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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 49638/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, in data 24 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina impropria e resistenza al pubblico ufficiale.

Considerato che le censure difensive, in punto di responsabilità per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non possono essere devolute per la prima volta in Cassazione, trattandosi di violazioni di legge deducibili ma non previamente dedotte con i motivi di appello, secondo quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nonché di vizi motivazionali relativi a questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), come avvenuto nella specie (ed invero, in relazione al reato di resistenza, la difesa deduceva soltanto motivi in punto di qualificazione giuridica e di trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, in data 24 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina impropria e resistenza al pubblico ufficiale. Considerato che le censure difensive, in punto di responsabilità per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non possono essere devolute per la prima volta in Cassazione, trattandosi di violazioni di legge deducibili ma non previamente dedotte con i motivi di appello, secondo quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nonché di vizi motivazionali relativi a questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), come avvenuto nella specie (ed invero, in relazione al reato di resistenza, la difesa deduceva soltanto motivi in punto di qualificazione giuridica e di trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre
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