CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 22123/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 del Giudice di Pace di Fermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo, per quanto qui rileva, hacondannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole della carenza dimotivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto.3. Il ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata, si dà conto della richiesta difensiva in tema di applicazionedell’art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (p. 2), dando poi ad essa una risposta negativa, inmaniera implicita ma chiara, laddove si evidenzia la connotazione non esigua del danno(ingresso mediante effrazione, permanenza protratta per un anno e mezzo) e il consistentegrado della colpevolezza, tale da annichilire ogni reazione della persona offesa («gli imputatipalesavano costantemente atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, perpetrando altriabusi: come il servirsi invito domino dell’impianto elettrico e degli altri servizi dellaproprietaria, i danneggiamenti all’interno dell’abitazione e il consumo di sostanzestupefacenti»).Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione, in presenza di una giustificazione del mancatoaccoglimento desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione, qualorala questione sia stata comunque registrata dal giudicante (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022,dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01;Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01).4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioni cheprecedono la memoria depositata dalla difesa, e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]