compreso il delitto associativo, di cui al capo 10, descritto come finalizzato anche alla commissione di reati di falso ideologico di cui al presente procedimento.

Si tratta di istanza, intervenuta medio tempore, attestante un evidente ed effettivo affievolimento delle esigenze cautelari, rilevato dallo stesso ufficio del pubblico ministero procedente, tanto da rendersi portatore della richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari.

Risulta, in definitiva, che alla data della presente decisione, l'indagato è sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Civitella del Tronto, a seguito di sostituzione della misura cautelare detentiva, chiesta dalla stessa Procura presso il Tribunale di Potenza in relazione ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 e 25 (cfr.

DAP) per i quali la misura genetica della custodia cautelare in carcere, era stata poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, in data 12 maggio 2021. 2.1.0rbene, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, alla luce di tali documenti, dovrà rivisitare il complessivo giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari, in considerazione della circostanza che, nel procedimento separato, pur a fronte di un consistente numero di imputazioni, ivi compresa quella di associazione per delinquere, l'affievolimento è stato già valutato dallo stesso pubblico ministero procedente, attraverso la presentazione dell'istanza di revoca della misura custodiale.

Nella valutazione rimessa al Tribunale in sede di rinvio, andrà esaminato, altresì, l'ulteriore elemento, documentato in questa sede dal ricorrente, rappresentato dalla decisione in sede disciplinare, adottata a carico del Galiano in data 12 febbraio 2021, con provvedimento depositato il 10 marzo 2021, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del ricorrente.

Si tratta, rispetto al provvedimento emesso dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. sub iudice, adottato in data 10 marzo 2021, di un novum non conosciuto dal Tribunale del riesame e che, per questa Corte di cassazione non può essere oggetto di valutazione.

Ed infatti, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 - dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).

Esso, invece, andrà valutato in sede di rinvio da parte del Tribunale con funzione di riesame che non disponeva di quell'atto, nel momento in cui è stata adottata l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. oggetto della presente impugnazione, alla luce della demandata complessiva rivisitazione delle esigenze cautelari all'attualità.

2.2. Con riferimento alla gravità indiziaria e circa la configurabilità del reato di falso ideologico in caso di redazione della sentenza da parte di un soggetto estraneo all'ordine giudiziario, anche se fatta propria dal giudice con la sottoscrizione, è appena il caso di osservare che, pur a fronte della intervenuta rinuncia al ricorso proposto in ordine ai gravi indizi, questa Corte deve dare atto del condivisibile indirizzo secondo il quale il delitto di falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale la sentenza (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep. 2014, Vallefuoco, Rv. 258346).

Del tutto condivisibile appare, poi, la motivazione del Tribunale del riesame, nella parte in cu; valorizza che la sottoscrizione della sentenza non ha soltanto funzione di garantire l'autenticità dell'atto ma quella di rendere riferibile al suo autore il processo decisionale, esplicitato nella motivazione, espressione del libero convincimento del magistrato (in senso conforme, Sez. 6, n. 28753 del 07/04/2008, Chiaravallotti, Rv. 240925).

Sicché, la stesura materiale della sentenza da parte di un terzo, comporta, al di là dell'intervenuta sottoscrizione del suo autore formale ed apparente, il concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal magistrato nel momento in cui attesta, con la sua firma, la paternità dell'atto, posto che la redazione è avvenuta in violazione della principio secondo il quale la sentenza è atto espressione del libero convincimento e del potere decisionale del giudice, non delegabile né condivisibile con altri.

Del resto, l'attività giurisdizionale, per la specifica funzione di garanzia, imparzialità e indipendenza che è chiamata ad assolvere, non può essere delegata, nemmeno in parte, a terzi.

Pertanto, la stesura materiale di una sentenza da parte di soggetti del tutto estranei all'ordine giudiziario, concretandosi nella violazione del principio secondo cui tale atto deve essere integralmente frutto del libero convincimento e del processo decisionale del giudice, comporta il descritto concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal magistrato.

Il fatto, poi, che quest'ultimo abbia dato indicazioni al terzo circa le modalità di impostazione del provvedimento e si sia riservato un controllo dell'atto non altera i termini della questione, legata all'indebita intromissione di un soggetto non abilitato nella confezione di un provvedimento giurisdizionale.

E ciò è tanto più evidente nel caso di specie, in cui si è in presenza di sentenze rispetto alle quali, dal provvedimento di merito, risulta in fatto che, in alcuni casi, la partecipazione del terzo estraneo si è estesa anche all'assunzione della decisione, condotta precedente e distinta rispetto alla successiva, materiale redazione e stesura della motivazione dell'atto.

3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che la difesa ha documentato, per i restanti capi di incolpazione a suo carico (10, 11, 17, 18, 21 e 25) per i quali, con l'ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, che l'indagato è attualmente sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Foggia, a seguito di sostituzione della misura detentiva, attestando che detta sostituzione è intervenuta su richiesta della stessa Procura presso il Tribunale di Potenza.

3.1. Si sottolinea, poi, che la misura attiene al procedimento principale e che il reato di associazione a delinquere, descritto al capo 10 della contestazione provvisoria, è finalizzato anche alla commissione di reati di falso ideologico, di cui al presente procedimento. 3.1.1.Sicché, alla stregua di tali documenti, l'esistenza di istanza, proveniente dal medesimo pubblico ministero procedente, di sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto nei confronti dell'indagato, in relazione a tutti i restanti, più numerosi, capi di cui all'incolpazione provvisoria, ivi compreso il delitto associativo, di cui al capo 10, descritto come finalizzato anche alla commissione di reati di falso ideologico di cui al presente procedimento, impone !a rivisitazione, in sede di merito, del giudizio di attualità delle esigenze cautelari anche in relazione ai capi di incolpazione di cui al presente procedimento.

Si tratta di istanza, intervenuta medio tempore, attestante un evidente ed effettivo affievolimento delle esigenze cautelari, rilevato dallo stesso ufficio del pubblico ministero procedente, tanto da rendersi portatore della richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari.

Risulta, in definitiva, che alla data della presente decisione, l'indagato è sottoposto a misura non detentiva, a seguito di sostituzione della misura cautelare detentiva, chiesta dalla stessa Procura presso il Tribunale di Potenza.

Orbene, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, alla luce di tali documenti, dovrà rivisitare il complessivo giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari, in considerazione della circostanza che, nel procedimento separato, nonostante il numero e la qualità delle imputazioni provvisorie, l'affievolimento è stato già valutato, a partire dallo stesso pubblico ministero procedente, attraverso la presentazione dell'istanza di revoca della misura custodiale.

3.2. Infine, in relazione al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che rispetto all'episodio di cui al 5 giugno 2019, di cui ha narrato la ex coniuge Formosi nell'interrogatorio reso il 4 febbraio 2021, è intervenuta, nel procedimento principale, pronuncia di questa Corte di legittimità, che ha già reputato dette dichiarazioni correttamente valutate alla stregua dei riscontri e, quindi, nel pieno rispetto dei criteri legali imposti.

Queste sono state considerate, anche nel provvedimento censurato in questa sede, con motivazione coerente e congrua, espressione della cautela usata dagli indagati nelle intercettazioni telefoniche, non dimostrativa della cessazione del rapporto tra i partecipi dell'associazione i quali, anzi hanno mostrato di ricorrere a forme più attente di collaborazione dopo l'emersione delle investigazioni in corso.

Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia (ove la predetta riferiva che, allorché, nel giugno 2019, venne chiamata dalla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] la invitava a recarsi immediatamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale la invitava a dire, "per non avere problemi" che faceva le pulizie per la barca di Galiano) si osserva che il Tribunale del riesame ha motivato sulla coerenza e intrinseca univocità di tali dichiarazioni, nonché sui riscontri offerti dalle indagini che già avevano autonomamente accertato la natura fittizia delle operazioni relative alle false prestazioni d'opera svolte da compiacenti prestanomi (tra cui proprio la Formosi), la corruzione di Galiano e l'esistenza di un comitato di affari, al quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA], !mperniato su sponsorizzazioni "gonfiate" e sulla successiva fatturazione per operazioni inesistenti, con il supporto di fidati esperti del mondo imprenditoriale e di professionisti amici (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata). 4.E', comunque, il caso di rilevare, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati con un ragionamento che si deve estendere ad entrambi gli odierni ricorrenti che, il requisito dell'attualità è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.

Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della ersonalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47619 de! 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Rv. 268366).

Infatti, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione.

5. Ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza in funzione di riesame ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai pubblico ministero relativamente ai capi 1,2,3,8 per uncia e ha accolto l'impugnazione in relazione ai capi 12 e 13, avente ad oggetto l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 18 gennaio 2021, con applicazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 81, comma 2. 479, 476, n. 1 e 2 cod. pen. (capo 12), nonché agli arti. 110, 81, comma 2, 56 476, n. 1 e 2, 479 cod. pere (capo 13). 1.1.L'ordinanza esamina soltanto alcun l capi di incolpazione relativi ad un più ampio procedimento, a carico anche di altri coinoagati f in relazione al quale il Giudice per le indagini .,.,re.lirninari aveva emesso, a carico degli odierni ricorrenti, !a misura cautelare della custodia in .earcere, in relazione ad una pluralità di capi di incoipazione, relativi ai reati di corruzione in atti - associazione a delinquere, corruzione, riciclacgio. 1.e indagini -- che hanno preso le mosse dalla perquisizione del 4 luglio 2017 presso lo stuoie dei commercialista [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto al rinvenimentc degli originali di fascicoli, relativi a controversie tributarie, assunte in decisione della 13° sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, di cui era relatore il giudice i'[OSCURATO:PERSONA] -- avevano evidenziato l'esistenza di stretti rapporti di collaborazione tra Milizia e Galiano, in virtù del quale i! commercialista si prestava a redigere le motivazioni i7lelle sentenze in materia tributaria assegnate al giudice,, come contestato ai capi 12 e 13. L'ordinanza censurata sottolinea però, che nel prosieguo era emersa una più ampia rete di raopodi, di tipo pirarnidale, predisposta da! Galiano, attraverso stretti collaboratori, tra cui commercialista stesso [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], diretta alla iiiiializzazione di una serie variegata di affari. i cui buon esito veniva assicurato dal medesimo Galiano attraverso l'asservimento delie fanlinni pubbliche espletate agli interessi dei sodali. Sicché, specifica i Tribuna e, i due reati di falso oggetto del provvedimento impugnato, :Jon° da inserire in un più ampio contesto caratterizzato da un vero e proprio connubio che i qdc della misura cautelare definiscono criminale, tra gli odierni ricorrenti. 1.2.11 Giudice .oer !e indagini preliminari, rispetto ai capi di incolpazione 12 e 13 aveva ì icttato la richiesta, ritenendo non snseist0ntl i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di T•50 ideologico, posto che, attravensc la sottoscrizione della motivazione della sentenza, -noteralrnerite redatta dal commercialiste, I magistrato avrebbe fatto proprio il contenuto ..Jell'atisc,, rendendo i documenti d cu a capi dl incoioazione, già aventi natura e forma di :r,e,terrza, senz'aitro riferibili a! madistrate medesimo. r',,e.ieN:anerente, il Tribunale con funziene d riesame ritiene che l'apposizione della ppttoscrizione non può essere cc.‘,nsiderate condotta sufficiente a rendere l'atto riferibile al en;geistrato relatore e ha daro risaro alle 7.:s,ti:tanze ;.7.fl intercettazioni di conversazioni, intercorse tra gli indagati che facevano emergere la partecipazione del commercialista anche alla decisione delie controversie tributarie affidate al Galiano, oltre che aiia redazione della motivazione, all'esito della trattazione in udienza. 1.$.[i Tribunale, dunque, vaiutande i'attualità delle esigenze cauteiari del pericolo di teiterazione e di inquinamento probatorio ; di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., applicato per entrambi i ricorrenti e per i capi di incolpazione 12 e 13, la misura della 7ustodia cautelare in carcere, ex arti 3 -.10 cod. proc. pen e la cui efficacia è sospesa fino alla ;i7:finitività della decisione. 2. Avverso ii provvedimento descritto rianno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli daidati, per i tramite de! difensore, con distinti atti di imougnazione. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e mancanza e manifesta ic.ta delia motivazione. 1.1 1.11 ricorrente evidenzia di aver rinunciato alVimougnazione, quanto alla sussistenza itr-avità indiziaria per i capi d.incolpe.,zione 12 e 13 e si sofferma sulle esigenze cautelarli sieciticendo che il Tribunale motiva sul punto richiamando argomenti posti a base della misura confermata aier gli altri capi di incolpaz ore per i quali i giudice, con il provvedimento genetico, eitiie\fa disposto la custodia in carcere, con particolare riferimento al dato, riportato a pag. 18 cci 'ori:nanze censurata, dell'intervento d Gailano presso la Argentieri ; alla quale era stato isedderitoi contenuto delle dicitia2ltazioni da rendere alla Guardia di Finanza . 2 1 2.Con riferimento, poi, ai s i Pauto i7)elicoio di inquinamento probatorio,si sottolinea che prova è cristallizzata nel sequestro decill atti depositati presso la Commissione Tributaria, copia forense dei computer del commercialista, delle intercettazioni telefoniche, tutte nat e documentale, ,3. Infine, si sottolinea chei in data 12 febbraio 9021; coni:rvveciiiniento depositato il 10 marzo 2021, il ricorrente siti)cuiTienta l'intervenuta sospensione dal servizio e dallo stipendio e collocato fuori dal ruolo enrco della madistratura; - cirri i sequestro del 4 luglio 2017, si sono interrotti i (apporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] e. enmunque, non si sono più veriricatie collaborazioni per la stesura delle sentenze, né sono -,-z•u-it: affidati altri incarichi giudiziari aii lern '" o m me. r EW sta :a facoltà di non rispondere 21l'inteaa-adatorlo e prerogativa dalla quale non può farsi sussistenza delle esigenze raute!ar e , comunque, dettata, nella specie, dalla di esaminare ponderc.s lacicolo pro iissuaP; trascorsi -pitre quattro •i-ie. dal ':empprale non apprezzato dal Tribuna! ai cii repulare attuali le esigenze caditeiari 2.1.3. La difesa ha fatto qervenro i data 2 settembre 2021, memoria con allegata mentaz ona. con la quale si e 3 •:112., o data 12 maggio 2021, su istanza della ceuteiare della cercei-e fuer restanti capi di incoipazione (n.d.r. si :3 rdoc•die anche per i capi 1, 2, 3, 4, 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, ad. 25 e 25: cfr. DAP) per i quah la iiaLSU:-a genetica aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, è stata sostituita con gii arresti domiciliari e che l'indagato è, ,aa;:.1.1almente, sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Civitella del Tronto, a seguito di sostituzione della misura cautelare detentiva, chiesta dalla stessa Procura presso il Tribunale di Si sottolinea che le misure attenouinc a! medesimo procedimento, che l'associazione a delinquere descritta al capo 10 cicala. contestazione provvisoria, è finalizzata anche alla aernmissione ti: reati di f&so CU: a! presente procedimento. Sicché i! rigetto del ricorso comporterebbe la (paradossale) applicazione della più grave si,ita cautelare, per soli due capi di incolpazione„ condotte sicuramente meno gravi rispetto piurz'.1 -tà di contestazioni per le daar .,Aue, all'attualità., la misura non detentiva dell'obbligo dimora. Da ultimo, si osserva che, in sede d merito, e stata chiesta la sostituzione della misura des,nosta dai Tribunale del riesame con provvedimento impugnato ma che il giudice ha dad-ierato non luogo a provvedere„ per essere la misura cautelare sub fudice„ sospesa quanto 'esecuzione della stess2. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle cautelari e violazione della eqee processuale. in riferimento agli artt. 192„ comma 3 e ,n 277 cod. proc. peri. 2.1.9 assume che :a motivazione sul pericolo di recidiva sarebbe assertiva e che, nello ryuppo deiie indagini, non era err.erso elemento che quelli acquisiti nei corso della eercuisizione, risalente al 4 luclio 2017, senza che. nei successivi quattro anni, si fosse endasnaata la condotta contesta:a e. ‘7H a.' coliabprazione nella redazione delle sentenze -taative a procedimenti in cui Galiano era relatore. T,rt:.‘ttre, la rilevata assenza di resipisceriza, valorizzata dal Tribunale, risulterebbe elemento rm n quanto e dritto dell'indagato anello di avvalers della facoltà di non rispondere, in eede d interrogatorio di garanzia, tenuto, peraltro„ conto dell'intervenuta successiva eaatduzione della misura, da parte del C.;;ludice, con gli arresti domiciliari. sqttolinea, poi, che il ricorrente, dopo la perquisizione, aveva interrotto i rapporti con o e rinuncdato a tutti gli incarichi professionali conferitigli da Galiano quale giudice del di Brindestiche il Trihenede de desarne si era limitato a fare ricorso a formule .--t--.-2motoate., senza tenere conto del ten-ipo trascorso dai fatti. (.?uani-o all'episodio del 5 r.t.iLiono 7019 , di cu: h3 narrato la coindagata Formosi 1-i'lhnterrogab.-..)rio reso 4 febF.-..: -a;o 2021. tratte -ebbe di circostanza non utile per l'attualità ediqenae che. nvece, sPfteitc.,, quanto al pericolo di inquinamento 7 2.2. Con riferimento ai W2.r:.70iC probatorio, si rileva che l'episodio • i dalle ex mog1ie dell'InJaato Thrì .,esse -c stata contattata dal predetto, quando t aveva ricevuto convocazione dalla poiizia giudiziaria per essere sentita come persona informata dei fatti, per recarsi dal legale che avrebbe fornito precise indicazioni sul contenuto delle Ictparazioni da :-endere alla polizia giudiziaria) a sua volta concorrente nel capo 21 :eTincolpazorie provvisoria (riciciaggio di somme ricevute dal Galiano dall'imprenditore ancre) ha determinato l'iscrizione del ricorrente e dell'avvocato nel registro degli indagati per P' torsione, dcch4la dichiarante assumerebbe :a veste di indagata di reato connesso, ai sensi dell'art. o) cod. proc. peri. Dunque !e sue dichiarazioni, rese nel corso deli'interrogatorio del 4 207: non potevano essere utalz-zate senza riscontro, con conse.auente violazione - t 192, commi 3 e 4, cod, proc. pen. Inoitre, si osserva che anche l descritto tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di deviare le indagini e eott: arre alla polizia giudiziaria documenti, che il Tribunale deriva dalle dichiarazioni della .icisi„ sono risalenti a due anni prima deil'emissione deTordinanza censurata (2019) e, e, a peOicolo Op a fatti 7,liversi(;CiCaO io di somme di danaro di cui al capo 2 -1) reato a: falso ideologico oca- otrae si procede, 2 3 La difesa ha fatto :pervenire neernora difensiva, a mezzo p.e,c,, con allegata ,entazone, sottolineando che per i restanti capi di incoipazione (10, 11, 17, 18, 21 e 25) oua'i con !a misura genetica era stata applicata la custodia cautelare in carcere, poi ea con oh arresti doenicilàri Va-da:date è attualmente sottoposto a obbligo di dimora nel •une.7e. Foggia, a seguito d sos tuziene della misura detentiva„ chiesta dalla stessa Procura esso il Tribunale di Potenza. sottoiaeea che le misure attengono ai medesimo procedimento e che l'associazione a ere., descritta ai capo 10 dea, contestazione provvisoria, è finalizzata anche alla lssione di reati di falso ideoogico di cui ai presente procedimento. ne il inetto del ricorso c.)rri -..'idrterebbe. la ‘-paradossale) applicazione della più grave :e -3 cautelare, per soli due capi di incolpazione„ condotte meno gravi rispetto alla pluralità contestazioni per le quali vige, ali'attualità, la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. laa:atre, si dovrebbe tenere conto dei tempo cc siiente tra ia data del provvedimento e !a ene della Corte di cassalone. ci-id deve irucidere flavorevolmente sull'inattualità della ra .ultmo, si osserva che sede d Tento, è stata chiesta ia sostituzione della misura •mosto dai Tribunale dei riesame con provvedimento impugnato/ ma che il giudice ha onorato. non luogo a provvedere, ber essere Vefficaola della misura cautelare detentiva CONSIDEPiTO IN DIRITTO COrS ono fondati nei indicdti 2.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che sussiste il lamentato difetto di motivazione, in relazione alle persistenza, all'attualità, delle esigenze cautelari che sono poste a base del provvedimento emesso ex art. 310 cod. proc. pen., oggetto di impugnazione in questa sede. Invero, con rilievo di ordine dirimente, va osservato che la difesa ha documentato nell'ambito del procedimento relativo ai capi di incolpazione per i quali si procede separatamente a carico dell'indagato, senz'altro connessi a quelli oggetto dell'ordinanza sub iudice, l'esistenza di istanza, proveniente dal medesimo pubblico ministero procedente, di revoca della misura degli arresti domiciliari in atto a carico dell'indagato, in relazione a tutti i restanti, più numerosi, capi di cui all'incolpazione provvisoria, ivi compreso il delitto associativo, di cui al capo 10, descritto come finalizzato anche alla commissione di reati di falso ideologico di cui al presente procedimento. Si tratta di istanza, intervenuta medio tempore, attestante un evidente ed effettivo affievolimento delle esigenze cautelari, rilevato dallo stesso ufficio del pubblico ministero procedente, tanto da rendersi portatore della richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari. Risulta, in definitiva, che alla data della presente decisione, l'indagato è sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Civitella del Tronto, a seguito di sostituzione della misura cautelare detentiva, chiesta dalla stessa Procura presso il Tribunale di Potenza in relazione ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 e 25 (cfr. DAP) per i quali la misura genetica della custodia cautelare in carcere, era stata poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, in data 12 maggio 2021. 2.1.0rbene, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, alla luce di tali documenti, dovrà rivisitare il complessivo giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari, in considerazione della circostanza che, nel procedimento separato, pur a fronte di un consistente numero di imputazioni, ivi compresa quella di associazione per delinquere, l'affievolimento è stato già valutato dallo stesso pubblico ministero procedente, attraverso la presentazione dell'istanza di revoca della misura custodiale. Nella valutazione rimessa al Tribunale in sede di rinvio, andrà esaminato, altresì, l'ulteriore elemento, documentato in questa sede dal ricorrente, rappresentato dalla decisione in sede disciplinare, adottata a carico del Galiano in data 12 febbraio 2021, con provvedimento depositato il 10 marzo 2021, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del ricorrente. Si tratta, rispetto al provvedimento emesso dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. sub iudice, adottato in data 10 marzo 2021, di un novum non conosciuto dal Tribunale del riesame e che, per questa Corte di cassazione non può essere oggetto di valutazione. Ed infatti, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 - dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Esso, invece, andrà valutato in sede di rinvio da parte del Tribunale con funzione di riesame che non disponeva di quell'atto, nel momento in cui è stata adottata l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. oggetto della presente impugnazione, alla luce della demandata complessiva rivisitazione delle esigenze cautelari all'attualità. 2.2. Con riferimento alla gravità indiziaria e circa la configurabilità del reato di falso ideologico in caso di redazione della sentenza da parte di un soggetto estraneo all'ordine giudiziario, anche se fatta propria dal giudice con la sottoscrizione, è appena il caso di osservare che, pur a fronte della intervenuta rinuncia al ricorso proposto in ordine ai gravi indizi, questa Corte deve dare atto del condivisibile indirizzo secondo il quale il delitto di falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale la sentenza (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep. 2014, Vallefuoco, Rv. 258346). Del tutto condivisibile appare, poi, la motivazione del Tribunale del riesame, nella parte in cu; valorizza che la sottoscrizione della sentenza non ha soltanto funzione di garantire l'autenticità dell'atto ma quella di rendere riferibile al suo autore il processo decisionale, esplicitato nella motivazione, espressione del libero convincimento del magistrato (in senso conforme, Sez. 6, n. 28753 del 07/04/2008, Chiaravallotti, Rv. 240925). Sicché, la stesura materiale della sentenza da parte di un terzo, comporta, al di là dell'intervenuta sottoscrizione del suo autore formale ed apparente, il concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal magistrato nel momento in cui attesta, con la sua firma, la paternità dell'atto, posto che la redazione è avvenuta in violazione della principio secondo il quale la sentenza è atto espressione del libero convincimento e del potere decisionale del giudice, non delegabile né condivisibile con altri. Del resto, l'attività giurisdizionale, per la specifica funzione di garanzia, imparzialità e indipendenza che è chiamata ad assolvere, non può essere delegata, nemmeno in parte, a terzi. Pertanto, la stesura materiale di una sentenza da parte di soggetti del tutto estranei all'ordine giudiziario, concretandosi nella violazione del principio secondo cui tale atto deve essere integralmente frutto del libero convincimento e del processo decisionale del giudice, comporta il descritto concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal magistrato. Il fatto, poi, che quest'ultimo abbia dato indicazioni al terzo circa le modalità di impostazione del provvedimento e si sia riservato un controllo dell'atto non altera i termini della questione, legata all'indebita intromissione di un soggetto non abilitato nella confezione di un provvedimento giurisdizionale. E ciò è tanto più evidente nel caso di specie, in cui si è in presenza di sentenze rispetto alle quali, dal provvedimento di merito, risulta in fatto che, in alcuni casi, la partecipazione del terzo estraneo si è estesa anche all'assunzione della decisione, condotta precedente e distinta rispetto alla successiva, materiale redazione e stesura della motivazione dell'atto. 3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che la difesa ha documentato, per i restanti capi di incolpazione a suo carico (10, 11, 17, 18, 21 e 25) per i quali, con l'ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, che l'indagato è attualmente sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Foggia, a seguito di sostituzione della misura detentiva, attestando che detta sostituzione è intervenuta su richiesta della stessa Procura presso il Tribunale di Potenza. 3.1. Si sottolinea, poi, che la misura attiene al procedimento principale e che il reato di associazione a delinquere, descritto al capo 10 della contestazione provvisoria, è finalizzato anche alla commissione di reati di falso ideologico, di cui al presente procedimento. 3.1.1.Sicché, alla stregua di tali documenti, l'esistenza di istanza, proveniente dal medesimo pubblico ministero procedente, di sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto nei confronti dell'indagato, in relazione a tutti i restanti, più numerosi, capi di cui all'incolpazione provvisoria, ivi compreso il delitto associativo, di cui al capo 10, descritto come finalizzato anche alla commissione di reati di falso ideologico di cui al presente procedimento, impone !a rivisitazione, in sede di merito, del giudizio di attualità delle esigenze cautelari anche in relazione ai capi di incolpazione di cui al presente procedimento. Si tratta di istanza, intervenuta medio tempore, attestante un evidente ed effettivo affievolimento delle esigenze cautelari, rilevato dallo stesso ufficio del pubblico ministero procedente, tanto da rendersi portatore della richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari. Risulta, in definitiva, che alla data della presente decisione, l'indagato è sottoposto a misura non detentiva, a seguito di sostituzione della misura cautelare detentiva, chiesta dalla stessa Procura presso il Tribunale di Potenza. Orbene, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, alla luce di tali documenti, dovrà rivisitare il complessivo giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari, in considerazione della circostanza che, nel procedimento separato, nonostante il numero e la qualità delle imputazioni provvisorie, l'affievolimento è stato già valutato, a partire dallo stesso pubblico ministero procedente, attraverso la presentazione dell'istanza di revoca della misura custodiale. 3.2. Infine, in relazione al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che rispetto all'episodio di cui al 5 giugno 2019, di cui ha narrato la ex coniuge Formosi nell'interrogatorio reso il 4 febbraio 2021, è intervenuta, nel procedimento principale, pronuncia di questa Corte di legittimità, che ha già reputato dette dichiarazioni correttamente valutate alla stregua dei riscontri e, quindi, nel pieno rispetto dei criteri legali imposti. Queste sono state considerate, anche nel provvedimento censurato in questa sede, con motivazione coerente e congrua, espressione della cautela usata dagli indagati nelle intercettazioni telefoniche, non dimostrativa della cessazione del rapporto tra i partecipi dell'associazione i quali, anzi hanno mostrato di ricorrere a forme più attente di collaborazione dopo l'emersione delle investigazioni in corso. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia (ove la predetta riferiva che, allorché, nel giugno 2019, venne chiamata dalla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni, [OSCURATO:PERSONA] la invitava a recarsi immediatamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale la invitava a dire, "per non avere problemi" che faceva le pulizie per la barca di Galiano) si osserva che il Tribunale del riesame ha motivato sulla coerenza e intrinseca univocità di tali dichiarazioni, nonché sui riscontri offerti dalle indagini che già avevano autonomamente accertato la natura fittizia delle operazioni relative alle false prestazioni d'opera svolte da compiacenti prestanomi (tra cui proprio la Formosi), la corruzione di Galiano e l'esistenza di un comitato di affari, al quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA], !mperniato su sponsorizzazioni "gonfiate" e sulla successiva fatturazione per operazioni inesistenti, con il supporto di fidati esperti del mondo imprenditoriale e di professionisti amici (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata). 4.E', comunque, il caso di rilevare, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati con un ragionamento che si deve estendere ad entrambi gli odierni ricorrenti che, il requisito dell'attualità è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della ersonalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47619 de! 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Rv. 268366). Infatti, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione. 5. Ne
Sentenza Cassazione n. 04279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris