CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all'art. 4 co. 1 L. 401/1989, per aver, in qualità di gestore del centro scommesse "Verogames" s.r.I., esercitato abusivamente l'organizzazione di scommesse e di concorsi e pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. La Corte territoriale ha fatto riferimento all'intervento della Guardia di finanza presso il centro scommesse, durante il quale, sul monitor del computer, erano visibili giocate effettuate su un sito estero non autorizzato. Venivano, inoltre, sequestrate due ricevute e 19 appunti, sia manoscritti sia digitalizzati, contenenti nomi associati a somme di denaro. La Corte territoriale ha rilevato che il fatto che l'imputato stesse effettuando giocate illegali proprio all'interno dell'esercizio gestito dal padre costituisce un forte indizio dell'esercizio dell'attività in forma commerciale e, quindi, per conto terzi. Inoltre, la documentazione sequestrata, con nomi e cifre riferibili a somme di denaro, indica chiaramente un'attività di intermediazione illecita. Alla luce delle molteplici circostanze e considerazioni logiche che emergono (verbale di sequestro dal quale emerge una fitta documentazione che rende palese l'illecita intermediazione dell'indagato e l'annotazione digitalizzata con l'indicazione di nomi abbinati a cifre che si riferiscono a somme di denaro), la Corte territoriale ha dunque, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, ritenuto che l'imputato stesse svolgendo attività di intermediazione di scommesse. In relazione alla seconda doglianzaWconsiderato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, poiché la Corte territoriale ha escluso la possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al rischio di reiterazione delle condotte, in considerazione del precedente specifico a carico dell'imputato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in