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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04908/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 , per aver omesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per l'anno di imposta 2014; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda (v. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), chiarendo che la polizia tributaria aveva ricostruito il reddito dell'imputato, non con metodo induttivo, bensì ricostruendo i ricavi sulla base delle fatture attive emesse, per poi sottrarre le spese e così ottenere la percentuale di redditività, vale a dire il reddito effettivo, muovendo dalla individuazione delle fatture attive inserite nella banca dati dell'anagrafe tributaria dai clienti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così individuando l'imponibile, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'IVA, senza che l'imputato abbia indicato l'esistenza di spese sfuggite al controllo della Guardia di Finanza: tanto in conformità all'insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581, e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3), nella quale, in modo pertinente, è stato ritenuto che nessuno degli elementi offerti dalla difesa fosse rilevante ai fini dell'invocata causa di non punibilità, sottolineando, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre alla circostanza che l'imputato fosse soggetto gravato da precedenti penali sintomatici della intensità del dolo e non avesse neppure in parte pagato l'imposta evasa, lo scostamento non modesto dalla soglia di punibilità, essendo detta soglia stata superata di oltre il 50% per VIVA; ciò in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il superamento della soglia in misura pari all'11%, ma anche lievemente inferiore al 10% dell'importo rilevante esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 1227 del 20/11/2024, dep. 2025, Chindemi, Rv. 287465; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946), con la conseguenza, in definitiva, che, solo in presenza di uno scostamento di poco superiore rispetto alla soglia, può procedersi alla valutazione dei restanti parametri (Sez. 3, n. 14212 del 17/12/2024, dep. 2025, Tavolazzi, non mass.).

Considerato che, anche alla luce del sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 («ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019»), deve ritenersi che lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità di un debito tributario neanche in parte saldato precluda la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ove venga ritenuto motivatamente prevalente rispetto agli altri ovvero allorchè non venga allegato l'avvenuto pagamento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria (cfr., Sez. 3, n. 35893 del 01/10/2025, Pregara, non mass.; Sez. 3, n. 34228 del 08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Non mass.).

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte di appello ha ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivamente apprezzabili e sottolineato come l'imputato fosse persona plurirecidiva (violazioni urbanistiche, truffa, ricettazione, falso), indice di una personalità refrattaria al rispetto delle regole; la Corte territoriale ha poi ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio, per gli stessi motivi indicati dal giudice di primo grado, vale a dire avuto riguardo all'entità della violazione, alla personalità adusa ad infrangere precetti penali, al comportamento negativo successivo alla commissione del reato, essendo stata infine calcolata la pena in misura comunque inferiore alla media tra il minimo e il massimo della pena (pag. 7 della decisione gravata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, ed essendo stata la stata determinata al di sotto del medio edittale applicabile ratione temporis.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 , per aver omesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per l'anno di imposta 2014; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] d'Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda (v. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), chiarendo che la polizia tributaria aveva ricostruito il reddito dell'imputato, non con metodo induttivo, bensì ricostruendo i ricavi sulla base delle fatture attive emesse, per poi sottrarre le spese e così ottenere la percentuale di redditività, vale a dire il reddito effettivo, muovendo dalla individuazione delle fatture attive inserite nella banca dati dell'anagrafe tributaria dai clienti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., così individuando l'imponibile, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'IVA, senza che l'imputato abbia indicato l'esistenza di spese sfuggite al controllo della Guardia di Finanza: tanto in conformità all'insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi delle risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, Sez. 3, n. 3735 del 20/11/2024, dep. 2025, Carboni; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581, e Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3), nella quale, in modo pertinente, è stato ritenuto che nessuno degli elementi offerti dalla difesa fosse rilevante ai fini dell'invocata causa di non punibilità, sottolineando, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre alla circostanza che l'imputato fosse soggetto gravato da precedenti penali sintomatici della intensità del dolo e non avesse neppure in parte pagato l'imposta evasa, lo scostamento non modesto dalla soglia di punibilità, essendo detta soglia stata superata di oltre il 50% per VIVA; ciò in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il superamento della soglia in misura pari all'11%, ma anche lievemente inferiore al 10% dell'importo rilevante esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 1227 del 20/11/2024, dep. 2025, Chindemi, Rv. 287465; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946), con la conseguenza, in definitiva, che, solo in presenza di uno scostamento di poco superiore rispetto alla soglia, può procedersi alla valutazione dei restanti parametri (Sez. 3, n. 14212 del 17/12/2024, dep. 2025, Tavolazzi, non mass.). Considerato che, anche alla luce del sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 («ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019»), deve ritenersi che lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità di un debito tributario neanche in parte saldato precluda la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ove venga ritenuto motivatamente prevalente rispetto agli altri ovvero allorchè non venga allegato l'avvenuto pagamento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria (cfr., Sez. 3, n. 35893 del 01/10/2025, Pregara, non mass.; Sez. 3, n. 34228 del 08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Non mass.). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte di appello ha ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivamente apprezzabili e sottolineato come l'imputato fosse persona plurirecidiva (violazioni urbanistiche, truffa, ricettazione, falso), indice di una personalità refrattaria al rispetto delle regole; la Corte territoriale ha poi ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio, per gli stessi motivi indicati dal giudice di primo grado, vale a dire avuto riguardo all'entità della violazione, alla personalità adusa ad infrangere precetti penali, al comportamento negativo successivo alla commissione del reato, essendo stata infine calcolata la pena in misura comunque inferiore alla media tra il minimo e il massimo della pena (pag. 7 della decisione gravata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, ed essendo stata la stata determinata al di sotto del medio edittale applicabile ratione temporis. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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