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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31643/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto, pur recependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non effettuava un'adeguata prova di resistenza limitandosi ad allegare che le dichiarazioni contestate avrebbero potuto influire sulla riferibilità psicologica l'illecito al [OSCURATO:PERSONA], riferibilità che, invero, emergeva con chiarezza (a) per quanto riguarda l'episodio ripreso dalle telecamere di vídeosorveglianza dalle registrazioni; (b) per quanto riguarda gli episodi successivi al primo dalla contiguità spazio-temporale con quello registrato dalla telecamere (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con lo stesso si contesta - invero genericamente - la motivazione di conferma della responsabilità e si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità; peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva e priva di vizi logici accertando che le immagini acquisite presso il negozio "Tabacchi e saponi" non lasciavano dubbi sulla riferibilità al ricorrente della prima condotta contestata e che l'attribuibilità allo stesso delle condotte successive fosse chiaramente evincibile dalla contiguità spazio-temporale delle stesse con la prima (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una esaustiva motivazione a sostegno del diniego, allegando che la non abitualità della condotta non fosse - da sola - elemento sufficiente a consentire il riconoscimento del beneficio, essendo invece necessario che la condotta contestata fosse di particolare tenuità (attributo motivatamente non riconosciuto nel caso in esame: pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto, pur recependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non effettuava un'adeguata prova di resistenza limitandosi ad allegare che le dichiarazioni contestate avrebbero potuto influire sulla riferibilità psicologica l'illecito al [OSCURATO:PERSONA], riferibilità che, invero, emergeva con chiarezza (a) per quanto riguarda l'episodio ripreso dalle telecamere di vídeosorveglianza dalle registrazioni; (b) per quanto riguarda gli episodi successivi al primo dalla contiguità spazio-temporale con quello registrato dalla telecamere (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con lo stesso si contesta - invero genericamente - la motivazione di conferma della responsabilità e si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità; peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva e priva di vizi logici accertando che le immagini acquisite presso il negozio "Tabacchi e saponi" non lasciavano dubbi sulla riferibilità al ricorrente della prima condotta contestata e che l'attribuibilità allo stesso delle condotte successive fosse chiaramente evincibile dalla contiguità spazio-temporale delle stesse con la prima (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una esaustiva motivazione a sostegno del diniego, allegando che la non abitualità della condotta non fosse - da sola - elemento sufficiente a consentire il riconoscimento del beneficio, essendo invece necessario che la condotta contestata fosse di particolare tenuità (attributo motivatamente non riconosciuto nel caso in esame: pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31643/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris