Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:591
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0154_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) – Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Non avendo trasposto correttamente nel diritto nazionale le disposizioni del diritto dell’Unione europea che disciplinano la designazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale e, in ogni caso, non avendo garantito l’applicazione pratica di tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.