CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 41768/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto revocare o sospendere l'ordine di demolizione emesso a suo carico con la sentenza dello stesso Ufficio n. 97/2003, irrevocabile il 16/2/2004, che l'aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cu all'art. 20, lett. b), I. 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Propone ricorso per cassazione il Levato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'erronea applicazione dell'art. 22, comma 3, I. n. 47 del 1985. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare la procedura amministrativa (SCIA) promossa dal ricorrente, finalizzata alla sanatoria del piano mansarda, e, dunque, il possibile esito della stessa, unitamente all'eventuale presenza di cause ostative al rilascio del provvedimento richiesto; si sarebbe imposta, dunque, la sospensione del procedimento di esecuzione, contrariamente a quanto deciso dal Giudice. 3. Con requisitoria scritta del 19/7/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. In data 28/9/2021, il ricorrente ha depositato per posta elettronica un permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. La giurisprudenza di legittimità - peraltro menzionata sia dall'ordinanza che dal ricorso - sostiene costantemente che in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda di permesso in sanatoria; si deve escludere, dunque, la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (per tutte, Sez. 3, n. 45845 del 19/9/2019, Caprio, Rv. 277265). Muovendo da tale presupposto, questa Corte ha poi più volte affermato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (tra le molte, Sez. 3, n. 9145 del 17/7/2015, Manna, Rv. 266763); l'accoglimento dell'incidente, dunque, presuppone l'accertamento - da parte del giudice dell'esecuzione - della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. 6. Tanto premesso in termini generali, la Corte rileva l'assenza dei vizi denunciati nell'ordinanza impugnata, riscontrandosi, per contro, una corretta adesione ai principi interpretativi appena richiamati. Il Tribunale, in particolare, ha dato atto della presentazione di una SCIA "per lavori di adeguamento sismico, finalizzata alla sanatoria del piano mansarda", che tuttavia - alla data dell'ordinanza - non si era tradotta in alcun titolo edilizio in grado di determinare l'estinzione del reato; di più, il Giudice ha evidenziato che - alla data della domanda - non era stata presentata nessuna istanza propriamente volta ad ottenere un titolo edilizio (ma solo una "propedeutica"), così che i presupposti per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione dovevano ritenersi del tutto assentì. 7. Nessun rilievo, poi, può assumere in questa sede la documentazione prodotta oggi stesso dal ricorrente, poiché successiva all'emissione dell'ordinanza impugnata, non sottoposta al Giudice dell'esecuzione e, dunque, suscettibile di esser valutata soltanto in una successiva ed eventuale fase di merito. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso